§ 94.1.b72 - Legge 15 gennaio 2003, n. 26.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:15/01/2003
Numero:26


Sommario
Articolo. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto [...]
Articolo. 2.      1. Piena ed intera esecuzione e data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 16 [...]
Articolo. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 443.880 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Articolo. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Art. 1.      1. Le Parti decidono di creare l'“Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino” (O.I.V) in sostituzione dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino [...]
Art. 2.      1. Nell'ambito delle sue competenze, gli obiettivi dell'O.I.V. sono i seguenti
Art. 3.      1. Gli organi dell'O.I.V. sono
Art. 4.      Ciascun membro stabilisce liberamente il numero dei suoi delegati, ma non dispone che di un numero di voti di base pari a due, al quale si aggiunge, se del caso un [...]
Art. 5.      1. L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'O.I.V. Essa discute e adotta i regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'O.I.V., nonché le [...]
Art. 6.      1. Ogni membro dell'O.I.V. versa un contributo finanziario stabilito ogni anno dall'Assemblea generale. Tale ammontare è stabilito in applicazione delle disposizioni [...]
Art. 7.      1. In caso di mancato pagamento di due quote contributive per membro, i diritti di voto e la partecipazione di quest'ultimo al Comitato esecutivo e all'Assemblea che si [...]
Art. 8.      Un'organizzazione internazionale intergovernativa può partecipare ai lavori dell'O.I.V. o esserne membro e contribuire al finanziamento dell'Organizzazione in condizioni [...]
Art. 9.      1. Ciascun membro può proporre emendamenti al presente Accordo. La proposta deve essere fatta per iscritto al Direttore generale, il quale la sottopone alla conoscenza [...]
Art. 10.      L'Assemblea generale adotta il Regolamento dell'O.I.V. il quale precisa, ove necessario, le modalità di applicazione del presente Accordo. Fino a questa adozione, il [...]
Art. 11.      L'O.I.V. avrà personalità giuridica e si vedrà concedere da ciascuno dei membri la capacità giuridica che potrà essere necessaria per l'esercizio delle sue competenze
Art. 12.      Possono essere formulate proposte di riserve al presente Accordo. Esse dovranno essere accettate dall'Assemblea generale in conformità alle disposizioni dell'articolo 5, [...]
Art. 13.      Il presente Accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati membri dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino fino al 31 luglio 2001. Esso è soggetto ad [...]
Art. 14.      Ogni Stato non previsto all'articolo 13 del presente Accordo può chiedere di aderirvi. Le richieste di adesione sono indirizzate direttamente all'O.I.V., con una copia [...]
Art. 15.      Gli strumenti di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica francese che provvede a notificarli agli [...]
Art. 16.      1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno dell'anno successivo al deposito del trentunesimo strumento di accettazione, di approvazione, di ratifica o di [...]
Art. 17.      1. L'Accordo del 29 novembre 1994 modificato può cessare mediante una decisione unanime della prima Assemblea generale successiva all'entrata in vigore del presente [...]
Art. 18.      Ogni membro parte del presente Accordo può denunciarlo in qualsiasi momento mediante un preavviso scritto di sei mesi indirizzato al Direttore generale dell'O.I.V. ed al [...]
Art. 19.      Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente Accordo, le cui tre versioni in lingua francese, inglese e spagnola fanno ugualmente fede


§ 94.1.b72 - Legge 15 gennaio 2003, n. 26.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.

(G.U. 21 febbraio 2003, n. 43 - S.O. n. 28/L)

 

     Articolo. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.

 

          Articolo. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione e data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

 

          Articolo. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 443.880 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Articolo. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Accordo istitutivo dell'organizzazione internazionale della vigna e del vino

 

Traduzione non ufficiale

 

     Con un'intesa in data 29 novembre 1924, i Governi della Francia, della Grecia, dell'Italia, del Lussemburgo, del Portogallo, della Spagna, della Tunisia e dell'Ungheria hanno statuito di comune accordo di creare un Ufficio internazionale del Vino.

     Con una decisione del 4 settembre 1958 degli Stati membri pro-tempore, a questo ufficio è stato attribuito il nome di Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino. Tale organizzazione intergovernativa comprende, alla data del 3 aprile 2001, quarantacinque Stati membri.

