§ 94.1.899 - Legge 7 gennaio 1992, n. 28.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il comandante supremo alleato dell'Atlantico in merito alle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:07/01/1992
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Definizioni)
Art. 2.  (Ubicazione del Centro)
Art. 3.  (Consistenza del Personale del Centro)
Art. 4.  (Immunità dei Beni)
Art. 5.  (Immunità e privilegi del Personale di alto grado)
Art. 6.  (Capacità legale)
Art. 7.  (Polizia)
Art. 8.  (Personale Civile)
Art. 9.  (Contratti per servizi)
Art. 10.  (Contratti per infrastrutture)
Art. 11.  (Acquisto di beni da fornitori Italiani)
Art. 12.  (Acquisto di beni da fornitori esteri)
Art. 13.  (Vendita di beni dismessi, rottami e materiale in surplus)
Art. 14.  (Brevetti)
Art. 15.  (Installazione del Centro)
Art. 16.  (Norme di tassazione)
Art. 17.  (Norme Valutarie)
Art. 18.  (Norme regolanti i Servizi Postali)
Art. 19.  (Norme regolanti le Comunicazioni)
Art. 20.  (Targhe di circolazione automobilistiche e patenti di guida)
Art. 21.  (Data di entrata in vigore dell'Accordo. Aggiunte e variazioni, sospensione delle disposizioni)


§ 94.1.899 - Legge 7 gennaio 1992, n. 28.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il comandante supremo alleato dell'Atlantico in merito alle condizioni speciali applicabili alla installazione ed attività, nel territorio italiano, del centro di ricerca sottomarina di Saclant (SACLANTCEN), firmato a Bruxelles il 2 dicembre 1988.

(G.U. 27 gennaio 1992, n. 16, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il comandante supremo alleato dell'Atlantico in merito alle condizioni speciali applicabili alla installazione ed attività, nel territorio italiano, del centro di ricerca sottomarina di Saclant (SACLANTCEN), firmato a Bruxelles il 2 dicembre 1988.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'accordo stesso.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il comandante supremo alleato dell'Atlantico in merito alle condizioni speciali applicabili alla installazione e attività, nel territorio italiano, del centro di ricerca sottomarina di Saclant (SACLANTCEN).

 

     Art. 1. (Definizioni)

     Nel presente accordo:

     a. “ACCORDO” significa l'Accordo tra i Membri del Trattato del Nord Atlantico relativo allo stato delle loro Forze, firmato a Londra il 19 Giugno 1951.

     b. “PROTOCOLLO” significa il Protocollo sullo stato dei Quartieri Generali Internazionali costituiti in forza del Trattato del Nord Atlantico, firmato a Parigi il 28 Agosto 1952.

     c. “NATO” significa l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.

     d. “SACLANT” significa il Comandante Supremo Alleato dell'Atlantico della NATO.

     e. “CENTRO” o “SACLANTCENT” significa il Centro SACLANT di Ricerca Sottomarina.

     f. “CHARTER” nel testo inglese del presente Accordo indica lo Statuto di fondazione del Centro definito nel documento C-M(82)101 (Revised) in data 21 Febbraio 1963.

 

          Art. 2. (Ubicazione del Centro)

     Il Centro è presentemente ubicato in LA SPEZIA, Italia. Qualsiasi cambio di ubicazione, in tempo di pace, del Centro sul Territorio Italiano sarà oggetto di diretto accordo tra il Governo Italiano e SACLANT.

 

          Art. 3. (Consistenza del Personale del Centro)

     Il Governo Italiano dovrà essere informato in merito al numero di persone che prestano la loro opera al Centro al momento in cui il presente Accordo viene firmato. SACLANT è autorizzato ad aumentare di non più del 10% il numero di persone in permanenza assegnate a prestanti la loro opera al Centro al momento in cui il presente Accordo viene firmato, e informerà periodicamente il Governo Italiano sul numero di tali persone.

     Se un aumento proposto aumentasse il numero totale delle persone sopra il limite concordato, SACLANT dovrà ottenere il preventivo accordo del Governo Italiano per una nuova percentuale di aumento entro i limiti della quale ulteriori aumenti di personale possono essere effettuati senza autorizzazione.

