§ 94.1.781 - Legge 26 novembre 1985, n. 718.
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:26/11/1985
Numero:718


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 


§ 94.1.781 - Legge 26 novembre 1985, n. 718.

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979.

(G.U. 12 dicembre 1985, n. 292, S.O.)

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 18 della convenzione stessa.

 

     Art. 3. [1]

     [Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630 del codice penale, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica od una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trent'anni.

     Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 289-bis del codice penale.

     Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'art. 605 del codice penale aumentate dalla metà a due terzi.]

 

     Art. 4. [2]

     [Salvo quanto disposto negli articoli da 6 a 11 del codice penale, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:

     a) il cittadino che commette all'estero il reato previsto dall'art. 3;

     b) lo straniero che commette all'estero il reato previsto dall'art. 3 al fine di costringere un organo dello Stato a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene;

     c) lo straniero che commette all'estero il reato previsto dall'art. 3, quando si trovi sul territorio dello Stato e non ne sia disposta l'estradizione.]

 

     Art. 5.

     L'autorità giudiziaria trasmette senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia le informazioni necessarie per provvedere alle comunicazioni previste negli articoli 6, paragrafi 2 e 6, e 7 della convenzione.

 

Convenzione internazionale relativa alla cattura degli ostaggi

 

(Traduzione non ufficiale)

 

     Art. 1.

     1. Commette un reato di cattura di ostaggi ai sensi della presente Convenzione chiunque catturi una persona (chiamata qui di seguito "ostaggio"), o la detenga e minacci di ucciderla, ferirla o di continuare a detenerla per costringere una terza parte, cioè uno Stato, un'organizzazione internazionale intergovernativa, una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone, a compiere un atto qualunque o ad astenersene quale condizione esplicita o implicita per la liberazione dell'ostaggio.

     2. Commette ugualmente un reato ai fini della presente Convenzione chiunque:

     a) tenti di commettere un atto di cattura di ostaggi, o

     b) si renda complice di una persona che commette o tenta di commettere un atto di cattura di ostaggi.

 

          Art. 2.

     Ciascuno Stato parte renderà punibili i reati previsti dall'art. 1 con pene adeguate che tengano conto della natura grave di detti reati.

 

          Art. 3.

     1. Lo Stato parte sul territorio del quale l'autore del reato detiene l'ostaggio adotterà tutti i provvedimenti che riterrà opportuni per migliorare le condizioni dell'ostaggio, in particolare per assicurare la sua liberazione e, se del caso, facilitare la sua partenza, dopo la sua liberazione.

     2. Se un qualsiasi oggetto, che l'autore del reato ha ottenuto a seguito della cattura di ostaggi, viene in possesso di uno Stato parte, quest'ultimo lo dovrà restituire al più presto all'ostaggio o alla terza parte, di cui all'art. 1, secondo il caso, o alle loro autorità competenti.

 

          Art. 4.

     Gli Stati parti collaboreranno alla prevenzione dei reati previsti all'art. 1, in particolare:

     a) adottando tutte le misure possibili per impedire i preparativi, nei loro rispettivi territori, di detti reati destinati ad essere commessi all'interno o al di fuori del loro territorio, ivi compresi i provvedimenti intesi a vietare, nel loro territorio, le attività illegali di persone, gruppi ed organizzazioni che incoraggino, fomentino o commettano atti di cattura di ostaggi;

     b) scambiandosi informazioni e coordinando l'adozione di provvedimenti amministrativi e di altre misure, se del caso, per prevenire la perpetrazione di detti reati.

 

          Art. 5.

     1. Ciascuno Stato parte adotterà i provvedimenti necessari a stabilire la propria giurisdizione riguardo ai reati previsti dall'art. 1 che vengono commessi:

     a) nel suo territorio o a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato in detto Stato;

     b) da un qualunque suo cittadino o, se detto Stato lo ritiene opportuno, dagli apolidi che hanno la loro residenza abituale nel suo territorio;

     c) al fine di costringere detto Stato a compiere o ad astenersi dal compiere un qualunque atto; oppure

     d) contro un ostaggio che è cittadino di detto Stato, qualora quest'ultimo lo ritenga opportuno.

     2. Ciascuno Stato parte adotterà altresì i provvedimenti necessari per stabilire la propria giurisdizione riguardo ai reati di cui all'art. 1, nel caso in cui il presunto autore del reato si trovi sul suo territorio e nel caso in cui lo Stato non lo estradi in uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

     3. La presente Convenzione non esclude una giurisdizione penale esercitata conformemente alla legislazione interna.

 

          Art. 6.

