§ 94.1.906 - Legge 6 febbraio 1992, n. 197.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'istituzione di una unità del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:06/02/1992
Numero:197


Sommario
Art. 1.  Il Centro - Struttura Organizzativa
Art. 2.  Premesse
Art. 3.  Finanziamento
Art. 4.  Il contributo dell'OMS
Art. 5.  Personale
Art. 6.  Privilegi ed Immunità
Art. 7.  Telecomunicazioni
Art. 8.  Piano di lavoro
Art. 9.  Valutazione dell'opera del Centro


§ 94.1.906 - Legge 6 febbraio 1992, n. 197.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'istituzione di una unità del Centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990, e del protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Roma il 1° marzo 1991.

(G.U. 4 marzo 1992, n. 53, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'istituzione di una unità del Centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990, e il protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Roma il 1° marzo 1991.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo.

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.436 milioni per l'anno 1992, in lire 2.338 milioni per l'anno 1993 ed in lire 2.397 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede, quanto a lire 1.732 milioni per l'anno 1992 ed a lire 867 milioni a decorrere dall'anno 1993, a carico del capitolo 4201 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, e quanto a lire 704 milioni per l'anno 1992, a lire 1.471 milioni per l'anno 1993 ed a lire 1.530 milioni a decorrere dall'anno 1994, a carico del capitolo 2052 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Accordo tra il Governo italiano e l'organizzazione mondiale della sanità - Ufficio Regionale per l'Europa

 

(Traduzione non ufficiale)

 

     Art. 1. Il Centro - Struttura Organizzativa

     Il Centro sarà conosciuto come Centro Europeo per l'Ambiente e la Sanità e includerà tre unità, rispettivamente a Roma, Italia, a Bilthoven, Paesi Bassi, e presso l'Ufficio Regionale OMS per l'Europa, di cui sarà parte integrale. Il progetto sarà istituito inizialmente per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1991, con una fase preparatoria di sei mesi a far data dal 1° luglio 1990.

     Il Centro avrà un Consiglio di Consulenza, comprendente nove eminenti personalità aventi esperienza nel settore dell'ambiente e della sanità, che consiglieranno il Direttore Regionale sull'orientamento del lavoro del Centro. Il Consiglio avrà una durata di tre anni, e sarà selezionato dal Direttore Regionale per l'Europa dell'OMS. Il Consiglio si riunirà almeno una volta l'anno.

     La direzione globale del Centro sarà affidata al Direttore dell'Ambiente e della Sanità, OMS/EURO, e tale direttore presiederà un gruppo di gestione, che includerà i membri senior dell'organico di ciascuno degli uffici di progettazione, che saranno denominati assistenti direttori.

 

          Art. 2. Premesse

     L'Italia fornirà un appropriato edificio costruito in base a standards internazionali a distanza ravvicinata dall'Istituto Superiore di Sanità, Roma. Le segnalazioni e l'emblema dell'OMS saranno utilizzate in conformità con le segnalazioni cifrate ed i regolamenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Esso sarà interamente equipaggiato con mobilio ed accessori per un minimo di 20 unità di organico e sarà fornito di equipaggiamenti di ufficio comprese macchine per videoscrittura e strutture di computer interamente compatibili con quelle della OMS/EURO (vedere anche Articolo 7).

     L'Italia sarà responsabile della manutenzione dell'edificio, del mobilio, degli equipaggiamenti e di tutte le strutture, della fornitura di materiale di cancelleria e di ufficio e si assumerà l'onere dei costi locali come servizi di pulizia, elettricità, forniture d'acqua e servizi di telecomunicazione.

 

          Art. 3. Finanziamento

     L'Italia fornirà fondi per la copertura dei salari e delle indennità per sei membri professionali assunti in organico compreso un assistente direttore e quattro membri di appoggio facenti parte dell'organico, con base a Roma, assieme ai fondi per un membro professionale ed un membro di appoggio che lavoreranno in collegamento con base a Copenhagen. Tutto l'organico sarà costituito da impiegati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità la cui retribuzione sarà conforme ai livelli salariali adeguati (internazionali o locali) in vigore presso le Nazioni Unite ed alle condizioni locali nel paese del loro impiego.