     Modifiche od aumenti dei compiti del Centro possono aumentare la suddetta percentuale sino ad un nuovo limite da concordare ed autorizzare dal Consiglio della NATO; essendo l'Italia un membro di tale Consiglio, nessun ulteriore accordo sarà necessario da parte del Governo Italiano su questo punto.

 

          Art. 4. (Immunità dei Beni)

     Agendo nello spirito del paragrafo 2 dell'Articolo XI del Protocollo e subordinatamente alle restrizioni ivi contenute, il Governo Italiano riconoscerà che i beni, sia immobili che mobili, di proprietà del Centro e sotto il controllo od attività del Centro, esclusivamente per scopi ufficiali, sono immuni da requisizioni, confische, sequestri od espropri e da ogni altro provvedimento cautelare.

 

          Art. 5. (Immunità e privilegi del Personale di alto grado)

     a. I membri di una Forza e di componenti civili e militari, eccettuati gli italiani, che ricoprono posti di altra responsabilità al Centro, godranno di immunità da procedimenti legali per quanto riguarda parole dette o scritte ed azioni compiute da essi nella loro veste ufficiale ed entro i limiti della loro autorità, subordinatamente alle disposizioni della legislazione e della consuetudine internazionali applicabili.

     b. Tra le esenzioni e privilegi riconosciuti dalla consuetudine internazionale e dagli Accordi in vigore, essi godranno tra l'altro:

     (i) Delle inviolabilità della carte e documenti personali nonché dei materiali e documenti classificati affidati per il trasporto alla loro custodia;

     (ii) Delle stesse facilitazioni di cambio e valuta concesse ai membri del Corpo Diplomatico;

     (iii) Delle stesse facilitazioni godute dai funzionari del Corpo Diplomatico per quanto riguarda il bagaglio personale, eccettuati i controlli resi necessari da motivi di sicurezza.

     c. Il Governo Italiano unitamente a SACLANT dovranno specificare le persone cui le sopramenzionate immunità e facilitazioni saranno concesse.

     d. Il Segretario Generale della NATO avrà il diritto ed il dovere di revocare le immunità delle suddette persone in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunità potrebbe ostacolare il corso della giustizia ed in cui possano essere revocate senza pregiudizio agli interessi della NATO. Tuttavia, il Segretario Generale della NATO coopererà nel modo più ampio possibile con le autorità italiane.

 

          Art. 6. (Capacità legale)

     a. La capacità legale spetta a SACLANT ed a ogni altra persona da esso incaricata di agire in suo nome.

     b. Il Centro, agendo per conto di SACLANT, avrà la facoltà di compiere quelle azioni legali che siano essenziali per la sua attività. Come risultato di questa delega di poteri ed in virtù del potere di rappresentanza che esso possiede, il Centro avrà la capacità di:

     (i) concludere contratti;

     (ii) partecipare a procedimenti legali od amministrativi;

     (iii) acquistare e disporre di beni.

     c. Quando richiesto dal Centro di agire in tale modi il Governo Italiano potrà operare per conto dello stesso in azioni legali in cui il Centro sia parte interessata. Ogni spesa sostenuta dal Governo Italiano in tali circostanza sarà rimborsata da Centro.

 

          Art. 7. (Polizia)

     Le disposizioni del paragrafo 10 dell'Articolo VII dell'Accordo non si applicano per il Centro.

     Il Governo Italiano provvederà alla sicurezza del Centro e, per quanto possibile, delle sue navi quando ormeggiate in porti italiani.