     Nella sua risoluzione COMEX 2/97, adottata nella seduta del 5 dicembre 1997 svoltasi a Buenos Aires (Argentina), l'Assemblea generale dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino ha deciso di adattare, ove necessario, al nuovo contesto internazionale i mandati dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino, il personale di quest'ultimo, le sue risorse materiali e budgetarie, nonché, se del caso, le sue procedure e regole di funzionamento per far fronte alle sfide e garantire l'avvenire del settore vitivinicolo mondiale.

     In applicazione dell'articolo 7 della suddetta intesa, il Governo della Repubblica francese a cui è stata indirizzata una richiesta in tal senso da trentasei Stati, ha convocato una Conferenza di Stati membri che si è tenuta a Parigi il 14, 15, 22 giugno 2000 ed il 3 aprile 2001.

     Di conseguenza, gli Stati membri dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino, di seguito designati le Parti, hanno stabilito di comune accordo le seguenti disposizioni:

 

Capitolo 1

Obiettivi e competenze

 

          Art. 1.

     1. Le Parti decidono di creare l'“Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino” (O.I.V) in sostituzione dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino istituito dall'Accordo del 29 novembre 1924 modificato. Essa è sottoposta alle norme del presente Accordo.

     2. L'O.I.V. persegue i propri obiettivi ed esercita le competenze definite all'articolo 2 in quanto organismo intergovernativo di natura scientifica e tecnica, avente una riconosciuta competenza nel settore della vigna, del vino, delle bevande a base di vino, dell'uva da tavola, dell'uva passa e di altri prodotti della vigna.

 

          Art. 2.

     1. Nell'ambito delle sue competenze, gli obiettivi dell'O.I.V. sono i seguenti:

     a) indicare ai suoi membri misure che consentano di tenere conto delle preoccupazioni dei produttori, dei consumatori e degli altri operatori della trafila vitivinicola;

     b) assistere le altre organizzazioni internazionali inter-governative e non-governative, in particolare quelle che perseguono attività normative;

     c) contribuire all'armonizzazione internazionale delle prassi e norme esistenti e, ove necessario, all'elaborazione di nuove norme internazionali, al fine di migliorare le condizioni di elaborazione e di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, ed in considerazione degli interessi dei consumatori.

     Al fine di conseguire questi obiettivi, l'O.I.V. esercita le seguenti competenze:

     a) promuovere ed orientare le ricerche e le sperimentazioni scientifiche e tecniche, al fine di soddisfare i bisogni manifestati dai suoi membri, valutarne i risultati facendo eventualmente ricorso ad esperti qualificati e garantirne, se del caso, la diffusione con mezzi adeguati;

     b) elaborare, formulare raccomandazioni e seguirne l'applicazione in collegamento con i suoi membri, in particolare nei seguenti settori.

     (i) Le condizioni di produzione viticola;

     (ii) Le prassi enologiche;

     (iii) La definizione e/o la descrizione dei prodotti, l'etichettatura e le condizioni di marketing;

     (iv) I metodi di analisi e di valutazione dei prodotti della vigna;

     c) sottoporre ai suoi membri ogni proposta concernente:

     (i) la garanzia di autenticità dei prodotti della vigna, in particolare nei confronti dei consumatori, e soprattutto per quanto concerne le scritte riportate sull'etichettatura;

     (ii) la protezione delle indicazioni geografiche, in particolare le aree vitivinicole e le denominazioni di origine, designate con nomi geografici o non, che sono loro abbinati, a condizione che non mettano a repentaglio gli accordi internazionali in materia di commercio e di proprietà intellettuale,

     (iii) il miglioramento dei criteri scientifici e tecnici di riconoscimento e di protezione delle specie vegetali vitivinicole;

     d) contribuire all'armonizzazione ed all'adattamento delle regolamentazioni da parte dei suoi membri, oppure, ove necessario, agevolare la reciproca riconoscenza per quanto concerne le prassi che rientrano nella portata delle sue competenze;

     e) garantire la mediazione fra i paesi o le organizzazioni che ne fanno richiesta, gli eventuali costi di quest'ultima essendo a carico dei richiedenti;

     f) provvedere ad un monitoraggio che consenta di valutare l'andamento scientifico o tecnico suscettibile di avere effetti significativi e sostenibili sul settore vitivinicolo, e mantenere i membri informati al riguardo in tempo utile;

     g) partecipare alla protezione della salute dei consumatori e contribuire alla sicurezza sanitaria degli alimenti:

     (i) mediante una vigilanza scientifica specializzata, che consenta di valutare le caratteristiche proprie dei prodotti della vigna;

     (ii) promuovendo ed orientando le ricerche sulle specificità nutrizionali e sanitarie appropriate;

