§ 94.1.970 - Circolare 12 gennaio 1995, n. 1.
Piano nazionale di controllo ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova. Criteri [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:12/01/1995
Numero:1

§ 94.1.970 - Circolare 12 gennaio 1995, n. 1. [1]

Piano nazionale di controllo ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova. Criteri applicativi.

(G.U. 6 febbraio 1995, n. 30).

 

     Il Consiglio della Comunità europea, con la direttiva 90/539 del 15 ottobre 1990, ha regolamentato gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di pollame e uova da cova.

     La suddetta direttiva è stata trasposta nell'ordinamento giuridico nazionale con il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 1994.

     Per quanto attiene agli scambi, l'art. 3 della direttiva prevede l'obbligo per tutti i paesi membri della presentazione di un piano nel quale indicare i requisiti ed i relativi controlli necessari per il riconoscimento degli stabilimenti di pollame e uova da cova ai fini della loro abilitazione al commercio intracomunitario.

     Il piano italiano, elaborato secondo quanto previsto dagli allegati della direttiva, è stato approvato dalla Commissione CEE con decisione 92/480/CEE del 21 settembre 1992.

     Il Piano nazionale di riconoscimento degli stabilimenti idonei, abilitati alle spedizioni di pollame e uova da cova in ambito comunitario, viene allegato alla presente in applicazione del disposto del comma 3 dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 587/1993, che ne prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il piano si compone di due parti fondamentali:

     - nella prima parte vengono definiti i requisiti degli impianti (locali, personale, disinfezioni e controlli), distinti per indirizzo produttivo;

     - nella seconda vengono specificati i programmi di controllo sanitario per alcune malattie (salmonellosi e micoplasmosi), che avranno applicazioni diverse a seconda della specie interessata.

     L'autorità preposta al riconoscimento dell'idoneità degli stabilimenti è il Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.

     I titolari o, per conto di questi, i responsabili degli stabilimenti interessati alla esportazione di pollame e uova da cova negli altri paesi membri, che ritengano di possedere i requisiti richiesti, precisati dal piano, dovranno presentare all'Assessorato alla sanità della Regione o provincia autonoma competente per territorio apposita domanda di riconoscimento, redatta conformemente all'allegato 2, in carta legale, rivolta al Ministero della sanità.

     Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

     - planimetria dello stabilimento, con l'indicazione delle attrezzature presenti e loro disposizione;

     - dichiarazione firmata (la firma dovrà essere autenticata nei termini di legge) del veterinario indicato nella domanda che, in qualità di "veterinario abilitato", dovrà operare i controlli previsti dal piano sotto la responsabilità del servizio veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per territorio, dalla quale risultino la sede ed il numero di iscrizione all'albo dei medici veterinari, e che contenga l'impegno dello stesso veterinario ad attuare tali controlli. Il veterinario "abilitato" può essere un dipendente dell'azienda oppure un libero professionista con il quale l'azienda stessa intrattiene rapporto a convenzione;

     - verbale di sopralluogo con espresso parere favorevole del Servizio veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

     Il parere riguarderà le strutture, che dovranno rispondere ai requisiti del piano, e sarà corredato da impegno alla esecuzione degli adempimenti di competenza previsti dal piano stesso, e riporterà il nominativo del veterinario indicato dall'azienda come responsabile per i controlli previsti, che opererà sotto la responsabilità dei servizi veterinari della U.S.L.

     Le aziende operanti in più di un settore produttivo dovranno indicarlo nella domanda che sarà comunque unica.

     Copia dell'istanza dovrà essere inviata, a cura dell'interessato, al Ministero della sanità - Direzione generale dei Servizi veterinari - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma - EUR.

     Entro novanta giorni dalla data di ricezione della istanza la Regione o provincia autonoma, dopo aver verificato l'idoneità della documentazione trasmessa ed effettuato eventuali accertamenti, trasmetterà al Ministero della sanità - Direzione generale dei Servizi veterinari, un parere sulla stessa.

