§ 95.1.3 - D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945, n. 528.
Denuncia obbligatoria dei prodotti tessili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:07/09/1945
Numero:528


Sommario
Art. 1.      Entro venti giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno, i produttori e i commercianti di prodotti grezzi o finiti [...]
Art. 2.      La denuncia prevista nel precedente articolo deve essere presentata in duplice copia. In essa devono indicarsi le generalità del denunciante, il titolo della detenzione, [...]
Art. 3.      Se il denunciante non possa dichiarare gli estremi delle fatture di acquisto, dovrà allegare alla denuncia un elenco degli acquisti fatti nel quale indicherà la qualità [...]
Art. 4.      Chiunque non osserva l'obbligo di denuncia previsto nell'art. 1, o omette di allegare alla denuncia l'elenco indicato nell'articolo 3, ovvero adempie agli obblighi [...]


§ 95.1.3 - D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945, n. 528. [1]

Denuncia obbligatoria dei prodotti tessili.

(G.U. 15 settembre 1945, n. 111)

 

 

     Art. 1.

     Entro venti giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno, i produttori e i commercianti di prodotti grezzi o finiti dell'industria tessile e della maglieria nonchè delle confezioni ad essi relative, devono denunciare all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede la loro impresa, i quantitativi dei prodotti di cui hanno la disponibilità o che detengono a qualsiasi titolo alla data predetta.

     Lo stesso obbligo spetta, per le merci menzionate, a chiunque ne abbia la disponibilità o le detenga a qualsiasi titolo per conto terzi nonchè a chiunque le detenga per conto proprio a scopo di rivendita.

 

          Art. 2.

     La denuncia prevista nel precedente articolo deve essere presentata in duplice copia. In essa devono indicarsi le generalità del denunciante, il titolo della detenzione, le generalità dell'eventuale diverso proprietario, la quantità di cui si ha la disponibilità o che si detiene, con riferimento ai metri, ai capi e al corrispondente peso.

     Devono inoltre essere precisati gli estremi delle fatture relative all'acquisto delle materie prime e dei semilavorati tessili per quanto concerne i produttori e dei tessuti e delle maglierie e relative confezioni, per quanto riguarda i commercianti e i confezionisti. Deve essere specificato anche l'ammontare dell'imposta sull'entrata corrisposta.

 

          Art. 3.

     Se il denunciante non possa dichiarare gli estremi delle fatture di acquisto, dovrà allegare alla denuncia un elenco degli acquisti fatti nel quale indicherà la qualità della merce, il prezzo, nonchè, quando sia possibile, le generalità del venditore.

     Quando entro il termine previsto per la denuncia sia pagata la imposta sull'entrata relativa agli acquisti stessi, il denunciante sarà esente dalle sanzioni pecuniarie civili e penali previste a suo carico dalle leggi concernenti l'imposta sull'entrata.

 

          Art. 4.

     Chiunque non osserva l'obbligo di denuncia previsto nell'art. 1, o omette di allegare alla denuncia l'elenco indicato nell'articolo 3, ovvero adempie agli obblighi stessi in modo incompleto, è punito con l'ammenda non inferiore ad un quinto del prezzo dei prodotti non denunciati o non compresi nell'elenco e non superiore al triplo del prezzo medesimo.

     La merce non denunciata o non compresa nell'elenco è soggetta a confisca, senza pregiudizio dell'applicazione delle penalità stabilite per la violazione di altre leggi.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.