     (iii) applicando, al di là dei destinatari di cui all'articolo 2 paragrafo n, la diffusione delle informazioni che risultano da tali ricerche alle professioni mediche e sanitarie;

     h) favorire la cooperazione fra i membri mediante:

     (i) la collaborazione amministrativa;

     (ii) lo scambio d'informazioni specifiche,

     (iii) lo scambio di esperti;

     (iv) l'apporto di assistenza o di consulenza di esperti, in particolare per l'elaborazione di progetti congiunti e di altri studi comuni.

     i) tenere conto nelle sue attività, delle specificità di ciascuno dei suoi membri, quando si tratti di sistemi di produzione di prodotti della vigna e di metodi di elaborazione dei vini e di bevande liquorose di origine vitivinicola;

     j) contribuire allo sviluppo di reti di formazione inerenti al settore della vigna e dei prodotti della vigna;

     k) contribuire alla conoscenza o al riconoscimento del patrimonio vitivinicolo mondiale e degli elementi storici, culturali, umani, sociali e ambientali che vi sono connessi;

     l) sponsorizzare le manifestazioni pubbliche o private il cui oggetto, non commerciale, rientra fra le sue competenze;

     m) mantenere, nell'ambito dei suoi lavori, e come opportuno, un dialogo utile con gli intervenienti del settore, e concludere con questi ultimi intese appropriate;

     n) raccogliere e trattare le informazioni maggiormente appropriate, garantirne la diffusione, e comunicarle:

     (i) ai suoi membri ed ai suoi osservatori,

     (ii) alle altre organizzazioni internazionali inter-governative e non governative,

     (iii) ai produttori, ai consumatori ed agli altri operatori della trafila vitivinicola,

     (iv) agli altri paesi interessati,

     (v) ai mass-media e in modo più ampio, al pubblico in generale.

     Al fine di facilitare questa funzione d'informazione e di comunicazione l'O.I.V. chiede ai suoi membri, ai potenziali beneficiari e, se del caso, alle organizzazioni internazionali, di fornirgli dati ed altri elementi di valutazione sulla base di richieste ragionevoli.

     o) Provvedere, con regolare periodicità, a nuove valutazioni sull'efficacia delle sue strutture e procedure di funzionamento.

 

Capitolo II

Organizzazione

 

          Art. 3.

     1. Gli organi dell'O.I.V. sono:

     a) l'Assemblea generale;

     b) il Presidente;

     c) i Vicepresidenti;

     d) il Direttore Generale;

     e) il Comitato esecutivo;

     f) il Comitato scientifico e tecnico;

     g) l'Ufficio di Presidenza;

     h) le Commissioni, le sotto-commissioni ed i gruppi di esperti;

     i) il Segretariato.

     2. Ciascun membro dell'O.I.V. è rappresentato da delegati di sua scelta. L'Assemblea generale, composta dai delegati designati dai suoi membri è l'organo plenario dell'O.I.V. Essa può delegare alcune delle sue competenze al Comitato esecutivo, quest'ultimo essendo composto di un delegato per ciascun membro. Il Comitato esecutivo può, sotto la sua autorità, affidare alcune delle sue correnti competenze amministrative all'Ufficio dell'O.I.V., composto dal Presidente, dai Vicepresidenti dell'O.I.V., nonché dai Presidenti delle commissioni e delle sotto-commissioni. Il presidente, il Primo vicepresidente, i Presidenti di commissioni hanno nazionalità differenti.

     3. L'attività scientifica dell'O.I.V. si sviluppa nell'ambito di un gruppo di esperti, di sotto-commissioni e di commissioni le quali sono coordinate da un Comitato scientifico e tecnico nel quadro di un piano strategico approvato dall'Assemblea generale.

     4. Il Direttore generale è responsabile dell'amministrazione interna dell' O.I.V., del reclutamento e della gestione del personale. Le modalità di reclutamento del personale devono salvaguardare per quanto possibile, il carattere internazionale dell'Organizzazione.

     5. L'O.I.V. può altresì includere osservatori. Gli osservatori sono ammessi dopo che essi hanno accettato per iscritto le disposizioni del presente Accordo e del Regolamento interno che ne deriva.

     1. La sede dell'Organizzazione è a Parigi (Francia)

 

Capitolo III

Diritti di voto

 

          Art. 4.