     Il Ministero della sanità, visti i pareri dell'Unità Sanitaria Locale e della Regione o provincia autonoma, provvederà ad abilitare lo stabilimento assegnando un numero di riconoscimento valido per la commercializzazione di pollame e/o uova da cova in ambito comunitario.

     Fatto salvo quanto sopraspecificato, la Direzione generale dei servizi veterinari si riserva di inviare sul posto propri funzionari con l'incarico di accertare la rispondenza dei requisiti degli stabilimenti a quelli previsti dal piano, o di delegare a tal fine funzionari veterinari regionali o delle province autonome.

     L'attribuzione dei numeri di riconoscimento sarà effettuata con le seguenti modalità:

 

1) per gli stabilimenti in cui si producono pollame e/o uova da cova delle seguenti specie:

     galli, galline, polli; tacchini; faraone; anatre; oche; il numero di riconoscimento sarà formato da:

     lettera I (Italia);

     codice assegnato al tipo di produzione;

     codice provincia;

     numero progressivo nazionale.

Per quanto attiene ai codici di produzione questi saranno:

     a per la selezione;

     b per la moltiplicazione;

     c per l'incubazione;

     d per l'allevamento di soggetti destinati alla riproduzione (fase pollastra) ai fini della selezione;

     e per l'allevamento di soggetti destinati alla riproduzione (fase pollastra) ai fini della moltiplicazione;

     f per l'allevamento di pollastre destinate alla produzione delle uova da consumo;

     g per le galline produttrici di uova da consumo;

     h per il pollame da carne (polli, tacchini, faraone, oche, anatre).

 

2) per gli stabilimenti in cui si producono pollame e/o uova da cova delle

seguenti specie:

     quaglie; piccioni; fagiani; pernici;

il numero di riconoscimento sarà attribuito secondo lo schema di cui sopra

utilizzando i seguenti codici di produzione:

     i per la selezione;

     l per la moltiplicazione;

     m per l'incubazione;

     n per l'allevamento di soggetti destinati alla riproduzione (fase pollastra) ai fini della selezione;

     o per l'allevamento di soggetti destinati alla riproduzione (fase pollastra) ai fini della moltiplicazione;

     p per il pollame da carne (quaglie, piccioni, pernici, fagiani).

     I codici delle province utilizzati per l'attribuzione del numero di riconoscimento saranno quelli già utilizzati per le registrazioni delle aziende avicole presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

     Gli stabilimenti per la selezione, la moltiplicazione e l'incubazione delle specie elencate al punto 1), già in possesso del suddetto numero di registrazione, peraltro già conforme allo schema di cui sopra, dovranno indicarlo nella domanda.

     Tale numero sarà riconosciuto valido anche ai fini dell'inserimento nell'elenco degli stabilimenti riconosciuti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.

     I prelievi relativi ai controlli specificati nelle tabelle allegate al Piano saranno eseguiti dai veterinari "abilitati" o sotto la loro diretta responsabilità. I veterinari "abilitati" provvederanno ad inserire i relativi esiti nei registri di allevamento. I campioni saranno inviati per gli accertamenti agli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio.

     I compensi dovuti per gli accertamenti diagnostici previsti dal Piano sono a carico dei titolari degli stabilimenti e saranno calcolati in base alle tariffe che verranno stabilite con decreto del Ministro della sanità ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

     Si informa che la Commissione CE ha riconosciuto particolari garanzie, in relazione alla malattia di Newcastle all'Irlanda, alla Danimarca ed all'Irlanda del nord, pertanto per le spedizioni di pollame e uova da cova verso i sopracitati paesi si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 587/1993.

 

 

ALLEGATO 1

(Fac-simile di domanda)

 

All'Assessorato regionale sanità (o)

Provincia autonoma di Trento/Bolzano

e, per conoscenza:

al Ministero della sanità

Direzione generale dei servizi veterinari

Piazza Marconi, 25

00144 Roma-EUR

 

Il/la sottoscritto/a ............................................. nato/a a ..................................... il ................ residente a ................................ Prov. ............... in qualità di (titolare, rappresentante, altro) .................. della azienda .................................................... sita in ................................ Prov. ................... chiede che la suspecificata azienda sia inserita nell'elenco degli stabilimenti riconosciuti ai fini degli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 587 del 3 marzo 1993.

