Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.2 agevolazioni |
Data: | 30/12/1980 |
Numero: | 897 |
Sommario |
Art. 45. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
Art. 1. La lettera g) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente (Omissis) |
Art. 2. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 3. All'art. 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti correzioni |
Art. 4. All'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguente correzioni |
Art. 5. [1] |
Art. 6. Le lettere c) e d) del secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituite dalle [...] |
Art. 7. Il primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 8. Il sesto comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 9. Il primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 10. Il secondo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 11. L'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 12. Il terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 13. La lettera a) dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente (Omissis) |
Art. 14. Il terzo e quarto comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti [...] |
Art. 15. Gli ultimi due commi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti (Omissis) |
Art. 16. Il secondo comma dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 17. Nel terzo comma dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dal [...] |
Art. 18. Il quarto comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso |
Art. 19. L'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 20. L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 21. Il quinto comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 22. Il primo comma dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 23. Dopo l'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente (Omissis) |
Art. 24. L'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 25. L'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 26. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo l'art. 73 è aggiunto il seguente (Omissis) |
Art. 27. Per le violazioni degli obblighi stabiliti dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, commesse [...] |
Art. 28. Si considerano regolarmente assoggettate alla imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 6 per cento, ovvero a quella dell'8 per cento nel periodo di applicazione di [...] |
Art. 29. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 30. Il primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 31. All'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni |
Art. 32. La lettera b) dell'ultimo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è soppressa |
Art. 33. All'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è aggiunto, dopo il quinto, il seguente comma (Omissis) |
Art. 34. Il secondo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è soppresso |
Art. 35. All'ultimo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunta la seguente parte (Omissis) |
Art. 36. Il primo comma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 37. Il punto 12) dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 38. Nell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma (Omissis) |
Art. 39. Il primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 40. Il secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 41. [2] |
Art. 42. Il primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 43. L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 44. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni |
§ 95.2.54 - D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897.
Norme correttive ed integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 601, concernenti rispettivamente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'accertamento delle imposte sui redditi e la disciplina delle agevolazioni tributarie, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagno dei beni viaggianti.
(G.U. 30 dicembre 1980, n. 355)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le disposizioni del titolo primo e quelle del titolo terzo, salvo quanto disposto dal comma successivo, hanno effetto dal 1° gennaio 1981.
Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dal 1° aprile 1979 e quelle dell'art. 5 hanno effetto dal 1° ottobre 1981. Le disposizioni degli articoli 11, 16, 18, 19 e 29, limitatamente per quest'ultimo articolo alle modifiche apportate all'art. 1, penultimo comma e all'art. 4), n. 4) del
Le disposizioni dell'art. 36 si applicano dal 1° gennaio 1974; quelle di cui agli articoli 30 e 37 si applicano relativamente ai redditi prodotti dal 1° gennaio 1980; quelle dell'art. 31, nella parte relativa al n. 9) aggiunto all'art. 19, primo comma, del
Le disposizioni dell'art. 39 si applicano dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1980; quelle dell'art. 40 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dal presente decreto.
Le disposizioni degli articoli 41 e 42 si applicano dal 1° gennaio 1982. Per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare le disposizioni stesse hanno effetto dal primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dal presente decreto.
Titolo I
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
La lettera g) dell'art. 7 del
L'art. 8 del
All'art. 8-bis del
Le lettere a) ed e) del primo comma sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
Il secondo comma è sostituito dal seguente (Omissis).
All'art. 9 del
I numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma sono sostituiti dai seguenti (Omissis).
Il secondo comma è sostituito dal seguente (Omissis).
Le lettere c) e d) del secondo comma dell'art. 19 del
Il primo comma dell'art. 20 del
Il sesto comma dell'art. 21 del
Il primo comma dell'art. 24 del
Il secondo comma dell'art. 27 del
L'art. 29 del
Il terzo comma dell'art. 30 del
La lettera a) dell'art. 33 del
Il terzo e quarto comma dell'art. 35 del
Gli ultimi due commi dell'art. 36 del
Il secondo comma dell'art. 36-bis del
Nel terzo comma dell'art. 38-bis del
Il quarto comma dell'art. 43 del
L'art. 45 del
L'art. 46 del
Il quinto comma dell'art. 48 del
Il primo comma dell'art. 64 del
Dopo l'art. 66 del
L'art. 69 del
L'art. 70 del
Nel
Per le violazioni degli obblighi stabiliti dall'art. 36 del
Si considerano regolarmente assoggettate alla imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 6 per cento, ovvero a quella dell'8 per cento nel periodo di applicazione di quest'ultima, le somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali o interaziendali, effettuate, anche in esecuzione di contratti di appalto, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Al
La lettera d) del secondo comma dell'art. 1 è sostituita dalla seguente (Omissis).
L'art. 1, penultimo comma, è sostituito dal seguente (Omissis).
I numeri 4) e 6) dell'art. 4 sono sostituiti dai seguenti (Omissis).
Titolo II
IMPOSTE SUI REDDITI
Il primo comma dell'art. 18 del
All'art. 19 del
Nel primo comma, dopo il n. 8) sono aggiunti i seguenti numeri (Omissis).
Il secondo comma è sostituito dal seguente (Omissis).
La lettera b) dell'ultimo comma dell'art. 53 del
All'art. 54 del
Il secondo comma dell'art. 56 del
All'ultimo comma dell'art. 68 del
Il primo comma dell'art. 71 del
Il punto 12) dell'art. 72 del
Nell'art. 75 del
Il primo comma dell'art. 9 del
Il secondo comma dell'art. 13 del
Il primo comma dell'art. 22 del
L'art. 25 del
Titolo III
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
Al
Nell'art. 16 il n. 6) è soppresso.
Nell'art. 18, secondo comma, il richiamo al n. 6) dell'art. 16 è soppresso.
All'art. 19 sono aggiunti i seguenti commi (Omissis).
[1] Articolo soppresso dall'art. 23 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del