§ 94.1.d25 - L. 9 gennaio 2006, n. 15.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta sulla promozione e protezione degli investimenti, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:09/01/2006
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 94.1.d25 - L. 9 gennaio 2006, n. 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 20 dicembre 2002.

(G.U. 25 gennaio 2006, n. 20)

 

Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 20 dicembre 2002.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ACCORDO

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E IL GOVERNO DI MALTA

SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Malta, qui di seguito denominati le «Parti Contraenti»,

animati dal desiderio di creare condizioni. favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra le Parti Contraenti, in particolare in relazione ad investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

e

nel riconoscere che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, sulla base di Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali in grado di favorire la prosperità di entrambe le Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

 

Articolo 1

Definizioni.

Ai fini del presente Accordo:

1. per «investimento» si intende ogni bene investito, precedentemente o successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, da parte di una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta.

Senza limitare la portata generale di quanto sopra, il termine «investimento» comprende in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni diritto di proprietà «in rem», come servitù, diritti di garanzia, ipoteche, pegni, usufrutto ed altri simili diritti di garanzia reale su proprietà di terzi, nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento;

b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione o ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

c) diritti a somme di denaro o prestazioni sulla base di un contratto, aventi un valore economico correlato ad un investimento, come pure i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;

e) qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o contratto, nonché ogni licenza e concessione accordata in conformità con le vigenti disposizioni di legge applicabili alle attività economiche, ivi inclusi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali;

f) qualsiasi incremento di valore dell'investimento iniziale.

Eventuali modifiche nella forma dell'investimento non comporteranno cambiamenti nella natura di quest'ultimo.

2. per «investitore» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le consociate, le affiliate e le filiali straniere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche;

3. per «persona fisica», con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende ogni persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte Contraente in conformità con le sue leggi;

4. per «persona giuridica», con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi entità che abbia le proprie attività economiche reali nel territorio di una delle Parti Contraenti e sia riconosciuta dalle leggi e dai regolamenti di quest'ultima, come ad esempio istituzioni pubbliche, società di capitali, società di persone, fondazioni ed associazioni, indipendentemente dal fatto che siamo a responsabilità limitata o meno;

5. per «reddito» si intendono le somme derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, utili o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per servizi tecnici ed altri servizi, nonché qualsiasi prestazione in natura come ad esempio, sebbene non esclusivamente, materie prime, derrate o prodotti o capi d'allevamento;

6. per «territorio» si intendono, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, la «zona marittima». Quest'ultima comprende anche le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano diritti di sovranità o giurisdizione secondo il diritto internazionale.

7. per «accordo di investimento» si intende un accordo che una Parte Contraente può stipulare con investitori dell'altra Parte Contraente, al fine di disciplinare gli specifici rapporti relativi all'investimento;

8. per «trattamento non discriminatorio» si intende un trattamento che sia il più favorevole fra il trattamento nazionale e, il trattamento della nazione più favorita.

9. per «diritto di accesso» si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 3 del presente Accordo, gli investitori di ciascuna Parte Contraente avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformità con le leggi e i regolamenti di quest'ultima.

10. per «attività connesse con un investimento» si intendono, fra l'altro:

a) l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, l'amministrazione e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per l'esercizio dell'attività commerciale,

b) l'accesso ai mercati finanziari;

c) l'assunzione di prestiti, l'acquisto, la vendita e l'emissione di titoli azionari ed altri valori mobiliari e l'acquisto di valuta estera finalizzata alle importazioni necessarie per l'esercizio delle attività economiche;

d) la commercializzazione di beni e servizi;

e) l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e prodotti lavorati, energia, combustibili e mezzi di produzione;

f) la diffusione di informazioni commerciali.

 

Articolo 2

Promozione e protezione degli investimenti.

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio e darà, in conformità con le proprie leggi, le necessarie autorizzazioni relative a tali investimenti.

2. Gli investitori di ciascuna Parte Contraente avranno .diritto di accesso agli investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente a condizioni non meno favorevoli di quelle previste all'articolo 3.1.

3. Ciascuna Parte Contraente garantirà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente garantirà che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o il trasferimento degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché da. società e imprese in cui tali investimenti siano stati effettuati, non vengano in alcun modo sottoposti a misure ingiustificate o discriminatorie.

4. Ciascuna Parte contraente creerà e manterrà sul proprio territorio un quadro giuridico in grado di garantire agli investitori la continuità di trattamento giuridico incluso l'adempimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ogni specifico investitore.

5. Nessuna Parte Contraente porrà condizioni per la creazione, l'ampliamento o il proseguimento degli investimenti che possano comportare l'assunzione o l'imposizione di obblighi di esportare la produzione e che stabiliscano che le merci debbano essere acquisite localmente, o qualsiasi altra condizione che abbia tale effetto.

6. Ciascuna Parte Contraente, in conformità con le proprie leggi e regolamenti, tratterà nel modo più favorevole possibile questioni relative all'ingresso, al soggiorno e alla circolazione sul suo territorio di cittadini dell'altra Parte Contraente coinvolti nell'investimento e dei loro familiari.