 

A tal fine, e sotto la propria responsabilità, dichiara:

     - che nello stabilimento si producono i seguenti tipi di pollame e/o uova da cova delle seguenti specie: ..................

..................................................................

     - che lo stabilimento è conforme ai requisiti indicati dal Piano nazionale per il riconoscimento degli stabilimenti agli scambi intracomunitari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. ..... del ...............................;

     - che il veterinario indicato per l'esecuzione dei controlli previsti dal suddetto piano è il Dott. ...........................

allega alla presente il parere favorevole della U.S.L. ........... competente per territorio e la dichiarazione di impegno del veterinario. firma .................................................

 

 

ALLEGATO 2

PIANO

     presentato dall'Italia conformemente alle disposizioni dell'art. 3, par. 1, della direttiva del consiglio n. 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da paesi terzi di pollame e uova da cova.

1) INTRODUZIONE.

     In applicazione dell'art. 3, paragrafo 1, della direttiva numero 90/539/CEE del 15 ottobre 1990, l'Italia sottopone all'approvazione della Commissione delle Comunità europee il seguente Piano nel quale vengono precisate le misure da adottare in ambito nazionale per assicurare il rispetto delle condizioni stabilite all'allegato II della direttiva ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.

 

   2) RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI.

 

2.1. CONTROLLI NEGLI STABILIMENTI.

 

     I controlli delle autorità veterinarie negli stabilimenti comprenderanno almeno una visita annuale effettuata da un veterinario ufficiale.

     Fatto salvo l'art. 2 del Regolamento di polizia veterinaria relativo all'obbligo della denuncia di malattie infettive, i gestori degli allevamenti sono tenuti a comunicare ai veterinari abilitati ogni sospetto di malattia infettiva del pollame.

     I veterinari abilitati sono tenuti a comunicare alle autorità sanitarie competenti gli esiti degli esami di laboratorio eventualmente effettuati nei casi di sospetto di malattie infettive.

 

2.2. IMPIANTI.

 

2.2.1. Stabilimenti di selezione - moltiplicazione - allevamento.

 

2.2.1.1. Requisiti dei locali.

     La distanza tra i locali degli allevamenti da riproduzione ed altri allevamenti non deve essere inferiore ai 100 metri.

     I locali di allevamento devono essere situati entro un recinto perfettamente chiuso e protetto da una rete metallica non inferiore a metri 1,50 di altezza situata a 10 metri dai locali.

     La distanza della recinzione dai locali di allevamento di riproduttori può essere inferiore a 10 metri qualora nelle vicinanze dei locali stessi non esistano altri allevamenti avicoli.

     L'entrata della recinzione e le porte dei locali devono essere munite di serrature.

     La porta di entrata del personale non deve permettere l'accesso di veicoli.

     L'accesso riservato ai veicoli deve essere munito di serratura e di dispositivo di disinfezione dei veicoli stessi.

     Annesso ai locali di allevamento, e comunque all'interno della recinzione, deve essere previsto un locale speciale per la conservazione a mezzo del freddo delle spoglie animali. Tale locale è messo a disposizione dell'autorità sanitaria che fornirà le opportune indicazioni per l'eliminazione del materiale.

     I locali di allevamento debbono avere:

     - pavimento in materiale impermeabile, facile da pulire e disinfettare ed imputrescibile;

     - pareti facilmente lavabili e disinfettabili.

     I capannoni debbono essere forniti di reti di protezione anti-passero.

     Debbono essere disponibili, prima di accedere agli animali, servizi per il lavaggio e la disinfezione di mani e calzari.

     Vestiario o vestiti di protezione e stivali di gomma devono essere tenuti a disposizione del personale e dei veterinari della USL.

