§ 95.2.41 - Legge 15 settembre 1964, n. 754.
Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento, il potenziamento delle attrezzature industriali e per i nuovi investimenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:15/09/1964
Numero:754


Sommario
Art. 1.      Per ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della presente legge le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile categoria B, sono ridotte ad un [...]
Art. 2.      La riduzione delle aliquote prevista dall'articolo precedente può trovare applicazione nei limiti della plusvalenza contabilizzata nell'apposito fondo ed indicata in [...]
Art. 3.      Per i periodi di imposta indicati nell'art. 1, una quota del reddito pari al 15 per cento del costo sostenuto in ciascun periodo di imposta per investimenti nei beni [...]
Art. 4.      La riduzione delle aliquote a norma dell'art. 1 è applicabile a titolo provvisorio sulla base di esplicita richiesta del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi
Art. 5.      I benefici previsti dagli articoli 1 e 3 non sono cumulabili nello stesso periodo di imposta
Art. 6.      Le disposizioni della presente legge non si applicano alle plusvalenze degli immobili pervenuti in conseguenza di fusioni, incorporazioni o concentrazioni avvenute [...]


§ 95.2.41 - Legge 15 settembre 1964, n. 754.

Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento, il potenziamento delle attrezzature industriali e per i nuovi investimenti.

(G.U. 22 settembre 1964, n. 233)

 

 

     Art. 1.

     Per ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della presente legge le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile categoria B, sono ridotte ad un quarto sulla quota di reddito corrispondente alle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni immobili di proprietà da epoca anteriore al 1° gennaio 1961, nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio e degli altri soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1958, n. 645.

     La riduzione è applicabile a condizione che:

     a) i realizzi delle plusvalenze siano dallo stesso soggetto reinvestiti, entro il secondo esercizio successivo a quello del realizzo, in beni strumentali di nuova produzione afferenti all'esercizio di una delle attività considerate nel ramo industriale nella classificazione delle attività economiche di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1950, esclusi i mobili e le macchine di ufficio, l'attrezzatura varia e minuta e gli automezzi non adibiti direttamente all'esercizio dell'attività industriale;

     b) le plusvalenze siano contabilizzate in un apposito fondo esplicitamente iscritto in bilancio e portate, entro il quinto esercizio successivo a quello della realizzazione, ad aumento del capitale sociale.

     Il beneficio della riduzione non si applica se il soggetto non comprovi di aver presentato la dichiarazione contemplata dall'art. 6 della legge 5 marzo 1963, n. 246, qualora ne sussiste l'obbligo.

     Per i soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette il beneficio della riduzione è altresì subordinato alla condizione che si sia proceduto alla tassazione in base al bilancio per i tre anni anteriori a quello in cui avviene il realizzo della plusvalenza e vi si proceda anche negli anni successivi e sino a quando non risultano realizzate le precedenti condizioni di cui al comma secondo del presente articolo, lettere a) e b).

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese che esercitano le industrie edilizie di cui al gruppo XVI del citato decreto ministeriale 12 agosto 1950.

 

          Art. 2.

     La riduzione delle aliquote prevista dall'articolo precedente può trovare applicazione nei limiti della plusvalenza contabilizzata nell'apposito fondo ed indicata in dichiarazione. In ogni caso la quota di reddito ammessa al beneficio della riduzione non può superare il reddito imponibile dichiarato.

 

          Art. 3.

     Per i periodi di imposta indicati nell'art. 1, una quota del reddito pari al 15 per cento del costo sostenuto in ciascun periodo di imposta per investimenti nei beni strumentali indicati nel medesimo art. 1, lettera a), è esente dalla imposta di ricchezza mobile, di categoria B, dovuta dai soggetti tassabili in base al bilancio e degli altri soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

     L'ammontare del reddito esente non può in nessun caso superare il 12 per cento del reddito dichiarato.

 

          Art. 4.

     La riduzione delle aliquote a norma dell'art. 1 è applicabile a titolo provvisorio sulla base di esplicita richiesta del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

     Qualora non risultino realizzate le condizioni di cui all'art. 1 si procede al recupero della imposta sull'intera quota di reddito ammessa al beneficio della riduzione o sulla parte non investita o non destinata a capitale con ruolo speciale riscuotibile in unica soluzione, da emettere entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui si sono verificati i presupposti per il recupero e si applica una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta da recuperare.

     Qualora risulti che non sono stati effettuati gli investimenti, per i quali è stata accordata l'esenzione di cui all'art. 3, si procede al recupero della imposta esonerata con le modalità previste nel comma precedente e con la soprattassa del 50 per cento dell'imposta da recuperare.

 

          Art. 5.

     I benefici previsti dagli articoli 1 e 3 non sono cumulabili nello stesso periodo di imposta.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni della presente legge non si applicano alle plusvalenze degli immobili pervenuti in conseguenza di fusioni, incorporazioni o concentrazioni avvenute successivamente al 1° gennaio 1958, salvo il caso che le società interessate in tali operazioni esercitassero esclusivamente le attività indicate nell'art. 1, lettera a), e ferma l'esclusione contenuta nell'ultimo comma dello stesso articolo.