     Ciascun membro stabilisce liberamente il numero dei suoi delegati, ma non dispone che di un numero di voti di base pari a due, al quale si aggiunge, se del caso un numero di voti addizionali calcolato sulla base di criteri obiettivi determinanti la relativa collocazione di ciascuno Stato membro nel settore vitivinicolo, secondo le condizioni definite agli allegati n° 1e 2° che fanno parte integrante del presente Accordo. Il totale di questi due numeri costituisce il numero di voti ponderati. Si procede periodicamente, in conformità alle disposizioni dell'allegato n° 1, all'aggiornamento del coefficiente che determina la situazione di ciascuno Stato membro nel settore vitivinicolo.

 

Capitolo IV

Modalità di funzionamento, processi decisionali

 

          Art. 5.

     1. L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'O.I.V. Essa discute e adotta i regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'O.I.V., nonché le proposte di risoluzione di portata generale, scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche, nonché per la creazione o la soppressione di commissioni e di sottocommissioni. Essa stabilisce il bilancio preventivo di entrate ed uscite nei limiti dei crediti esistenti, verifica ed approva i conti. Essa adotta i protocolli di cooperazione e di collaborazione nel settore della vigna e dei prodotti della vigna che l'O.I.V. può stipulare con organizzazioni internazionali. L'Assemblea generale si riunisce una volta l'anno. Possono essere convocate sessioni straordinarie su richiesta di un terzo dei membri dell'O.I.V.

     2. Ai fini della validità delle deliberazioni, è richiesta l'effettiva presenza, alle sessioni dei delegati, di un terzo dei membri che rappresentano almeno la metà dei voti ponderati. La rappresentanza di un membro può essere affidata alla delegazione di un altro membro, tuttavia una delegazione può esercitare una sola rappresentanza oltre alla propria.

     3.

     a) Il consenso è la normale modalità decisionale dell'Assemblea generale per l'adozione di proposte di risoluzioni di portata generale, scientifiche, tecniche, economiche, giuridiche, nonché per la creazione o la soppressione di commissioni e di sottocommissioni. Altrettanto dicasi per il Comitato esecutivo nell'esercizio delle sue competenze in questo settore.

     b) Il consenso non si applica all'elezione del Presidente dell'O.I.V., dei Presidenti delle commissioni, sottocommissioni e del Direttore generale, nonché alla votazione del bilancio preventivo e dei contributi finanziari dei membri. Esso non si applica neppure ad altre decisioni finanziarie quali quelle stabilite dal regolamento interno.

     c) Se l'Assemblea generale o il Comitato esecutivo non pervengono ad un consenso in occasione della presentazione iniziale di progetto di risoluzione o di decisione, il Presidente prende ogni iniziativa per consultare i membri, al fine di ravvicinare le opinioni nel lasso di tempo che precede l'Assemblea generale o il seguente Comitato esecutivo. Qualora tutti i passi per addivenire ad un consenso si siano rivelati infruttuosi, il Presidente può far procedere ad una votazione a maggioranza qualificata, ossia i due terzi più uno, dei membri presenti o rappresentati, sulla base di un voto per membro. Tuttavia, se un membro ritiene che i suoi interessi sostanziali nazionali sono messi a repentaglio, la votazione può essere proposta di un anno. Se tale posizione è successivamente confermata per iscritto dal Ministro degli Affari Esteri o da qualsiasi altra Autorità politica competente del membro interessato, non si procede alla votazione.

     4.

     a) L'elezione del Presidente dell'O.I.V., dei Presidenti delle commissioni e delle sotto commissioni, e del Direttore generale, avviene mediante un voto a maggioranza qualificata ponderata, ossia i due terzi più uno, dei voti ponderati dei membri presenti o rappresentati, a condizione che la metà più uno dei membri presenti o rappresentati si sia pronunciata a favore del candidato. Quando queste condizioni non siano soddisfatte, un'Assemblea generale straordinaria viene riunita entro un termine non eccedente tre mesi. Durante questo periodo e a seconda dei casi, il Presidente, i Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni, il Direttore generale in funzione è (sono) mantenuto (i) nella sua (loro) responsabilità.

     b) La durata del mandato del Presidente dell'O.I.V, dei Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni è di tre anni. La durata del mandato del Direttore generale è di cinque anni; egli è rieleggibile per un altro mandato quinquennale, alle stesse condizioni di quelle previste per la sua elezione. L'Assemblea generale può in qualsiasi momento revocare il Direttore generale, nelle condizioni di maggioranze combinate che hanno presieduto alla sua elezione.