 

          Art. 8. (Personale Civile)

     a. Il personale civile impiegato dal Centro consiste in personale civile appartenente alle categorie menzionate nel paragrafo 2 dell'Articolo VII del Protocollo e definito dal Consiglio dell'Atlantico del Nord nella sua decisione del 10 febbraio 1954. Tuttavia il Centro può assumere personale civile a statuto locale di cui all'Articolo IX, paragrafo 4 dell'Accordo facendone richiesta nominativa alla sezione di collocamento che è tenuta a rilasciare il nulla osta, indipendentemente dalla qualifica professionale richiesta o posseduta dal lavoratore da assumere.

     b. Il centro può mettere in atto accordi diretti per l'assunzione del personale menzionato nel paragrafo a. di questo Articolo. I termini e condizioni di impiego di queste categorie di personale saranno regolati esclusivamente dal Contratto di Impiego e dai Regolamenti in vigore per le Agenzie NATO. Qualora poi venisse assunto personale civile a statuto locale, ad esso si applicheranno specificatamente le relative norme e disposizioni di legge italiana in materia.

     c. Ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo VII del Protocollo, i componenti del personale civile, nella loro qualità di impiegati del Centro, sono esenti dal pagamento di tasse governative e locali sul reddito derivante dai salari ed emolumenti loro pagati dal Centro.

     d. Tutto il personale civile cui si fa riferimento nel presente Articolo, indipendentemente dalla nazionalità, deve essere oggetto di un controllo di sicurezza da parte delle Autorità dello Stato più appropriato.

     Il controllo di sicurezza dei cittadini italiani, che richiedano un certificato di sicurezza, sarà compiuto dallo Stato Maggiore della Difesa Italiana. Il controllo di sicurezza dei cittadini Italiani, che non richiedano un certificato di sicurezza, dovrà essere richiesto alle appropriate Autorità Italiane.

     e. Tutto il personale civile Italiano cui si fa riferimento nel presente Articolo è tenuto ad adempiere i propri obblighi di servizio militare come stabiliti dalla Legge Italiana. Tuttavia, le competenti Autorità, quando richieste su base individuale dal Centro, possono esentare singoli impiegati da addestramenti della riserva, richiami per mobilitazione, direttive per lavoro obbligatorio e compiti di difesa civile.

     f. Tutto il personale civile cui si fa riferimento nel presente Articolo che sia di cittadinanza straniera e la cui presenza in Italia sia esclusivamente in relazione con l'impiego presso il Centro, non potrà intraprendere alcune attività lavorativa in Italia all'infuori di quelle relative ai compiti prescritti per il Centro. Questa restrizione sarà fatta oggetto d'una speciale clausola in tutti i contratti di impiego e di lavoro.

     g. L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale del personale civile italiano e straniero a statuto internazionale verrà disciplinata mediante Accordo di carattere generale sulla specifica materia tra NATO e Governo Italiano.

 

          Art. 9. (Contratti per servizi)

     a. Le prestazioni di terzi come appaltatori di servizi relativi alle attività del centro, quali manutenzione di fabbricati, pulizie e servizi similari, saranno oggetto di specifici contratti. Speciali clausole proibiranno il subappalto ed obbligheranno l'appaltatore, sotto pena di rescissione del contratto in questione, ad osservare le prescrizioni di Legge per l'impiego della manodopera da parte degli appaltatori di lavori, forniture di beni e servizi.

     b. Comunicazione della emissione di contratti di servizio dovrà essere data dal Centro al locale Ispettorato del lavoro.

     c. Il Centro non impedirà l'esecuzione, da parte di Ispettori del lavoro Italiani, selezionati in anticipo in accordo con il Segretariato NATO-WEU del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con l'Ufficio Sicurezza del Servizio Informazioni del Ministero della difesa, della loro sorveglianza per l'applicazione delle prescrizioni di legge concernenti la protezione della manodopera e dei contratti collettivi di lavoro da parte di imprese Italiane e straniere che hanno ricevuto dal Centro la aggiudicazione dei suddetti contratti di servizio.

 

          Art. 10. (Contratti per infrastrutture)

     In caso di gara, il Centro invierà al Ministero dell'industria e commercio copia degli inviti a presentare offerta per contratti di esecuzione di lavori di infrastrutture in eccesso di 20.000.000 di Unità di Conto NATO.

     I contratti emessi dal Centro per lavori in eccesso a 20.000.000 di Unità di Conto NATO da eseguirsi in fabbricati in cui opera il Centro, saranno comunicati al locale Ispettorato del lavoro eccezion fatta per quanto richiesto da ragioni di sicurezza.

