§ 94.1.c83 - L. 10 febbraio 2005, n. 31.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:10/02/2005
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Copertura finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 94.1.c83 - L. 10 febbraio 2005, n. 31.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003.

(G.U. 5 marzo 2005, n. 53)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 1.550.330 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Accordo Istitutivo del Network Internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica ICRANET in Pescara, Italia

 

Preambolo

Consapevoli dell'importanza delle ricerche nell'astrofisica relativistica per la comprensione della vita e della evoluzione delle stelle e per la struttura del nostro universo così come per la identificazione delle leggi fondamentali della natura;

Consapevoli che le ricerche in questo campo sono basate necessariamente sulla collaborazione internazionale;

Riconoscendo che lo studio di oggetti celesti ed astrofisici ha delle radici profonde in molte culture;

Considerando il grande interesse popolare in tutte le nazioni per la scoperta di oggetti celesti come le pulsars, i quasars, i buchi neri;

Sottolineando l'importanza per lo sviluppo di molte tecnologie e tecniche usate e connesse con le ricerche in astrofisica relativistica quali le tecnologie ottiche, radio, spaziali e di telecomunicazione;

Premesso che le parti al presente Accordo desiderano istituire un Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica, nel seguito indicato con il nome di ICRANET, quale organizzazione internazionale indipendente, dotata di propria gestione, di uno status internazionale, nonchè di poteri, privilegi, immunità appropriati, come pure di altre condizioni necessarie al suo efficace funzionamento, perchè possa conseguire i suoi obiettivi;

Considerando che il Governo italiano è disposto ad iniziare la negoziazione di un Accordo di sede per l'ICRANET;

Le Parti firmatarie hanno concordato quanto segue:

 

Art. I. Istituzione

Con il presente strumento si istituisce una Organizzazione internazionale indipendente denominata ICRANET la quale agirà in conformità con lo Statuto allegato al presente Accordo, che è parte integrante di esso e che potrà essere, qualora necessario, emendato in conformità con l'art. 16 dello stesso.

 

Art. II. Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione

Il presente Accordo sarà aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni internazionali presso il Governo della Repubblica italiana. Esso rimarrà aperto alla firma per un periodo di due anni dal 2003, a meno che tale periodo non venga prorogato dal Depositario prima della sua scadenza, su richiesta del Comitato di Direzione dell'ICRANET;

il Governo della Repubblica italiana sarà Depositario del presente Accordo;

i firmatari si impegnano ad essere vincolati dal presente Accordo in conformità con le proprie leggi, regolamenti e procedure;

il consenso di uno Stato o di una Organizzazione internazionale ad essere vincolato dal presente Accordo non costituirà alcun obbligo a fornire un supporto finanziario all'ICRANET; quest'ultimo potrà ricevere contributi volontari dagli Stati o dalle Organizzazioni internazionali;

successivamente alla scadenza del periodo specificato al comma 1, il presente Accordo rimarrà aperto all'adesione di ogni Stato e di ogni Organizzazione internazionale, subordinatamente all'approvazione del Comitato di Direzione dell'ICRANET a maggioranza semplice;

il relativo strumento di adesione sarà depositato presso il Governo della Repubblica italiana.

 

Art. III. Parti contraenti

Una volta costituita l'ICRANET potranno associarsi ad essa Università e Centri di Ricerca.

 

Art. IV. Entrata in vigore

Il presente Accordo e lo Statuto allegato entreranno in vigore alla data in cui sarà depositato il terzo strumento di ratifica o di accettazione formale da parte di uno Stato o di una Organizzazione internazionale; per ciascuno Stato o Organizzazione internazionale che depositerà lo strumento di adesione o di accettazione formale dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il presente Accordo entrerà in vigore alla data del suddetto deposito.

 

Art. V. Durata

Qualsiasi parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante atto scritto inviato al Depositario. Tale denuncia diverrà effettiva tre mesi dopo la data in cui tale strumento è stato ricevuto.

 

Art. VI. Soluzione delle controversie

Ogni controversia tra le Parti relativa alla interpretazione o alla attuazione del presente Accordo, sarà risolta per via diplomatica.

 

Art. VII. Testo autentico

Il testo autentico del presente Accordo, compreso lo Statuto in allegato, è in lingua italiana ed inglese.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi o Organizzazioni internazionali, hanno firmato il presente Accordo in un unico originale in lingua italiana e inglese, facendo i testi egualmente fede.