     5. La votazione del bilancio preventivo e dei contributi finanziari dei membri si effettua a maggioranza qualificata ponderata, ossia i due terzi più uno, dei voti ponderati dei membri presenti o rappresentanti. Con le medesime condizioni l'Assemblea generale nomina il revisore dei conti finanziario, su proposta congiunta del Direttore generale e dell'Ufficio dell'O.-I.-V- con parere favorevole del Comitato esecutivo.

     6. Le lingue ufficiali sono il francese, l'inglese, lo spagnolo. Il loro finanziamento è determinato all'allegato 2° del presente Accordo. Tuttavia, l'Assemblea generale può adattarlo come opportuno, secondo le condizioni definite all'articolo 5, paragrafo 3 a. Su richiesta di uno o più membri, altre lingue sono aggiunte secondo le stesse modalità di finanziamento, in particolare l'italiano ed il tedesco, al fine di migliorare la comunicazione fra i membri. Preliminarmente, gli utenti interessati dovranno aver accettato formalmente il loro nuovo contributo finanziario, consecutivo alla loro richiesta. Al di là di un totale di cinque lingue, ogni nuova richiesta è sottoposta all'Assemblea generale, la quale adotta la sua decisione alle condizioni definite all'articolo 5, paragrafo 3 a. La lingua francese rimane quella di riferimento in caso di controversia con terzi non membri dell'Organizzazione.

     2. Gli organi istitutivi dell'O.I.V. funzionano in modo aperto e trasparente.

 

Capitolo V

Finanziamento dell'O.I.V.

 

          Art. 6.

     1. Ogni membro dell'O.I.V. versa un contributo finanziario stabilito ogni anno dall'Assemblea generale. Tale ammontare è stabilito in applicazione delle disposizioni definite negli allegati n° 1 e 2° del presente Accordo. Il contributo finanziario di eventuali nuovi membri è stabilito dall'Assemblea generale, sulla base delle disposizioni definite negli allegati n° 1 e 2° del presente Accordo.

     2. Le risorse finanziarie dell'O.I.V. comprendono la quota contributiva annuale obbligatoria di ciascuno dei membri e degli osservatori, nonché i risultati delle proprie attività. I contributi obbligatori sono versati all'O.I.V. nel corso dell'anno civile rilevante. Dopo, essi sono considerati versati con ritardo.

     3. Le risorse finanziarie dell'O.I.V. possono altresì comprendere contributi volontari dei membri, doni, indennità, sussidi o finanziamenti di qualsiasi natura emananti da organizzazioni internazionali e nazionali a prescindere che esse siano di natura pubblica, parastatale o privata, purché detti finanziamenti siano conformi ai principi generali istituiti dall'Assemblea generale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, che saranno inclusi nel Regolamento interno.

 

          Art. 7.

     1. In caso di mancato pagamento di due quote contributive per membro, i diritti di voto e la partecipazione di quest'ultimo al Comitato esecutivo e all'Assemblea che si tengono successivamente all'accertamento, saranno automaticamente sospesi. Il Comitato esecutivo fissa, caso per caso, le condizioni alle quali i membri interessati possono regolarizzare la loro situazione o, a difetto, essere considerati come aventi denunciato l'Accordo.

     2. In caso di mancato pagamento di tre quote contributive successive, il Direttore generale notifica questa situazione ai membri o agli osservatori interessati. Se la situazione non è regolarizzata entro due anni a decorrere dal trentun dicembre del terzo anno, i membri o gli osservatori interessati sono automaticamente esclusi.

 

Capitolo VI

Partecipazione delle organizzazioni internazionali inter-governative

 

          Art. 8.

     Un'organizzazione internazionale intergovernativa può partecipare ai lavori dell'O.I.V. o esserne membro e contribuire al finanziamento dell'Organizzazione in condizioni che saranno stabilite, caso per caso, dall'Assemblea generale su proposta del Comitato esecutivo.

 

Capitolo VII

Emendamento e revisione dell'Accordo

 

          Art. 9.

     1. Ciascun membro può proporre emendamenti al presente Accordo. La proposta deve essere fatta per iscritto al Direttore generale, il quale la sottopone alla conoscenza di tutti gli altri membri dell'Organizzazione. Se entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di comunicazione, la metà più uno dei membri è favorevole alla proposta, il Direttore generale la sottopone per decisione alla prima Assemblea generale che ha luogo alla fine di questo termine. La decisione è adottata con il consenso dei membri presenti e rappresentati. Dopo la sua adozione da parte dell'Assemblea generale, gli emendamenti sono sottoposti alle procedure interne di accettazione, di approvazione o di ratifica, previste nella legislazione nazionale dei membri. Essi entrano in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione, in modo da ottenere un totale di due terzi più uno dei membri dell'Organizzazione.