     Le prescrizioni del paragrafo b. dell'articolo 13 del presente Accordo si applicheranno a detti contratti con imprese Italiane o straniere per lavori da eseguirsi in fabbricati posti a disposizione del Centro dal Governo Italiano.

 

          Art. 11. (Acquisto di beni da fornitori Italiani)

     Il Centro è autorizzato ad acquistare beni sul mercato Italiano per le sue esigenze.

     Il Centro invierà al Ministero dell'industria e commercio, Ufficio NATO, Via Molise 19, Roma, una copia dei relativi inviti a presentare offerta ogni qualvolta siano applicabili le procedure NATO per gara internazionale.

     Se richiesto dal Centro di agire in tale modo, il Governo Italiano fornirà assistenza per l'effettuazione degli approvvigionamenti desiderati. Se dovesse riscontrarsi necessaria l'adozione di misure preventive per evitare effetti dannosi per l'economia Nazionale, il Governo Italiano si riserva il diritto di indicare ogni voce il cui approvvigionamento dovrebbe essere limitato o proibito.

 

          Art. 12. (Acquisto di beni da fornitori esteri)

     a. In circostanze normali, il Centro acquisterà sul mercato Italiano.

     b. Il Centro può stipulare contratti per la fornitura di beni con fornitori esteri.

     c. Il Governo Italiano, se così richiesto dal Centro, userà i suoi buoni uffici per facilitare la conclusione di tali contratti e si impegna a rilasciare le necessarie licenze od altre autorizzazioni richieste dai regolamenti relativi alla fornitura in Italia di beni, materiali e servizi al Centro.

 

          Art. 13. (Vendita di beni dismessi, rottami e materiale in surplus)

     a. Il Centro avrà il diritto di trasferire a persone, imprese commerciali od altre organizzazione non governative, autorizzate ad esercitare commercio in Italia, beni dismessi, rottami ferrosi e non ferrosi e materiale in surplus che il Centro non può ulteriormente utilizzare e che sono parte delle sue scorte, sino ad un valore non eccedente 20.000.000 di Unità di Conto NATO per anno. Questo ammontare, che non include alcuna vendita che possa essere effettuata ad Organizzazioni Governative Italiane, può essere aumentata, con reciproco accordo, per soddisfare particolari esigenze del Centro.

     Se i materiali venduti in Italia sono soggetti a Dazi Doganali (cosiddetti beni “allo stato estero”), essi debbono essere sdoganati in accordo con i regolamenti vigenti in materia e con il pagamento da parte dell'acquirente dei Dazi Doganali dovuti e di ogni altra tassa applicabile.

     Se i materiali venduti in Italia sono soggetti a qualsiasi altra tassa da cui il Centro era stato sentito al momento dell'acquisto da parte sua di detti beni, l'acquirente dovrà pagare tali tasse in accordo con le vigenti prescrizioni di legge.

     Il Centro invierà alla Segreteria Privata del Ministero della difesa comunicazione di tutte le gare indette per materiali dismessi, rottami e materiali in surplus, se il valore stimato della vendita è in eccesso a 4.000.000 di Unità di Conto NATO. Il Governo Italiano avrà diritto di opzione sui suddetti beni, rottami e materiali offerti dal Centro in vendita in Italia ai prezzi da concordarsi entro i termini di tempo stabiliti nella gara per la presentazione delle offerte da parte di possibili acquirenti. Se non viene raggiunto un accordo sui prezzi tra il Governo Italiano ed il Centro entro tali limiti di tempo, il Centro può disporre in altro modo dei beni e rottami e materiali offerti in vendita.

     b. Nel caso di vendita in Italia di materiali in surplus usabili, acquistati dal Centro sia in Italia che all'Estero, l'acquirente dovrà pagare qualsiasi tassa e diritto applicabili dai quali il Centro era stato precedentemente esentato ed esibirà prova della autorizzazione all'acquisto.

 

          Art. 14. (Brevetti)

     Il Governo presterà la propria collaborazione al fine di facilitare l'applicazione delle norme dello Statuto e dei suoi Allegati in merito a Brevetti, compatibilmente con la vigente legislazione Italiana.

