Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 12/04/1995 |
Numero: | 125 |
Sommario |
Art. 1. Il testo dell'art. 63 della Convenzione sul brevetto europeo è modificato come segue |
Art. 2. Firma - Ratifica |
Art. 3. Adesione |
Art. 4. Entrata in vigore |
Art. 5. Trasmissioni e notifiche |
§ 94.1.975 - Legge 12 aprile 1995, n. 125.
Ratifica ed esecuzione dell'atto recante revisione dell'art. 63 della convenzione sul rilascio di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973, con atto finale, fatto a Monaco il 17 dicembre 1991.
(G.U. 28 aprile 1995, n. 98, S.O.)
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'atto recante revisione dell'art. 63 della convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973, con atto finale, fatto a Monaco il 17 dicembre 1991.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'atto di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 4 dell'atto stesso.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Atto recante revisione dell'art. 63 della convenzione sul rilascio di brevetti europei (Convenzione sul Brevetto europeo) del 5 ottobre 1973
(Traduzione non ufficiale)
Il testo dell'art. 63 della Convenzione sul brevetto europeo è modificato come segue:
"Art. 63
Durata del brevetto europeo.
1) La durata del brevetto europeo è di vent'anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.
2) Il paragrafo 1 non può limitare il diritto di uno Stato contraente di prolungare il periodo di durata di un brevetto europeo o di concedere una protezione corrispondente a decorrere dallo scadere di detto periodo di durata alle stesse condizioni di quelle applicabili ai brevetti nazionali,
a) al fine di tener conto di uno stato di guerra o di uno stato di crisi paragonabile che pregiudica detto Stato;
b) se l'oggetto del brevetto europeo è un prodotto o un processo di fabbricazione o l'utilizzazione di un prodotto che prima della sua immissione sul mercato in detto Stato, è sottoposto ad una procedura amministrativa di autorizzazione istituita dalla legge.
3) Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ai brevetti europei rilasciati congiuntamente per ogni gruppo di Stati contraenti di cui all'art. 142.
4) Ogni Stato contraente che prevede un prolungamento del periodo di durata del brevetto od una protezione corrispondente secondo il paragrafo 2, lettera b), può, in base ad un accordo concluso con l'Organizzazione, trasferire all'Ufficio europeo dei brevetti compiti inerenti all'attuazione di tali disposizioni.
Art. 2. Firma - Ratifica
1) Il presente atto di revisione è aperto fino al 17 giugno 1992 alla firma degli Stati contraenti.
2) Il presente atto di revisione è soggetto a ratifica: gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della Repubblica Federale di Germania.
Art. 3. Adesione
1) Il presente atto di revisione è aperto fino alla sua entrata in vigore all'adesione:
a) degli Stati contraenti,
b) degli Stati che ratificano la Convenzione sul brevetto europeo o che vi aderiscono.
2) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica Federale di Germania.
Art. 4. Entrata in vigore
Il testo riveduto dell'art. 63 della Convenzione sul brevetto europeo entra in vigore, sia due anni dopo il deposito dell'ultimo degli strumenti di ratifica o di adesione di nove Stati contraenti, sia il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione dello Stato contraente che procede per ultimo a questa formalità, se tale data è anteriore.
Art. 5. Trasmissioni e notifiche
1) Il Governo della Repubblica Federale di Germania stabilisce copie certificate conformi del presente atto di revisione e li trasmette ai governi degli Stati firmatari o aderenti, ai governi degli altri Stati contraenti nonché ai governi degli Stati che possono aderire alla Convenzione sul brevetto europeo in virtù dell'art. 166 paragrafo 1, lettera a).
2) Il Governo della Repubblica Federale di Germania notifica ai governi degli Stati di cui al paragrafo 1:
a) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
b) la data di entrata in vigore del presente atto di revisione.
In fede di che, i plenipotenziari autorizzati a tal fine, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente atto di revisione.
Fatto a Monaco, il 17 dicembre 1991 in un esemplare redatto in lingua francese, inglese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede. Tale esemplare è depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania.
Atto finale
Della Conferenza degli Stati contraenti recante revisione dell'art. 63 della Convenzione sul brevetto europeo del 1973.
I rappresentanti dei governi degli Stati contraenti della Convenzione sul brevetto europeo,
riuniti in occasione della Conferenza per la revisione dell'art. 63 della Convenzione, il 17 dicembre 1991,
Hanno preso atto di aver stabilito e deciso i testi elencati in appresso:
- Atto di revisione dell'art. 63 della Convenzione (atto di revisione)
- Risoluzione sull'informazione reciproca.
L'atto di revisione è aperto alla firma degli Stati contraenti fino al 17 giugno 1992, presso l'Ufficio europeo dei brevetti.
In fede di che, i sottoscritti rappresentanti hanno apposto la loro firma in calce al presente Atto finale.
Fatto a Monaco, il 17 dicembre 1991 in un esemplare in lingua tedesca, inglese e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. Tale esemplare è depositato presso l'Archivio del Governo della Repubblica federale di Germania.