     L'Italia fornirà un finanziamento supplementare di dollari USA 300 000 (trecentomila) annue per l'attuazione del lavoro del Centro, compresi i gruppi di lavoro, i laboratori, i seminali ed altre riunioni, nonché i costi di viaggio del personale.

     Tutti i fondi destinati al personale ed ai costi dei programmi saranno trasferiti in valuta convertibile o in dollari USA tramite un conto in banca specifico OMS/EURO o per mezzo di assegno, con un 13% di sussidi governativi al programma, in conformità con la Risoluzione dell'Assemblea Mondiale della Sanità WHA34.17 del Maggio 1981. Le scadenze di pagamento saranno decise in seguito ed incluse in un annesso al presente Accordo, che sarà pubblicato in seguito.

     Ogni aumento nei costi dovuto a variazioni nelle fluttuazioni del tasso di cambio nella valuta di deposito, nei confronti del dollaro USA, sarà compensato dall'Italia, come pure gli incrementi dei costi previsti nello Statuto e l'inflazione. Gli obblighi di OMS/EURO in base al presente Accordo sono condizionati alla preliminare ricezione dei fondi come stabilito sopra.

     Un funzionario, agente per conto sia del Ministro della Sanità che del Ministro dell'Ambiente, sarà nominato funzionario responsabile per tutte le questioni collegate agli aspetti finanziari ed amministrativi del presente Accordo OMS/EURO:

     - amministrerà i fondi in conformità con i suoi regolamenti finanziari e di altra natura, e con le sue regole e direttive;

     - manterrà un conto separato per i fondi, con l'indicazione di tutti gli introiti e di tutte le spese. Ogni interesse che matura sui fondi sarà calcolato ed accreditato in conformità con i regolamenti finanziari, con le regole e le direttive dell'OMS.

     Tutti gli atti finanziari conservati in quanto attinenti ai fondi dovranno essere espressi in dollari USA. Le entrate e le uscite in altre valute dovranno essere convertite in dollari USA al tasso di cambio ONU applicabile alla data di tali transazioni.

     OMS/EURO conferma che le transazioni finanziarie relative ai fondi saranno:

     - esaminate nel quadro di una procedura interna globale di controllo basata sui regolamenti finanziari, sulle regole e sulle direttive applicabili all'OMS ed attualmente in vigore, e saranno soggette alla revisione contabile interna dell'OMS;

     - effettuare in rigorosa conformità con i regolamenti finanziari, con le regole e le direttive dell'OMS attualmente in vigore.

     I libri contabili dell'OMS sono sottoposti alla verifica di revisori esterni dei conti nominati per l'Organizzazione dall'Assemblea Mondiale della Sanità. La certificazione comprovante una corretta utilizzazione dei fondi, nonché la conformità alle regole finanziarie della Organizzazione, sarà fornita dal revisore esterno nel rapporto finanziario della Organizzazione, presentato all'Assemblea Mondiale della Sanità. Le ispezioni effettuate dai revisori esterni riguardano anche questioni di economia, di efficienza e di efficacia.

 

          Art. 4. Il contributo dell'OMS

     OMS/EURO sarà responsabile della organizzazione e della direzione del Centro, dell'ingaggio e della supervisione del personale nonché della fornitura di servizi legali, amministrativi, budgetari e finanziari.

     Le attività del Servizio dell'Ambiente e della Sanità di OMS/EURO saranno utilizzate per integrare il lavoro del Centro; anche il programma globale di OMS/EURO assieme al suo sistema di informazione, sarà utilizzato per assistere il Centro come opportuno, in tutti gli aspetti della politica di tale servizio "Sanità per tutti".

     OMS/EURO si sforzerà di ottenere ulteriori finanziamenti destinati all'opera del Centro, da parte di paesi diversi dall'Italia e dai Paesi Bassi.