     2. La revisione del presente Accordo è istituita per diritto se due terzi più uno dei membri ne approvano la richiesta. In questo caso, una Conferenza dei membri è convocata a cura del Governo francese entro un termine di sei mesi. Il programma e le proposte di revisione sono comunicate ai membri almeno due mesi prima della riunione della Conferenza. La Conferenza così riunita determina essa stessa la sua procedura. Il Direttore generale dell'O.I.V. vi fa funzione di Segretario generale.

     3. Prima dell'entrata in vigore di un accordo riveduto, l'Assemblea generale dell'Organizzazione definisce, alle condizioni stabilite dal presente Accordo e dal Regolamento interno di cui all'articolo 10, in quale misura gli Stati Parte al presente Accordo, i quali non abbiano depositato strumenti di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione potranno partecipare alle attività dell'O.I.V., successivamente alla sua data di entrata in vigore.

 

Capitolo VIII

Regolamento interno

 

          Art. 10.

     L'Assemblea generale adotta il Regolamento dell'O.I.V. il quale precisa, ove necessario, le modalità di applicazione del presente Accordo. Fino a questa adozione, il Regolamento dell'Ufficio internazionale della Vigna e del Vino rimane in vigore. Esso stabilisce, in particolare, le competenze, le regole di funzionamento degli organi di cui negli articoli precedenti, le condizioni di partecipazione degli osservatori, nonché le modalità di esame delle proposte di riserve che possono essere formulate rispetto al presente accordo, e le disposizioni relative alla gestione amministrativa e finanziaria dell'O.I.V. - Esso precisa inoltre le condizioni in base alle quali i documenti necessari ai membri dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo saranno comunicati agli stessi, in particolare per quanto riguarda il finanziamento, prima dell'adozione di qualsiasi decisione in materia.

 

Capitolo IX

Clausole finali

 

          Art. 11.

     L'O.I.V. avrà personalità giuridica e si vedrà concedere da ciascuno dei membri la capacità giuridica che potrà essere necessaria per l'esercizio delle sue competenze.

 

          Art. 12.

     Possono essere formulate proposte di riserve al presente Accordo. Esse dovranno essere accettate dall'Assemblea generale in conformità alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3.a.

 

          Art. 13.

     Il presente Accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati membri dell'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino fino al 31 luglio 2001. Esso è soggetto ad accettazione, approvazione, ratifica o adesione.

 

          Art. 14.

     Ogni Stato non previsto all'articolo 13 del presente Accordo può chiedere di aderirvi. Le richieste di adesione sono indirizzate direttamente all'O.I.V., con una copia al Governo della Repubblica francese, che procede a notificarle agli Stati firmatari o alle parti del presente Accordo. L'O.I.V. informa i suoi membri riguardo alle richieste presentate ed a ciascuna osservazione eventualmente formulata. Essi dispongono di un termine di sei mesi per far conoscere il loro parere all'O.I.V. Alla scadenza del termine semestrale, l'adesione è acquisita se una maggioranza di membri non vi si è opposta. Il depositario notificherà allo Stato il seguito dato alla sua domanda. Se essa è accettata, lo Stato interessato disporrà di dodici mesi per depositare il suo strumento di adesione presso il depositario. Ogni Stato di cui all'articolo 13, che non ha firmato il presente accordo nei termini prescritti, può aderirvi in qualsiasi momento.

 

          Art. 15.

     Gli strumenti di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica francese che provvede a notificarli agli Stati firmatari o parti del presente Accordo. Gli strumenti di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione sono depositati negli archivi del Governo della Repubblica francese.

 

          Art. 16.

     1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno dell'anno successivo al deposito del trentunesimo strumento di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione.

     2. Per ciascuno degli Stati che accetta, approva o ratifica il presente Accordo, o vi aderisce dopo la data della sua entrata in vigore, il presente Accordo si applica il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di detto Stato del suo strumento di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione.

     3. L'Assemblea generale dell'Ufficio internazionale della Vigna e del Vino definisce, alle condizioni stabilite dall'Accordo del 29 novembre 1924 modificato e dal Regolamento interno che ne deriva, in quale misura gli Stati Parte di detto Accordo che non hanno depositato uno strumento di accettazione, di approvazione, di ratifica o di adesione possono partecipare alle attività dell'O.I.V, dopo la sua data di entrata in vigore.