 

2.2.1.2. Personale.

     L'allevamento dei riproduttori deve essere condotto, e gli interventi routinari eseguiti, da persone nominativamente designate dal titolare dell'allevamento e segnalate all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

     Il personale stesso non deve possedere pollame nè venire a contatto con altri volatili.

     Il personale addetto ai controlli ufficiali ed eventuali visitatori devono fare uso del vestiario di protezione e degli stivali di gomma tenuti a disposizione dall'azienda e adottare comunque le misure di protezione igienico-sanitarie attivate nell'allevamento.

 

2.2.1.3. Disinfezione.

     L'insieme delle installazioni e dei materiali deve essere facilmente ed efficacemente disinfettabile.

     Prima dell'arrivo e dopo la partenza degli animali i locali ed i materiali sono lavati e disinfettati.

     Un vuoto sanitario di due settimane dopo il lavaggio e la disinfezione deve essere osservato fra ogni immissione di volatili.

     Tutti i rifiuti (imballaggi, sacchi) debbono essere distrutti e le lettiere e le deiezioni trattati secondo le norme vigenti.

     Devono essere effettuate periodicamente derattizzazioni e disinfestazioni.

 

2.2.1.4. Controlli e registrazioni.

     Per ciascun branco viene tenuto un registro di allevamento, schedario o supporto informatico da conservare per almeno due anni dopo l'eliminazione dei branchi in cui sono indicati:

     le entrate e le uscite dei volatili;

     la provenienza del pollame;

     la destinazione delle uova;

     le prestazioni produttive;

     la morbilità e la mortalità, indicando le relative cause;

     gli esami di laboratorio effettuati ed il loro esito.

     La scheda o il registro devono essere a disposizione dell'autorità veterinaria della USL.

 

2.2.2. Allevamenti di pollastre destinate alla produzione di uova da consumo.

 

     Allevamenti di galline per uova da consumo.

     Allevamenti di pollame da carne.

 

2.2.2.1. Requisiti dei locali di allevamento.

     I locali di allevamento debbono avere:

     - pavimento in materiale impermeabile, facile da pulire e disinfettare;

     - pareti lisce, rivestite con materiale lavabile.

     I capannoni debbono essere forniti di reti di protezione anti-passero.

     Debbono essere disponibili, prima di accedere agli animali, servizi per il lavaggio e la disinfezione di mani e calzari.

     Vestiario o vestiti di protezione e stivali di gomma devono essere tenuti a disposizione del personale, dei veterinari della USL e di eventuali visitatori.

 

2.2.2.2. Personale.

     L'allevamento deve essere condotto sotto la responsabilità di persone nominativamente designate dal titolare e segnalate all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

     Il personale stesso non deve possedere pollame nè venire a contatto con altri volatili.

     Il personale addetto ai controlli ufficiali deve fare uso del vestiario di protezione e degli stivali di gomma tenuti a disposizione dall'azienda ed adottare comunque le misure di protezione igienico- sanitarie attivate nell'allevamento.

 

2.2.2.3. Disinfezioni.

     L'insieme delle installazioni deve permettere pulizia, disinfezioni e disinfestazioni efficaci.

     Prima dell'arrivo e dopo la partenza degli animali i locali ed i materiali sono lavati e disinfettati.

     Un vuoto sanitario deve essere osservato fra ogni immissione di volatili.

     Tutti i rifiuti (imballaggi, sacchi) debbono essere distrutti e le lettiere e le deiezioni trattate secondo le norme vigenti.

     Debbono essere effettuate periodiche derattizzazioni e controllo dei roditori.

     Le spoglie animali debbono essere conservate in idonei contenitori, raccolte ed inviate alla distruzione secondo le disposizioni delle autorità sanitarie.

 

2.2.2.4. Controlli.

     Per ogni impianto deve essere tenuta la scheda di allevamento, nella quale debbono esser indicati tutti gli incidenti di allevamento ivi compresa la mortalità.

     La scheda o il registro deve essere a disposizione dell'autorità veterinaria della USL.

 

2.2.3. Incubatoi.

 

2.2.3.1. Requisiti dei locali.

     I locali debbono essere protetti dai roditori e dagli uccelli provenienti dall'esterno.