 

 

STATUTO ICRANET

 

Art. 1. Status

L'ICRANET, quale Organizzazione internazionale, svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica e di formazione;

l'ICRANET ha status internazionale e gode di quelle capacità giuridiche che potranno essere necessarie per l'esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi scopi.

 

Art. 2. Sede

La sede dell'ICRANET è ubicata in Italia a Pescara. L'ICRANET può aprire Centri di ricerca in altri Paesi, qualora ciò sia necessario per il conseguimento dei suoi scopi, definiti nel successivo art. 3.

 

Art. 3. Scopi ed attività

L'ICRANET promuove la cooperazione scientifica internazionale ed effettua ricerche nell'astrofisica relativistica. Coordina anche ricerche internazionali teoriche, sperimentali ed osservative facendo uso di strumentazioni nello spazio, sulla terra e sotterranee.

Le sue attività consistono in:

a) sviluppo della ricerca scientifica;

b) insegnamenti a livello di dottorato di ricerca e postdottorale;

c) programmi di formazione scientifica sia a breve che a lungo

periodo;

d) organizzazione di seminari e convegni internazionali;

e) sviluppo di programmi di scambio fra scienziati e personale associato;

f) sviluppo di nuovi livelli di comunicazione elettronica fra i centri di ricerca;

g) creazione di banche dati integrate per tutti gli oggetti celesti in tutte le possibili lunghezze d'onda;

h) sviluppo di nuove tecniche di comunicazione;

i) cooperazione e partecipazione in organizzazioni scientifiche internazionali;

j) cooperazione scientifica e trasferimento tecnologico verso le industrie;

k) ogni altra attività connessa agli scopi istituzionali.

Le aree scientifiche di attività includono la cosmologia, l'astrofisica delle alte energie, la fisica teorica e la fisica matematica;

l'ICRANET svolge attività di coordinamento con le università ed i Centri di ricerca internazionali associati al Network che operano in varie aree geografiche. Tale collaborazione consentirà di attuare i progetti di ricerca e di formazione per i giovani ricercatori. In particolare ciascun Centro mette a disposizione dei ricercatori le attrezzature già disponibili nelle rispettive sedi. Queste attrezzature sono spesso di notevole valore economico e scientifico e sono indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi dei programmi di ricerca dell'ICRANET;

l'ICRANET incoraggia la mobilità degli scienziati fra i Centri con l'intesa che ciascun Centro coprirà le spese di viaggio dei propri ricercatori mentre le spese locali saranno coperte dalla istituzione ospitante;

l'ICRANET attribuisce borse di studio per giovani scienziati sia a livello pre-dottorato di ricerca che postdottorale nell'ambito di speciali programmi di insegnamento;

l'ICRANET mette a disposizione delle istituzioni scientifiche e degli Stati membri che desiderino cooperare nel settore della astrofisica relativistica, le proprie competenze.

 

Art. 4. Organizzazione

La struttura organizzativa dell'ICRANET consiste di:

a) un Comitato di direzione;

b) un direttore;

c) un Comitato scientifico.

 

Art. 5. Comitato di direzione

Il Comitato di direzione è composto dai seguenti membri:

a) un rappresentante per ogni Stato ed ogni Organizzazione internazionale membro dell'ICRANET;

b) un rappresentante aggiunto per ogni altro Stato o Organizzazione internazionale che contribuisca finanziariamente alle attività dell'ICRANET;

c) un rappresentante per ogni Università e per ogni Centro di ricerca associato all'ICRANET;

d) un rappresentante per ogni altra istituzione che contribuisca alle attività dell'ICRANET accettata su decisione del Comitato di direzione;

e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze del Governo italiano ed un rappresentante del sindaco di Pescara, tenuto conto del contributo nazionale e dell'apporto relativo al costituendo accordo di sede. In relazione alle successive adesioni all'Accordo viene prevista la partecipazione di un ulteriore rappresentante per ogni Stato od Organizzazione internazionale che contribuiscono al bilancio annuale dell'ICRANET;

f) un rappresentante per l'Università di Stanford, l'Università dell'Arizona, la Specola Vaticana e l'ICRA quali membri fondatori.