     La competente Autorità Italiana è il Ministero dell'industria e commercio, Direzione Generale Produzione Industriale, Ufficio Centrale Brevetti.

 

          Art. 15. (Installazione del Centro)

     a. Il Governo Italiano si impegna a porre a disposizione del Centro, a titolo gratuito o con addebito minimo per il Centro, quelle aree, fabbricati, moli, collegamenti acquei contigui che, sulla base di separati accordi tra le competenti Autorità, si rivelino necessari per le attività del Centro.

     Il Governo Italiano garantisce il loro uso per tali scopi e si impegna a non promuovere contro il SACLANT e la NATO alcuna azione esecutiva, amministrativa o giudiziale allo scopo di escludere o limitare la disponibilità dei suddetti beni immobili od in qualsiasi modo proibirne l'uso da parte del Centro e di dette Organizzazioni. A questo riguardo, si applicheranno le norme previste nel presente paragrafo e nel paragrafo 3 dell'Articolo IX dell'Accordo.

     b. Il Governo Italiano garantisce che tutti i fabbricati od altri beni immobili forniti al Centro da SACLANT o da singoli Paesi NATO, o costruiti od acquistati per il Centro, saranno disponibili per il Centro per tutto il tempo necessario per gli scopi del presente Accordo.

     c. Ogni area, fabbricato od installazioni fisse forniti per uso del Centro del Governo Italiano a titolo gratuito per il Centro (eccettuato un addebito nominale) e non più a lungo richiesti dal Centro, saranno restituiti al Governo Italiano. Qualsiasi aumento o perdita nelle proprietà fornite dal Governo Italiano, derivanti dal loro uso da pare del Centro, saranno determinate dal Consiglio della NATO, prendendo in considerazione ogni Legge Italiana applicabile, e distribuiti tra od accreditati od addebitati ai Membri del Trattato del Nord Atlantico nella proporzione in cui essi abbiano contribuito ai costi di capitale del Centro.

     d. Ogni attività acquistata con fondi internazionali del Centro sotto il suo bilancio capitali e non più a lungo richiesta dal Centro sarà dismessa secondo accordi approvati dal Consiglio NATO ed il ricavato sarà distribuito tra od accreditato ai Membri del Trattato del Nord Atlantico nella proporzione in cui essi abbiano contribuito ai costi di capitale al Centro. Il Governo Italiano avrà il diritto prioritario di acquisto delle proprietà immobiliari così dismesse sul suo territorio purché esso offra condizioni non meno favorevoli di quelli offerte da qualsiasi terzo.

 

          Art. 16. (Norme di tassazione)

     a. Il Centro, alla stregua di similari installazioni Governative Italiane, non è soggetto a tasse o sopratasse su beni immobili posseduti od occupati dalle sue Installazioni Militari.

     Il Centro dovrà normalmente godere dello stesso trattamento dell'Amministrazione Statale Italiana per quanto riguarda il pagamento di tasse sia governative che locali.

     b. Qualsiasi oggetto importato dal Centro per suo ufficiale sarà esente da Dazi Doganali e da ogni relativa tassa. Simile esenzione sarà accordata quando tali oggetti, portati in Italia dal Centro, sono esportati.

     c. Qualsiasi oggetto e servizio acquistato dal Centro in Italia è esente dalla Imposta del Valore Aggiunto (I.V.A.) e da ogni tassa similare che possa essere stabilita in futuro dal Governo Italiano. Al momento della firma del presente Accordo, questa esenzione è data al Centro in forza dell'Articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni allo stesso.

     d. Come previsto dall'Articolo VIII del Protocollo, il Centro è autorizzato ad avvalersi delle esenzioni elencate nel paragrafo 4 dell'Articolo XI dell'”Accordo” al fine di importare, in esenzione di Dazi Doganali e di ogni relativa tassa, provviste, forniture ed altri beni per uso del suo personale civile e militare e dei loro familiari sulla base delle clausole contenute nel suddetto Articolo XI ed a condizione che:

     (i) Le provviste, forniture ed altri beni, importati nel suddetto modo, siano venduti o distribuiti in spacci, magazzini od altre similari installazioni riservate esclusivamente al personale compreso nelle categorie specificate nel precedente paragrafo;

