Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.2 agevolazioni |
Data: | 10/11/1970 |
Numero: | 868 |
Sommario |
Art. 1. Le entrate delle università degli studi e degli istituti di istruzione universitaria, derivanti da tasse, soprattasse, corrispettivi per esercitazioni e frequenza in [...] |
Art. 2. Le somme erogate, anche mediante titoli azionari e obbligazionari, da enti o privati, a titolo di liberalità, a favore delle università e degli istituti di istruzione [...] |
Art. 3. Le università e gli istituti di istruzione universitaria sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da eventuali sovrimposte erariali e degli enti locali, oltre che [...] |
Art. 4. Sono esenti dalle imposte di registro e di successione, compresa quella sull'asse ereditario globale netto, e da quelle ipotecarie, le liberalità, a qualsiasi titolo [...] |
Art. 5. Le università e gli istituti di istruzione universitaria versano direttamente in tesoreria le ritenute effettuate, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile (categoria [...] |
Art. 6. Le disposizioni previste dai precedenti articoli e quelle previste dal terzo comma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, si applicano, oltre che alle [...] |
Art. 7. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche alle situazioni e alle posizioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente [...] |
§ 95.2.46 - Legge 10 novembre 1970, n. 868.
Agevolazioni tributarie a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria.
(G.U. 30 novembre 1970, n. 303)
Le entrate delle università degli studi e degli istituti di istruzione universitaria, derivanti da tasse, soprattasse, corrispettivi per esercitazioni e frequenza in laboratori e biblioteche, contributi e diritti scolastici di qualunque natura, pagati dagli studenti, nonché da sovvenzioni, contributi ed assegni di enti o privati, a qualsiasi titolo erogati, sono esenti dalla imposta generale sull'entrata e dall'imposta di bollo.
Le somme erogate, anche mediante titoli azionari e obbligazionari, da enti o privati, a titolo di liberalità, a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria, sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, dagli enti o dai privati anzidetti, fino alla concorrenza del 10 per cento dello stesso reddito dichiarato.
La medesima agevolazione tributaria si applica anche nel caso in cui enti o privati donino alle predette istituzioni universitarie materiale di loro produzione.
E' abrogato il secondo comma dell'art. 45 della
Le università e gli istituti di istruzione universitaria sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da eventuali sovrimposte erariali e degli enti locali, oltre che per i contributi e gli assegni dello Stato, anche per le sovvenzioni e gli assegni erogati a loro favore da enti o da privati.
Sono esenti dalle imposte di registro e di successione, compresa quella sull'asse ereditario globale netto, e da quelle ipotecarie, le liberalità, a qualsiasi titolo disposte, da enti o da privati, per finalità di istituto, a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria.
Del beneficio di cui al precedente comma usufruiscono anche le liberalità, poste in essere da enti o privati, per la istituzione di posti di professore di ruolo, oppure di assistente ordinario, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 63 del
Le università e gli istituti di istruzione universitaria versano direttamente in tesoreria le ritenute effettuate, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile (categoria C/2) e della imposta complementare e addizionale, sulle competenze e gli assegni di qualsiasi natura corrisposti al dipendente personale.
Le disposizioni previste dai precedenti articoli e quelle previste dal terzo comma dell'art. 45 della
Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche alle situazioni e alle posizioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.