     1. Qualora le circostanze lo giustifichino, ciascuno Stato parte, sul cui territorio si trova il presunto autore del reato, dovrà, in conformità alla propria legislazione, detenere detta persona o adottare ogni altra misura necessaria per sorvegliare detta persona per tutto il periodo necessario ad avviare un procedimento penale o di estradizione. Detto Stato parte dovrà procedere al più presto a delle indagini preliminari al fine di stabilire i fatti.

     2. La detenzione o le altre misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo verranno immediatamente notificate direttamente o tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:

     a) allo Stato dove è stato commesso il reato;

     b) allo Stato che è stato oggetto della costrizione o del tentativo di costrizione;

     c) allo Stato di cui la persona fisica o giuridica, che è stata oggetto della costrizione o del tentativo di costrizione, è cittadino;

     d) allo Stato di cui l'ostaggio è cittadino o sul territorio del quale ha la sua residenza abituale;

     e) allo Stato di cui l'autore presunto del reato ha la cittadinanza o, se quest'ultimo è apolide, allo Stato sul cui territorio ha la sua residenza abituale:

     f) all'organizzazione internazionale intergovernativa che è stata oggetto della costrizione o del tentativo di costrizione;

     g) a tutti gli altri Stati interessati.

     3. Ogni persona nei confronti della quale vengono adottate le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha diritto:

     a) di comunicare al più presto con il più vicino rappresentante competente dello Stato di cui è cittadino o che è comunque autorizzato a stabilire detto contatto, o, se si tratta di un apolide, dello Stato sul territorio del quale ha la sua residenza abituale;

     b) di ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato.

     4. I diritti, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, dovranno essere esercitati in conformità alle leggi e regolamenti dello Stato sul cui territorio si trova il presunto autore del reato; resta inteso tuttavia che dette leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione degli obiettivi per i quali vengono accordati i diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

     5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo non pregiudicheranno il diritto di ciascuno Stato parte, che abbia rivendicato la sua giurisdizione in conformità al paragrafo 1 b) dell'art. 5, di invitare il Comitato internazionale della Croce rossa a mettersi in contatto e a visitare il presunto autore del reato.

     6. Lo Stato che effettua l'inchiesta preliminare prevista al paragrafo 1 del presente articolo dovrà comunicare immediatamente le conclusioni di detta inchiesta agli Stati o all'organizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ed informarli se intende esercitare la propria giurisdizione.

 

          Art. 7.

     Lo Stato parte, ove il presunto autore del reato viene sottoposto a giudizio, dovrà comunicare, in conformità alla propria legislazione, il risultato finale del procedimento giudiziario al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che provvederà ad informarne gli altri Stati interessati e le organizzazioni internazionali intergovernative interessate.

 

          Art. 8.

     1. Lo Stato parte, sul territorio del quale viene scoperto il presunto autore del reato, se non provvede ad estradarlo, sarà obbligato a sottoporre il caso, senza alcuna eccezione, sia che il reato sia stato commesso sul suo territorio, oppure no, alle proprie autorità competenti perché esercitino l'azione penale secondo la procedura conforme alla legislazione di detto Stato. Dette autorità prenderanno la loro decisione alle stesse condizioni che per qualunque altro reato di diritto comune di natura grave, ai sensi della legislazione di detto Stato.

     2. Qualunque persona contro la quale viene iniziato un procedimento per uno dei reati di cui all'art. 1 godrà di un trattamento equo in tutte le fasi del processo, ivi compreso il godimento di tutti i diritti e garanzie previsti dalla legislazione dello Stato sul territorio del quale essa si trova.

 

          Art. 9.

     1. Una domanda di estradizione, relativa ad un presunto autore di reato, presentata in virtù della presente Convenzione, non verrà accolta se lo Stato parte richiesto ha valide ragioni di ritenere che:

     a) la domanda di estradizione relativa ad un reato previsto dall'art. 1 sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona in ragione della sua razza, religione, nazionalità, origine etnica opinioni politiche; o

     b) possa essere arrecato pregiudizio alla posizione di detta persona:

     i) per una qualunque delle ragioni previste dal comma a) del presente paragrafo, o

     ii) in quanto le autorità competenti dello Stato, che ha diritto ad esercitare i diritti di protezione, non può comunicare con detta persona.