     (ii) Gli articoli acquistati in questo modo non siano venduti o altrimenti dati a persone non autorizzate;

     (iii) Il Centro, in accordo con il Governo Italiano, prenda opportune misure per prevenire ogni abuso dei privilegi riportati nel presente Articolo.

     e. Gli oggetti introdotti in Italia in virtù del presente Articolo possono essere trasferiti dal Centro tra luoghi di deposito situati sia in mare che a terra, qualora necessario per la gestione del Centro, purché tali oggetti rimangano sotto la custodia di rappresentanti designati dal Centro. Qualora richiesto dalle locali Autorità Italiane, il Centro predisporrà della documentazione descrittiva degli oggetti in transito o depositati in magazzini temporanei per essere di proprietà della NATO nonché dei privati autorizzati a custodire proprietà NATO.

 

          Art. 17. (Norme Valutarie)

     Il Centro può detenere monete e valute di ogni genere per la sua attività. Inoltre, i fondi depositati in Italia in particolari conti (“Conti Speciali”) di Organizzazioni od Agenzie di carattere internazionale su di una Banca designata da SACLANT possono:

     (i) Se in valuta straniera convertibile, essere convertiti in ogni altra valuta straniera;

     (ii) Se in Lire Italiane, risultanti da pagamenti diretti effettuati dal Governo Italiano o da negoziazioni di valute convertibili, essere convertiti in ogni altra valuta straniera.

 

          Art. 18. (Norme regolanti i Servizi Postali)

     a. La corrispondenza del centro ed oggetti postali ufficiali possono essere spediti o ricevuti attraverso i Servizi Postali Italiani a condizione da stabilirsi in accordo tra le Autorità Postali e delle Telecomunicazioni ed il Centro.

     b. Il Centro avrà diritto di spedire e ricevere messaggi in cifra e di spedire e ricevere corrispondenza e pacchi ufficiali a mezzo corriere od in contenitori sigillati e godrà di quei privilegi ed immunità quali sono applicabili per i corrieri e bagagli diplomatici. La corrispondenza ed i pacchi ufficiali non saranno soggetti a censura o ispezione doganale a condizione che:

     (i) pacchi abbiano un sigillo ufficiale, un esemplare del quale, approvato dalla NATO, sarà inviato al Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero delle finanze, Direzione Generale delle Dogane e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione Centrale Servizi Postali.

     (ii) Essi siano accompagnati da corrieri, come previsto nel paragrafo 3 dell'Articolo XI dell'Accordo.

     c. La corrispondenza e i pacchi non ufficiali spediti dal od indirizzati al Centro od al suo personale tramite il Servizio Postale Italiano debbono essere “debitamente affrancati nel paese di origine in accordo con le norme della Convenzione e i regolamenti della Unione Postale Universale”.

     d. Lettere o pacchi spediti dal od indirizzati al Centro od ai suoi membri tramite il Servizio Postale Italiano, che non soddisfino le condizioni specificate nel precedente paragrafo b., saranno soggetti ad ispezione Doganale. Inoltre, gli oggetti contenuti in lettere o pacchi indirizzati a membri del Centro sono soggetti a Dazi Doganali.

     e. Mediante accordi con il Ministero della difesa, Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e Ministero delle finanze, il Centro può, a proprie spese, porre in essere uno speciale ufficio postale militare integrato.

 

          Art. 19. (Norme regolanti le Comunicazioni)

     a. Il Centro può costruire, porre in essere ed usare quelle radio stazioni e relays militari che possono essere richieste per le sue funzioni operative. Tuttavia, il Centro e le competenti Autorità Italiane stipuleranno previ accordi relativi alla dislocazione di tali radio stazioni ed ai dettagli tecnici relativi alle apparecchiature da usare. Radio relays convenzionali tra punti fissi e stazioni emittenti di programmi non saranno consentiti. Le frequenze da usare per operare una radio stazione di servizio del Centro sono soggette al rilascio da parte delle competenti Autorità Italiane. Le procedure per l'uso delle frequenze, come esposte nel relativo documento pubblicato dalla Agenzia Europea Radio Frequenze, troveranno applicazione, tenendo conto delle riserve finali imposte dall'Italia in questo documento. Segnali di chiamata per le radio stazioni di servizio del Centro saranno assegnati in accordo con la politica nazionale delle Autorità Italiane. Le richieste per l'assegnazione di frequenze dovranno essere inoltrate allo Stato Maggiore della Difesa, Reparto T.E.I.