 

          Art. 5. Personale

     Tutto il personale sarà reclutato ed impiegato da OMS/EURO in conformità con i livelli salariali appropriati (internazionali o locali) e con i requisiti in vigore nel paese del loro impiego, in conformità con le Regole e Regolamenti dell'Organico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al personale saranno accordati congedi e permessi per malattia in conformità con le Regole ed i Regolamenti dell'OMS. Gli orari di lavoro e le feste nazionali saranno quelli applicabili al personale nell'ordinamento delle Nazioni Unite nella stessa sede di servizio. I costi di viaggio e le diarie saranno pagate in conformità con criteri e tariffe appropriate al personale dell'OMS. È prevista un'assicurazione sulla salute in conformità con le regole OMS applicabili. Sono previste assicurazioni per malattia e incidenti in conformità con le regole OMS applicabili. Il personale sarà incluso nel Fondo di Pensionamento Congiunto delle Nazioni Unite.

     Saranno istituiti in totale 12 incarichi - 10 aventi Roma come sede di servizio (6 dei quali nella categoria professionale, e 4 nella categoria di servizio generale soggetta ad ingaggio locale) e 2 aventi Copenaghen come sede di servizio (1 professionale ed 1 come servizio generale soggetto a reclutamento locale). Al personale selezionato per questi incarichi saranno offerti inizialmente contratti a tempo determinato di due anni.

     Le attività del Centro sono finalizzate per un periodo quinquennale e si prevede che continuino. Gli incarichi ed i contratti dei beneficiari termineranno automaticamente con il cessare dei finanziamenti. Il rinnovo dei contratti è legato alla disponibilità di fondi.

     Ogni persona la quale sia stata ingaggiata da OMS/EURO nel suo organico, comprese le persone assunte a breve termine, sarà, per gli scopi della missione alla quale è assegnata, soggetta alle Regole dell'OMS e beneficerà degli stessi privilegi ed immunità concessi ai membri del personale dell'OMS nel paese interessato (Articolo VI).

 

          Art. 6. Privilegi ed Immunità

     L'Italia è parte alla Convenzione sui privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate adottata dalla Prima Assemblea Mondiale della Sanità il 17 luglio 1948.

     La gestione dell'Ufficio in Italia sarà regolamentata in conformità con la Convenzione come descritto nei Basic Documents (Documenti di base) dell'OMS, 37 Edizione, pagine 23-27 (Vedere annesso 1).

     I privilegi individuali o specifici, non previsti da questa Convenzione, saranno negoziati in conformità con le condizioni già stipulate ed applicate ad altre organizzazioni internazionali in Italia.

 

          Art. 7. Telecomunicazioni

     Saranno istituite telecomunicazioni tra le tre unità del Centro, gli Stati Membri della Regione e le Istituzioni scientifiche in conformità con gli standards internazionali (Collegamento digitale per Servizi Integrati (ISDN) sui quali è basata la rete di comunicazione EURO (Vedere Annesso 2).

 

          Art. 8. Piano di lavoro

     Il compito principale del Centro sarà di rafforzare l'appoggio scientifico a livello internazionale nei confronti degli scopi e degli obiettivi dello Statuto Europeo dell'Ambiente e della Sanità, nell'ambito del programma globale del Servizio per l'Ambiente e la Sanità dell'Ufficio Regionale OMS per l'Europa. I settori di lavori sono inclusi negli obiettivi 11, e 18-25, a sostegno della strategia regionale Europea della sanità per tutti. Sarà posta una particolare enfasi sui sistemi di informazione, sui meccanismi di scambio di esperienze e gli studi coordinati.

     Un piano di lavoro circostanziato sarà preparato non più tardi della fine del 1990 ed allegato al presente Accordo.

 

          Art. 9. Valutazione dell'opera del Centro

     Sulla base dei rapporti al Direttore Regionale da parte del Consiglio di Consulenza a seguito dei regolari incontri annuali, si procederà alla fine del quarto anno (1994) ad una valutazione dell'avanzamento del programma di cooperazione (1994). In base alla presente valutazione ed al finanziamento disponibile, verrà adottata una decisione non più tardi di Giugno 1995 per quanto riguarda il proseguimento o la chiusura del Centro nel 1996 e oltre.

     Oltre ai regolari rapporti annuali, rapporti sull'avanzamento semestrali saranno sottoposti all'OMS/EURO da parte degli assistenti direttori di ciascuna delle due unità del Centro in conformità con le direttive che saranno fornite.

     (Si omettono gli annessi)

 

     Allegati

     (Omissis)