     I locali di incubazione debbono avere:

     - pavimento in materiale impermeabile, facile da pulire e disinfettare;

     - pareti lisce, rivestite o verniciate con materiale lavabile e disinfettabile.

     Debbono essere previsti un locale speciale e le attrezzature igieniche per la conservazione dei pulcini morti, dei gusci ed eventualmente delle uova non schiuse. Tale locale ed attrezzature sono messi a disposizione dell'autorità sanitaria che fornirà le opportune disposizioni per l'eliminazione del materiale.

     Le immediate adiacenze dell'incubatoio debbono essere pavimentate e facilmente lavabili.

     L'accesso riservato ai veicoli deve essere munito di serratura e di dispositivi di disinfezione dei veicoli stessi.

     Le operazioni di:

     - magazzinaggio uova;

     - selezione uova;

     - incubazione;

     - schiusa;

     - selezione ed imballaggio pulcini;

     - sosta e spedizione pulcini,

     - debbono avere luogo in reparti separati.

     Deve essere disponibile un locale separato per lo stoccaggio dei materiali di uso ed un locale per il lavaggio delle attrezzature.

     L'incubatoio deve essere dotato di spogliatoi, servizi igienici e vestiario per il personale.

 

2.2.3.2. Personale.

     L'incubazione delle uova deve essere condotta sotto la responsabilità di persone nominativamente designate dal titolare dell'allevamento e segnalate alla USL competente per territorio.

     Il personale stesso non deve possedere pollame nè venire a contatto con altri volatili.

     Il personale addetto ai controlli ufficiali ed eventuali visitatori deve fare uso del vestiario di protezione e degli stivali di gomma tenuti a disposizione dall'azienda.

 

2.2.3.3. Disinfezione.

     L'insieme delle installazioni deve permettere pulizia, disinfezioni e disinfestazioni efficaci.

     Le operazioni di disinfezione riguardano:

     - le uova, dal momento dell'arrivo al processo di incubazione;

     - gli incubatoi, regolarmente;

     - i reparti di schiusa e le attrezzature, dopo ogni schiusa.

     Tutti i rifiuti debbono essere distrutti.

     Debbono essere effettuate periodicamente derattizzazioni e controlli dei roditori.

 

2.2.3.4. Controlli e registrazioni.

     In un registro d'incubatoio, schedario o supporto informatico conservato per almeno due anni sono indicati, possibilmente per gruppo:

     - la provenienza delle uova e la data di arrivo;

     - i risultati della schiusa;

     - le anomalie constatate;

     - gli esami di laboratorio effettuati ed il loro esito;

     - gli eventuali programmi di vaccinazione;

     - il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse;

     - la destinazione dei pulcini di un giorno.

     Le schede o i registri devono essere a disposizione dell'autorità veterinaria della USL.

 

2.3. PROGRAMMA DI CONTROLLO SANITARIO DELLE MALATTIE.

 

2.3.1. Salmonella pullorum-gallinarum - arizona.

 

2.3.1.1. Specie interessate.

     Per la Salmonella pullorum-gallinarum: galline, tacchini, faraone, quaglie, fagiani, pernici, anatre.

     Per la Salmonella arizona: tacchini.

     Per la Salmonella enteriditis e typhimurium: galline, tacchini, faraone, anatre.

 

2.3.1.2. Controlli sanitari.

     L'infezione viene determinata a mezzo di esami sierologici e batteriologici.

     I tempi, le percentuali ed i tipi di esami da effettuare su galline, tacchini e faraone sono riassunti nella tabella 1.

     Per quaglie, fagiani, pernici, anatre, si effettua almeno una volta l'anno un esame durante il periodo di produzione prelevando 60 campioni per allevamento.

 

 

Tabella 1

Controlli Salmonelle: pullorum - gallinarum - arizona

(Omissis)

 

Tabella 2

Controlli Mycoplasma: gallisepticum - meleagridis - synoviae esami sierologici

(Omissis)

 

 


[1] Emanata dal Ministro della sanità.