     2. Per quanto riguarda i reati definiti nella presente Convenzione, le disposizioni di tutti i trattati ed accordi di estradizione applicabili tra gli Stati parti vengono modificate tra detti Stati parti nella misura in cui dette disposizioni sono incompatibili con la presente Convenzione.

 

          Art. 10.

     1. I reati di cui all'art. 1 saranno considerati inclusi come reati soggetti ad estradizione in ogni trattato di estradizione concluso tra gli Stati parti. Gli Stati parti si impegneranno ad includere detti reati come reati soggetti ad estradizione in ogni trattato di estradizione che concluderanno tra loro.

     2. Se uno Stato parte, che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato, riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato parte con il quale non è vincolato da un trattato di estradizione, lo Stato richiesto ha la facoltà di considerare la presente Convenzione come base giuridica per l'estradizione per quanto riguarda i reati previsti dall'art. 1. L'estradizione sarà sudordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

     3. Gli Stati parti che non subordinano l'estradizione alla esistenza di un trattato considereranno i reati di cui all'art. 1 come reati soggetti ad estradizione tra loro alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

     4. Ai fini dell'estradizione, i reati, di cui all'art. 1, verranno considerati tra gli Stati parti come se fossero stati commessi non solo nel luogo della loro perpetrazione, ma anche sul territorio degli Stati che devono stabilire la loro giurisdizione in virtù del paragrafo 1 dell'art. 5.

 

          Art. 11.

     1. Gli Stati parti si presteranno l'un l'altro la massima assistenza giudiziaria su qualunque procedimento penale relativo ai reati previsti dall'art. 1 e si scambieranno ogni elemento di prova a loro disposizione necessario al procedimento.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicheranno gli obblighi relativi alla reciproca assistenza giudiziaria contemplati da ogni altro trattato.

 

          Art. 12.

     Nella misura in cui le Convenzioni di Ginevra del 1949 per la protezione delle vittime della guerra o i Protocolli addizionali possono applicarsi a un atto di cattura di ostaggi e nella misura in cui gli Stati parti alla presente Convenzione sono tenuti, in virtù di dette Convenzioni, a perseguire o a consegnare l'autore della cattura di ostaggi, la presente Convenzione non verrà applicata ad un atto di cattura di ostaggi commesso durante conflitti armati, come definiti nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei relativi Protocolli, ivi compresi i conflitti armati, di cui al paragrafo 4 dell'art. 1 del Protocollo addizionale I del 1977, nei quali i popoli lottano contro il dominio coloniale, l'occupazione straniera e i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione, affermato dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione relativa ai princìpi del diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite.

 

          Art. 13.

     La presente Convenzione non potrà essere applicata se il reato viene commesso sul territorio di un solo Stato, l'ostaggio e l'autore presunto del reato sono cittadini di detto Stato e l'autore presunto del reato viene scoperto nel territorio di detto Stato.

 

          Art. 14.

     Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà essere interpretata come legittimante la violazione dell'integrità territoriale o dell'indipendenza politica di uno Stato in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite.

 

          Art. 15.

     Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicheranno l'applicazione dei trattati sull'asilo politico, in vigore alla data di adozione della presente Convenzione, per quanto riguarda gli Stati parti di detti trattati; tuttavia uno Stato parte della presente Convenzione non potrà invocare detti trattati nei confronti di un altro Stato parte alla presente Convenzione che non è parte di detti trattati.

 

          Art. 16.

     1. Ogni controversia tra due o più Stati parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non viene risolta per via di negoziato, viene sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno degli Stati. Se, durante i sei mesi che seguono la richiesta di arbitrato, le Parti non riescono a mettersi d'accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque delle parti può deferire la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, depositando un'istanza in conformità allo Statuto della Corte.

     2. Ciascuno Stato potrà, al momento della firma, ratifica o adesione alla presente Convenzione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parti non saranno vincolati da dette disposizioni nei confronti dello Stato parte che avrà formulato tale riserva.

     3. Ogni Stato parte che avrà formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potrà ritirare tale riserva in qualunque momento inviando una notifica al Segretario generale delle Nazioni Unite.

 

          Art. 17.

     1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati, fino al 31 dicembre 1980, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

     2. La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     3. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

 

          Art. 18.

     1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

     2. Per ogni Stato che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

 

          Art. 19.

     1. Ogni Stato parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.

     2. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui la notifica sarà stata ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

 

          Art. 20.

     L'originale della presente Convenzione, i cui testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, verrà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne invierà copia certificata conforme a tutti gli Stati.

     In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione, che è stata aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

[2] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.