 

          Art. 17.

     1. L'Accordo del 29 novembre 1994 modificato può cessare mediante una decisione unanime della prima Assemblea generale successiva all'entrata in vigore del presente Accordo, a meno che tutti gli Stati parti del suddetto Accordo abbiano stabilito in modo unanime, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, le condizioni per la cessazione degli effetti dell'Accordo in questione.

     2. “L'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino” succede all'Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino in tutti i diritti e gli obblighi di quest'ultimo.

 

          Art. 18.

     Ogni membro parte del presente Accordo può denunciarlo in qualsiasi momento mediante un preavviso scritto di sei mesi indirizzato al Direttore generale dell'O.I.V. ed al Governo della Repubblica francese. Ogni osservatore può decidere di ritirarsi dall'Organizzazione in qualsiasi momento, mediante un preavviso scritto di sei mesi indirizzato al Direttore generale dell'O.I.V.

 

          Art. 19.

     Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente Accordo, le cui tre versioni in lingua francese, inglese e spagnola fanno ugualmente fede.

 

     Allegato n° 1 di cui agli articoli 4 e 6 del presente Accordo.

 

     Modalità di determinazione della situazione di ciascuno Stato membro nel settore vitivinicolo

 

     1. Criteri obiettivi che determinano la relativa collocazione di ciascuno Stato membro nel settore vitivinicolo:

     a) Media della produzione di vini, vini speciali, mosti, alcolici di origine vitivinicola (espressi in equivalente vini) nell'ultimo periodo quinquennale noto, dopo aver eliminato i due valori estremi (P);

     b) Media della superficie totale del vigneto negli ultimi tre anni noti (S);

     c) Media del consumo apparente di vini ed equivalente vini, negli ultimi tre anni noti (C) = (P) produzione - (E) esportazioni + (I) importazioni.

     2. Formula di applicazione per la determinazione del coefficiente di ciascuno Stato membro:

 

X% = (0,60 P (Stato membro)/P (Totale O.I.V.) + 0,20 S (Stato membro)/S (Totale O.I.V.) + 0,20 C (Stato membro)/C (Totale O.I.V.)) 100

 

     3. Aggiornamento del coefficiente di ciascuno Stato membro, effettuato:

     a) all'inizio dell'esercizio budgetario successivo all'adesione di un nuovo membro;

     b) ogni tre anni, sulla base degli ultimi dati statistici noti.

     4. Nuove adesioni:

     I nuovi membri che aderiranno all'O.I.V. nei prossimi anni, dovranno versare un contributo finanziario obbligatorio, integralmente calcolato sulla base della formula di applicazione definita nel presente allegato, a cui si aggiunge la loro quota di partecipazione per il finanziamento specifico delle lingue, alle condizioni stabilite all'allegato n° 2.

 

 

     Allegato n° 2 di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

 

     Determinazione dei diritti di voto, dei contributi finanziari obbligatori degli Stati membri e delle modalità di finanziamento delle lingue.

 

     1. Voto di base:

     Ciascuno Stato membro dispone di un numero di voti di basi pari a due.

     2. Voti addizionali:

     Il numero totale di voti addizionali è pari alla metà del totale dei voti di base. Nei limiti di quest'ultimo, possono essere attribuiti voti addizionali, oltre ai voti di base, a taluni Stati membri, in funzione della loro relativa collocazione nel settore vitivinicolo, come risulta dall'applicazione della formula definita all'allegato n° 1.

     3. Voti ponderati:

     Il numero di voti ponderati per ciascuno Stato membro è pari alla somma dei voti di base e dei voti addizionali di cui eventualmente dispone.

     4. Ripartizione dei contributi obbligatori:

     L'ammontare totale dei contributi obbligatori da richiedere agli Stati membri è calcolato sulla base del bilancio preventivo adottato dall'Assemblea generale.

     Un terzo dell'ammontare totale dei contributi obbligatori è uniformemente distribuito fra i voti di base.

     Due terzi dell'importo totale dei contributi obbligatori sono distribuiti in proporzione ai voti addizionali.

     Per facilitare la transizione fra il precedente Accordo e quello presente, il contributo finanziario che corrisponde ai due voti di base in possesso di ciascuno Stato membro non può essere inferiore all'ammontare dell'“unità contributiva” richiesta al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, per il primo esercizio budgetario. Se del caso, gli importi dei contributi finanziari a titolo di voti addizionali sono conguagliati in modo tale da ottenere l'ammontare totale dei contributi obbligatori derivanti dal bilancio preventivo adottato.