Il Comitato di direzione elegge un presidente fra i suoi membri per un periodo di tre anni, rinnovabile;

il direttore è il segretario esecutivo del Comitato di direzione;

il Comitato di direzione si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno; si riunisce in sessione straordinaria su richiesta del presidente, o per propria iniziativa se richiesto da almeno la metà dei suoi membri;

la maggioranza dei membri costituisce il quorum per la riunione del Comitato di direzione;

il Comitato di direzione adotta il proprio regolamento.

 

Art. 6. Funzioni del Comitato di direzione

Le funzioni del Comitato di direzione sono:

i) eleggere il direttore dell'ICRANET;

ii) formulare, sentito il Comitato scientifico, le linee guida per le attività dell'ICRANET, tenendo conto degli obiettivi indicati nell'art. 3;

iii) esaminare:

a) il livello annuale del bilancio;

b) il livello dei rispettivi contributi;

c) i piani finanziari;

d) l'uso dei fondi disponibili per l'operatività

dell'ICRANET;

iv) considerare le proposte del direttore per i programmi, i piani di lavoro, i piani finanziari, le proposte per il bilancio ed il personale dell'ICRANET e prendere le decisioni conseguenti;

v) adottare, previa approvazione dei rispettivi contribuenti, gli aumenti di bilancio a loro carico, basati sulle necessità delle attività scientifiche dell'ICRANET;

vi) considerare il rapporto annuale ed altri rapporti del direttore sulle attività dell'ICRANET;

vii) nominare un revisore dei conti esterno ed approvare il piano annuale di revisione dei conti;

viii) redigere ed approvare il regolamento del personale in linea con quanto previsto da altri organismi nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.

 

Art. 7. Votazioni del Comitato di direzione

Le votazioni del Comitato di direzione sono regolate come segue:

i) ciascun membro del Comitato di direzione esprime un voto;

ii) le decisioni del Comitato di direzione sono adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti, salvo quanto specificato nel presente Statuto all'art. 8.

 

Art. 8. Nomina del direttore [1]

La nomina del direttore per un periodo che non eccede cinque anni, rinnovabile, viene decisa da una maggioranza di due terzi dei componenti del Comitato di direzione. In caso di mancato raggiungimento del quorum, nel corso di due adunanze successive, la decisione viene adottata a maggioranza semplice dei presenti. Per il primo periodo di cinque anni il presidente dell'ICRA sarà il direttore.

 

Art. 9. Funzioni e poteri del direttore

Il direttore è il capo accademico ed amministrativo dell'ICRANET. In tali capacità il direttore:

a) amministra l'ICRANET;

b) prepara le proposte per le attività generali ed i piani di lavoro dell'ICRANET che verranno sottoposti al Comitato di direzione per l'approvazione;

c) prepara i piani finanziari e le proposte di bilancio dell'ICRANET da sottoporre al Comitato di direzione per l'approvazione;

d) sovrintende all'attuazione dei piani di lavoro dell'ICRANET ed effettua i pagamenti secondo le linee guida generali e le decisioni specifiche adottate dal Comitato di direzione;

e) il direttore è il rappresentante legale dell'ICRANET. Egli firma tutti gli atti, i contratti, gli accordi, i trattati ed altri documenti legali necessari ai fini di una ordinaria gestione dell'ICRANET. Il Comitato può stabilire la misura in cui tali poteri possono essere delegati dal direttore. I contratti, gli accordi ed i trattati che interessano la gestione, gli obiettivi, l'ubicazione, l'ampliamento o lo scioglimento dell'ICRANET, ovvero questioni importanti relative ai rapporti con il Paese ospite, saranno sottoposti all'approvazione del Comitato di direzione.

Il direttore assume tutte le funzioni e poteri previsti dal presente Accordo, in particolare:

a) recluta ed amministra il personale necessario allo svolgimento delle attività dell'ICRANET;

b) richiede annualmente una verifica delle scritture finanziarie da parte di un revisore esterno di cui all'art. 6 (vi).

 

Art. 10. Il Comitato scientifico

E' costituito un Comitato scientifico composto da un rappresentante per ogni Stato, Organizzazione internazionale, Università o Centro di ricerca membro dell'ICRANET; il Comitato scientifico elegge, a maggioranza semplice, il presidente fra i suoi membri per un periodo di tre anni rinnovabile.