Alle società costituite ai sensi delle leggi e dei regolamenti di una Parte Contraente e che sono possedute o controllate da investitori dell'altra Parte Contraente sarà consentito assumere personale direttivo di alto livello da esse scelto, indipendentemente dalla loro cittadinanza, in conformità con la legislazione della Parte Contraente ospitante.

 

Articolo 3

Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita.

1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti e ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e ai relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati terzi.

2. Il trattamento accordato alle attività connesse con gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato ad attività simili connesse con gli investimenti dei propri investitori o di quelli di Stati terzi.

3. Qualora una Parte Contraente accordi speciali vantaggi e privilegi agli investitori di Stati terzi per effetto di un accordo che istituisca un'unione doganale o economica, un mercato comune, un'area di libero scambio, un accordo regionale o sub-regionale, un accordo economico internazionale multilaterale, o qualsiasi altro accordo concluso al fine di evitare la doppia imposizione, o di facilitare gli scambi transfontalieri, tale Parte Contraente non sarà obbligata ad accordare tali vantaggi e privilegi agli investitori dell'altra Parte Contraente.

 

Articolo 4

Risarcimento per danni o perdite.

1. Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni che abbiano effetti sui propri investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerra, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, guerra civile, o altri eventi simili, la Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento riconoscerà un risarcimento adeguato in relazione a detti danni o perdite, indipendentemente dal fatto che tali perdite o danni siano stati causati da forze governative o altri soggetti. I versamenti relativi ai risarcimenti dovranno essere liberamente trasferibili, senza indebito ritardo e saranno effettuati in una moneta liberamente convertibile.

Gli investitorì interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Pare Contraente e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Stati terzi.

 

Articolo 5

Nazionalizzazione e esproprio.

Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto di provvedimenti che possano limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, possesso, controllo o godimento degli stessi, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale e da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Partì Contraenti noi saranno «de jure» o «de facto» direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi effetti equivalenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, ivi incluse misure che interessino le società ed i loro beni controllati dall'investitore, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento e a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità con tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. L'adeguato risarcimento corrisponderà al giusto valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente antecedente al momento in cui sia stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio.

In caso di difficoltà nello stabilire il giusto valore di mercato, questo sarà determinato in conformità con i criteri di valutazione riconosciuti a livello internazionale.

Il risarcimento sarà calcolato in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui sia stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o esproprio ed includerà gli interessi calcolati sulla base degli EURIBOR Standards a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data del pagamento e sarà liberamente esigibile e trasferibile.

Una volta stabilito il risarcimento, esso dovrà essere corrisposto senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese.

4. Nel caso in cui l'oggetto dell'esproprio sia una società mista costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, il risarcimento da corrispondere all'investitore di una Parte Contraente sarà calcolato tenendo in considerazione il valore della quota di partecipazione di tale investitore nella società mista, in conformità con i relativi documenti ufficiali di quest'ultima ed adottando gli stessi criteri di valutazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Un cittadino o una società di una delle Parti contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento sia stato espropriato avrà diritto ad una sollecita revisione del provvedimento da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente per stabilire se abbia avuto luogo l'esproprio e, in tal caso, se l'esproprio e il relativo risarcimento siano conformi alle disposizioni del presente Accordo, nonché per definire tutte le altre questioni pertinenti.

6. Se, successivamente all'esproprio, l'investimento in oggetto non viene utilizzato, in tutto o in parte, al fine per il quale è stato espropriato, il precedente proprietario, ovvero gli aventi causa, avranno diritto a riacquistare il bene. Il prezzo di tale investimento espropriato sarà calcolato con riferimento alla data in cui ha luogo il riacquisto ed adottando gli stessi criteri di valutazione presi in considerazione per il calcolo del risarcimento, come stabilito al paragrafo 3 del presente articolo.

 

Articolo 6

Rimpatrio di capitali, profitti e redditi.

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero, senza indebito ritardo e in qualsiasi valuta convertibile, quanto segue:

a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;

b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;

c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

d) fondi destinati al rimborso di prestiti connessi con un investimento e il pagamento dei relativi interessi;

e) remunerazioni ed indennità corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente nella misura e secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale e dai regolamenti vigenti.

(f) versamenti relativi ai risarcimenti ai sensi dell'articolo 4.

2. Senza limitare la portata dell'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento favorevole riservato agli investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, qualora esso sia più favorevole.

 

Articolo 7

Surroga.

Nel caso in cui una Parte Contraente o un'entità che rappresenti gli interessi di tale Parte Contraente abbia fornito una garanzia in relazione a rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. In relazione al trasferimento dei versamenti da effettuare alla Parte Contraente o ad un'entità che rappresenti gli interessi di tale Parte Contraente in virtù di tale cessione, si applicheranno le disposizioni previste agli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

 

Articolo 8

Procedure di trasferimento.

1. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro i sei mesi successivi all'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e in valuta liberamente convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore faccia richiesta del relativo trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 3 dell'articolo 5 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

Le disposizioni del presente Accordo non limiteranno, comunque, l'applicazione delle disposizioni di legge nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

A tal fine, le autorità competenti di ciascuna Parte Contraente si impegnano a fornire ogni informazione utile su richiesta dell'altra Parte Contraente.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.

3. Gli utili investiti godranno della stessa protezione accordata all'investimento originario.

 

Articolo 9

Composizione di controversie fra investitori e Parti Contraenti.

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito ad investimenti, ivi incluse le controversie relative all'importo dei risarcimenti, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Laddove un investitore di una Parte Contraente abbia concluso un accordo di investimento con l'altra Parte Contraente o un'entità che rappresenti gli interessi di tale Parte Contraente, la procedura stabilita in tale accordo si applicherà a tutte le controversie che insorgano fra l'investitore e l'altra Parte Contraente, o la summenzionata entità, in relazione alle questioni contemplate da detto accordo.

3. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato, a sua scelta, potrà sottoporre la controversia per la composizione:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; oppure

b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accettare il rinvio a detto arbitrato; oppure

c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie relative agli Investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito. Finché entrambe non abbiano aderito alla summenzionata Convenzione, le Parti Contraenti convengono che la controversia possa essere sottoposta ad arbitrato in conformità con le norme stabilite nelle «Additional Facilities» del Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie relative agli Investimenti del 1978.

4. Ai sensi del paragrafo 3 b) del presente articolo, l'arbitrato si svolgerà in conformità con le seguenti disposizioni:

il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri. Qualora questi ultimi non siano cittadini di una delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti e verranno nominati dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma/Parigi nella sua qualità di autorità preposta alle nomine. L'arbitrato si svolgerà a Stoccolma/Parigi, salvo diverso accordo fra le Parti. Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i princìpi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. Il riconoscimento e l'applicazione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali, in conformità con le Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parti.

5. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal trattare attraverso i canali diplomatici ogni materia oggetto di procedure arbitrali o giudiziarie in corso, finché tali procedure non siano concluse. Qualora una delle Parti Contraenti non ottemperi al lodo del Tribunale Arbitrale o di altra Corte entro il termine fissato dal lodo, o altrimenti entro il termine che può essere stabilito in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili, potranno essere intrapresi negoziati su tali materie fra le Parti Contraenti, attraverso i canali diplomatici.

 

Articolo 10

Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti.

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, in via amichevole attraverso i canali diplomatici.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'abbia notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, la controversia sarà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc come stabilito nel presente articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel seguente modo: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. I due membri sceglieranno successivamente un cittadino di uno Stato terzo che svolga le funzioni di Presidente. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le nomine non siano state effettuate, ciascuna Parte Contraente potrà, salvo diversa intesa, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di provvedervi. Nel caso in cui questi sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero, per qualsiasi motivo, non gli sia possibile procedere alla nomina, la richiesta sarà rivolta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi ragione, non sia in grado di provvedere alla nomina, l'invito a provvedervi sarà rivolto al membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese per l'arbitro da esse nominato e per il proprio rappresentante alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno divise in parti uguali fra le Parti Contraenti.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

 

Articolo 11

Relazioni fra i Governi.

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

 

Articolo 12

Applicazione di altre disposizioni.

1. Se una materia è disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui le due Parti Contraenti siano firmatarie, o da norme generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti: e ai loro investitori si applicheranno le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità con le proprie leggi e i propri regolamenti, o con altre disposizioni o contratti specifici, o autorizzazioni in materia di investimenti o accordi, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.

3. Qualora vengano introdotte modifiche sostanziali nella legislazione di una Parte Contraente, che disciplinino direttamente o indirettamente gli investimenti, successivamente alla data in cui l'investimento sia stato effettuato, queste non saranno applicate retroattivamente e detto investimento sarà pertanto protetto conformemente con le disposizioni del presente Accordo.

4. Il presente Accordo si applicherà a tutti gli investimenti effettuati precedentemente o successivamente alla sua entrata in vigore, ma non si applicherà alle controversie relative ad un investimento che siano insorte, o alle rivendicazioni relative ad un investimento che siano state composte, prima della sua entrata in vigore.

 

Articolo 13

Entrata in vigore.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le due Parti Contraenti si notificheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali di ratifica del presente Accordo.

 

Articolo 14

Durata e scadenza.

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci (10) anni dalla data della notifica ai sensi dell'articolo 13 e sarà, in seguito, automaticamente prorogato per un ulteriore periodo di cinque (5) anni, salvo che una delle due Parti Contraenti comunichi per iscritto la denuncia dello stesso, almeno sei (6) mesi prima della scadenza dell'originario periodi di dieci (10) anni.

2. Nel caso di investimenti effettuati antecedentemente alle date di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni, degli articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque (5) anni a partire dalle suddette date.

IN FEDE DI CHE, i Rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ROMA, il 20 dicembre 2002 in due originali, ciascuno in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.