     4. Finanziamento delle lingue:

     Si provvede al finanziamento delle lingue nella sua totalità, mediante un'imputazione sul bilancio preventivo generale dell'O.I.V., senza specifico contributo da parte di ogni gruppo linguistico composto da membri o da osservatori utenti.

     Le modalità di attuazione delle lingue saranno oggetto di particolari disposizioni stabilite nel Regolamento interno.

     Copia certificata conforme dell'unico esemplare originale in lingua francese, inglese e spagnola, depositato negli archivi del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese.

 

 

     Atto finale della Conferenza degli Stati membri dell'Ufficio internazionale della Vigna e del Vino

 

     1. Dopo le tre sessioni della Conferenza degli Stati membri dell'“Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino” svoltesi il 14, 15 e 22 giugno 2000 a Parigi, i paesi membri dell'Ufficio si sono nuovamente riuniti in una 4ª sessione della Conferenza, il 3 aprile 2001, nei locali della Société Nationale d'Horticulture de France (Società Nazionale di Orticoltura francese) 84, rue de Grenelle - 7 5007 Parigi, per adottare il testo finale del progetto di Accordo istitutivo dell'“Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino” (O.I.V.)”.

     2. Erano rappresentati i Governi dei seguenti paesi: Repubblica dell'Africa del Sud, Repubblica Algerina Democratica e popolare; Repubblica Argentina, Australia, Repubblica di Austria, Regno del Belgio, Repubblica di Bolivia, Repubblica Federativa del Brasile, Repubblica del Cile, Repubblica di Cipro, Regno di Danimarca, Repubblica Ellenica, Repubblica di Finlandia, Repubblica Federale di Germania, Repubblica Francese, Repubblica Italiana, Repubblica Libanese, Granducato di Lussemburgo, Regno del Marocco, Stati Uniti Messicani, Regno di Norvegia, Nuova Zelanda, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica del Portogallo, Romania, Regno Unito di Gran Bretagna, Federazione di Russia, Spagna, Regno di Svezia, Confederazione Elvetica, Repubblica Tunisina, Repubblica di Turchia, Ucraina, Repubblica di Ungheria, Repubblica Orientale dell'Uruguay;

     3. Erano rappresentati da osservatori i seguenti paesi: Canada, Repubblica Popolare di Cina, Repubblica di Croazia, Irlanda;

     4. All'esito della sua terza sessione, la Conferenza ha creato un gruppo di lavoro giuridico e linguistico composto dal Sig. Spyrou (Australia), Sig. Collard (Francia) e Sig. Juré (Uruguay) al fine di finalizzare il progetto d'Accordo nei suoi aspetti giuridici e linguistici;

     5. La quarta sessione della Conferenza è stata ufficialmente aperta dal Sig. Félix Roberto Aguinaga (Argentina), Presidente dell'“Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino”;

     6. La 4ª sessione della Conferenza ha riconfermato il Sig. Alain Pierret (Francia) come residente ed ha designato la Sig.ra Alexandra Busnengo (Italia), il Sig. Craig Burns (Australia), il Sig. José Ramon Lopez Pardo (Spagna) ed il Sig. Fernando Bianchi de Aguiar (Portogallo) come Vicepresidenti. Il Sig. Félix Roberto Aguinaga era peraltro Vicepresidente per diritto;

     7. La Conferenza disponeva, in quanto proposta di base per le discussioni, del documento intitolato “Progetto di accordo istitutivo dell'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino” in data 2 aprile 2001, che è una versione riveduta dell'Accordo del 29 novembre 1924 modificato;

     8. All'esito della sua quarta sessione, la Conferenza ha adottato il 3 aprile 2001, in conformità alle disposizioni del suo regolamento interno, l'Atto finale della Conferenza al quale è allegato l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino” (O.I.V.), entrambi aperti alla firma nei locali della Société Nationale d'Horticulture de France (Società Nazionale di Orticoltura francese) 84, rue de Grenelle - 7 5007 Parigi, il 3 aprile 2001 e successivamente presso la sede dell'O.I.V., 18 ruye d'Aguessau - 75008 Parigi dal 4 aprile al 31 luglio 2001. L'Accordo istitutivo dell'“Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino” (O.I.V.), è inoltre sottoposto ad accettazione, approvazione, ratifica o adesione da parte degli Stati interessati;

     9. Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente Accordo, le cui tre versioni in lingua francese, inglese e spagnola fanno ugualmente fede.