Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 25/01/1962 |
Numero: | 3 |
§ 95.1.28 - Legge 25 gennaio 1962, n. 3.
Delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e dell'imposta di conguaglio all'importazione.
(G.U. 25 gennaio 1962, n. 22)
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a provvedere, mediante la formazione di nuove tabelle, al definitivo assetto delle aliquote che, ai termini della
Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato mediante decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della