§ 95.1.28 - Legge 25 gennaio 1962, n. 3.
Delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e dell'imposta di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:25/01/1962
Numero:3

§ 95.1.28 - Legge 25 gennaio 1962, n. 3.

Delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e dell'imposta di conguaglio all'importazione.

(G.U. 25 gennaio 1962, n. 22)

 

 

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a provvedere, mediante la formazione di nuove tabelle, al definitivo assetto delle aliquote che, ai termini della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, attuano la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio alla importazione, apportando le necessarie variazioni ed integrazioni alle tabelle in vigore dei prodotti ammessi alla restituzione e di quelli soggetti all'imposta di conguaglio, sulla base del tributo assolto nel ciclo di fabbricazione dei prodotti esportati.

     Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato mediante decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive modificazioni e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.