 

Art. 11. Funzioni del Comitato scientifico

Il Comitato scientifico assiste l'ICRANET nelle attività programmate avendo la dovuta attenzione ai maggiori sviluppi accademici, scientifici, educativi e culturali nel mondo, rilevanti ai fini dei suoi obiettivi;

il Comitato scientifico assicura il coordinamento delle attività scientifiche dell'ICRANET e fa raccomandazioni al direttore sulla ulteriore crescita dell'ICRANET e su specifiche direzioni di ricerca;

il Comitato di direzione ed il direttore possono rivolgersi al Comitato scientifico per pareri;

il Comitato scientifico adotta il proprio regolamento e si riunisce di norma una volta l'anno.

 

Art. 12. Segreteria

La segreteria dell'ICRANET dispone del personale necessario al suo buon funzionamento; i membri della segreteria sono reclutati dal direttore come da art. 9 (comma 2, a);

il criterio principale per l'assunzione del personale e per la determinazione delle condizioni di impiego è quello di garantire i massimi livelli di qualità ed efficienza;

i parametri salariali, l'assicurazione, gli schemi pensionistici ed ogni altra condizione di impiego saranno stabiliti da un apposito regolamento del personale come da art. 6 (viii).

 

Art. 13. Finanze

L'ICRANET è finanziato con mezzi come contributi volontari e donazioni, spese di iscrizione ai corsi ed ai seminari, proventi derivanti da programmi speciali di formazione o da attività di assistenza tecnica, redditi da pubblicazioni, interessi provenienti da Trust, dotazioni o conti bancari;

le parti del presente accordo non sono tenute a fornire all'Istituto qualsivoglia sostegno finanziario oltre ai loro contributi volontari;

le operazioni finanziarie dell'ICRANET sono regolamentate da norme finanziarie adottate dal Comitato di direzione in conformità con i principi delle Nazioni Unite;

il bilancio dell'ICRANET è approvato annualmente dal Comitato di direzione;

il Governo italiano contribuisce al bilancio dell'ICRANET nella forma seguente: con inizio dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, il contributo finanziario per ciascun anno sarà di Euro 1.549.370 e potrà essere aumentato secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente Statuto;

ogni contributo che l'ICRANET potrà ricevere da Stati, da Organizzazioni internazionali o Organizzazioni non governative, da Università e Centri di ricerca e dal pagamento di servizi resi sarà parte del bilancio;

il bilancio copre il costo del personale, i costi operativi e le spese per l'attuazione dei programmi;

la Municipalità di Pescara ha messo a disposizione per le attività dell'ICRANET una sede in Pescara.

 

Art. 14. Rapporti con altre organizzazioni

Al fine di conseguire i suoi obiettivi l'ICRANET può stipulare accordi di collaborazione con organizzazioni, fondazioni ed agenzie internazionali, nazionali o regionali;

i Centri di ricerca che desiderino partecipare alle attività dell'ICRANET, previste da questo accordo, invieranno al direttore una notifica in tal senso.

 

Art. 15. Diritti, privilegi ed immunità

Un accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'ICRANET sarà stipulato al fine di definire i privilegi e le immunità dell'istituenda Organizzazione internazionale.

 

Art. 16. Emendamenti

Emendamenti potranno essere apportati al presente Statuto all'unanimità dagli Stati o Organizzazioni internazionali Parti del presente Accordo. Detti emendamenti entreranno in vigore sei mesi dopo la loro approvazione.

 

Art. 17. Scioglimento

L'ICRANET può essere sciolto da una maggioranza di tre quarti dei componenti del Comitato di direzione qualora sia stato accertato che gli scopi dell'ICRANET non siano stati raggiunti;

in caso di scioglimento, i beni dell'ICRANET situati nel Paese ospite o in altri Paesi saranno ceduti a tali Paesi per essere utilizzati per scopi analoghi o ceduti ad istituzioni che hanno finalità analoghe a quelle dell'ICRANET nei rispettivi Paesi, previo accordo tra il Governo di quei Paesi ed il Comitato di direzione.

 

Art. 18. Norme finali

Nel caso di chiusura dell'ICRANET non vi sarà alcun costo per le Parti contraenti dell'Accordo.


[1] Articolo così corretto con Errata corrige pubblicato nella G.U. 11 marzo 2005, n. 58.