     Le radio stazioni militari saranno usate dal centro esclusivamente per scopi ufficiali.

     b. Le richieste per impianti telefonici, telex, telefax e radiotelefoni saranno avanzate direttamente dal Centro alle Autorità Postali e delle Telecomunicazioni ed alle compagnie telefoniche.

     Le richieste per l'uso temporaneo o permanente di circuiti telefonici e telegrafici a lunga distanza, richiesti per le attività del Centro, saranno avanzate allo Stato Maggiore della Difesa (Reparto T.E.I.).

     c. Le tariffe da corrispondere per l'uso di circuiti telefonici e telegrafici a lunga distanza, nazionale od internazionali, e per le connessioni radiotelefoniche, di proprietà delle Autorità Postali e delle Telecomunicazioni e delle compagnie telefoniche, saranno quelle addebitate alle Forze Armate Italiane.

 

          Art. 20. (Targhe di circolazione automobilistiche e patenti di guida)

     a. Il Centro è autorizzato ad apporre sui propri autoveicoli e su quelli del proprio personale avente diritto ai sensi dell'Articolo XI, paragrafi 2, 6 ed 8 dell'”Accordo”, le speciali targhe istituite per il Quartiere generale della NATO ed il suo personale.

     b. Il Governo Italiano riconosce la validità di tutte le patenti di guida civili e militari, rilasciate al personale militare ed ai dipendenti civili del Centro per conto dei Paesi Membri della NATO, qualora i veicoli stessi rechino:

     (i) targhe militari

     oppure

     (ii) le targhe speciali NATO menzionate nel precedente paragrafo a. del presente Articolo, ancorché i relativi veicoli circolino con targa civile italiana rilasciata a richiesta dal competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile secondo modalità concordate in sede superiore.

     c. Quando la patente automobilistica è adoperata per guidare i veicoli descritti al punto (ii) del paragrafo b. di cui sopra, la stessa, qualora non sia redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana siglata dal centro e recante l'indicazione della qualifica del titolare della patente stessa.

     d. Il personale militare ed i dipendenti civili che prestano servizio al Centro o che pospongono solo una patente automobilistica militare possono ottenere una patente civile italiana per la guida dei veicoli della categoria B senza sostenere un esame, presentando alle apposite autorità provinciali una dichiarazione della competente autorità militare che il ricedente possiede una patente automobilistica militare.

 

          Art. 21. (Data di entrata in vigore dell'Accordo. Aggiunte e variazioni, sospensione delle disposizioni)

     a. Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti Contraenti avranno notificato reciprocamente l'espletamento delle formalità richieste dalla loro legislazione interna per l'approvazione o la ratifica del presente Accordo. Tali procedure tuttavia, non determineranno pregiudizio all'applicazione preliminare di quelle disposizioni che siano state preventivamente concordate e che siano immediatamente applicabili con mezzi amministrativi.

     b. Il presente Accordo rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui il Centro resterà in Italia. Esso può essere riesaminato a richiesta di una delle Parti e modificato di comune accordo.

     c. In caso di ostilità comportanti la applicazione del Trattato del Nord Atlantico, il presente Accordo rimarrà in vigore. Tuttavia l'una o l'altra Parte può, dandone preavviso di 60 giorni all'altra, sospendere la applicazione di qualsiasi disposizione del presente Accordo. In questo caso le Parti debbono immediatamente iniziare consultazioni al fine di decidere quali disposizioni debbono sostituirsi alle disposizioni sospese.

     Firmato a Bruxelles nel 1988 giorno di 2 dicembre in due originali nelle lingue Italiana ed Inglese, entrambi i testi aventi eguale valore.