§ 94.1.779 - Legge 14 ottobre 1985, n. 623.
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:14/10/1985
Numero:623

§ 94.1.779 - Legge 14 ottobre 1985, n. 623.

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979.

(G.U. 12 novembre 1985, n. 266, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

     a) la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976;

     b) la convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, adottata a Strasburgo il 10 maggio 1979.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'art. 1 con decorrenza dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'art. 14 e dall'art. 20.

 

     Art. 3.

     Con delibera adottata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la commissione di cui all'art. 4 della presente legge, al fine di assicurare sul territorio nazionale un regime uniforme di protezione degli animali da allevamento e da macello, sono emanate, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, norme di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in base ai princìpi contenuti nelle convenzioni europee di cui all'art. 1, nonché nelle raccomandazioni approvate dal comitato di cui all'art. 8 della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

     a) caratteristiche degli impianti;

     b) igiene dell'alimentazione;

     c) accudimento;

     d) adempimento a carico dei privati;

     e) attività relative alla macellazione;

     f) autorizzazioni e vigilanza nelle materie sopra indicate.

 

     Art. 4.

     E' istituita con decreto del Ministro della sanità una commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, con funzioni consultive, presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità o da un funzionario da lui delegato e composta come segue:

     a) tre funzionari del Ministero della sanità di cui uno in rappresentanza del direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica;

     b) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     c) due docenti universitari designati dal Ministero della pubblica istruzione;

     d) un rappresentante del Consiglio sanitario nazionale;

     e) un rappresentante del Consiglio superiore di sanità;

     f) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

     g) tre esperti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281;

     h) cinque esperti designati dagli enti aventi come finalità la protezione degli animali;

     i) un esperto designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa;

     l) un esperto designato dall'Associazione italiana allevatori;

     m) un esperto designato dagli istituti zooprofilattici sperimentali;

     n) un esperto designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari.

     Per ogni membro effettivo è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

     Il Ministro della sanità può nominare esperti per l'approfondimento di specifici problemi tecnici.

     Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

     I membri della commissione rimangono in carica per la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

     La commissione di cui al presente articolo deve riunirsi almeno due volte l'anno.

     La commissione ha il compito di esaminare la situazione degli allevamenti e dei macelli presentata dalle regioni ogni triennio e di elaborare e proporre soluzioni adeguate per la emanazione di norme tecniche concernenti gli aspetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'articolo precedente.

 

     Art. 5.

     Per le violazioni delle sottoelencate norme delle convenzioni di cui all'art. 1 saranno comminate con leggi regionali sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, comprese tra i limiti minimo e massimo di seguito indicati:

     da L. 100.000 a L. 1.000.000 a chiunque procuri agli animali sofferenze o dolori inutili in violazione dell'art. 6 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme dell'art. 3, comma secondo, dell'art. 4, comma secondo, dell'art. 7, commi secondo, terzo e ottavo, della convenzione sulla protezione degli animali da macello;

     da L. 300.000 a L. 3.000.000 a chiunque trascuri di assicurare agli animali le condizioni ambientali di allevamento previste all'art. 5 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'art. 3, comma primo, dell'art. 4, comma primo, dall'art. 6, dall'art. 7, commi primo, quarto, quinto, sesto e settimo, dall'art. 8 e dall'art. 9 della convenzione sulla protezione degli animali da macello;

     da L. 500.000 a L. 5.000.000 a chiunque non assicuri agli animali da allevamento la libertà di movimento e lo spazio appropriati in relazione ai loro bisogni fisiologici ed etologici considerati all'art. 4 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'art. 4, comma terzo, e dagli articoli 5, 12, 13, 14, 15, e 16 della convenzione sulla protezione degli animali da macello.

 

     Art. 6.

     Ai fini di cui alla presente legge le competenti amministrazioni regionali possono avvalersi dell'opera di associazioni di volontariato che perseguono fini analoghi, secondo le modalità previste dall'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

Convenzione europea sulla protezione degli animali da allevamento

 

(Traduzione non ufficiale)

 

Titolo I

 

PRINCIPI GENERALI

 

     Art. 1.

     La presente Convenzione si applica all'alimentazione, alle cure ed al ricovero degli animali specie nei sistemi moderni di allevamento intensivo. Ai sensi della presente Convenzione, per "animali" si intende quelli che sono allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli, di pellicce o per altri scopi agricoli; per "sistemi moderni d'allevamento intensivo" s'intende gli allevamenti che utilizzano soprattutto installazioni tecniche che vengono sfruttate principalmente mediante dispositivi meccanici.

 

     Art. 2.

     Ciascuna Parte Contraente dà effetto ai princìpi relativi alla protezione degli animali fissati negli articoli da 3 a 7 della presente Convenzione.

 

     Art. 3.

     Ogni animale deve beneficiare di un ricovero, di una alimentazione e di cure che - tenuto conto della specie, del suo grado di sviluppo, d'adattamento e di addomesticamento - siano appropriate ai suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche.

 

     Art. 4.

     1. La libertà di movimento peculiare all'animale, tenuto conto della sua specie e conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche, non deve essere ostacolata in maniera che ciò possa procurargli sofferenze o danni inutili.

     2. Se un animale viene continuamente o abitualmente legato, incatenato o tenuto costretto, bisogna assicuragli sufficiente spazio per i suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente a quanto dettato dall'esperienza acquisita e dalle conoscenze scientifiche.

 

     Art. 5.

     L'illuminazione, la temperatura, il tasso di umidità, la circolazione dell'aria, l'aerazione del ricovero dell'animale e le altre condizioni ambientali quali la concentrazione dei gas o l'intensità del rumore devono essere appropriati - tenuto conto delle specie, del suo grado di sviluppo, di adattamento e di addomesticamento - ai suoi bisogni fisiologici ed etologici, in conformità con l'esperienza acquisita e le cognizioni scientifiche.

 

     Art. 6.

     Nessun animale deve essere alimentato in modo tale che ne risultino sofferenze e danni inutili; inoltre la sua alimentazione non deve contenere sostanze che possano causargli sofferenze o danni inutili.

 

     Art. 7.

     1. Le condizioni e lo stato di salute dell'animale devono essere oggetto di una accurata ispezione da effettuarsi a ragionevoli intervalli per evitargli sofferenze inutili, e comunque almeno una volta al giorno nel caso di animali tenuti nei moderni sistemi di allevamento intensivo.

     2. Le installazioni tecniche dei sistemi moderni d'allevamento intensivo devono essere oggetto di una ispezione approfondita almeno una volta al giorno, mentre si dovrà provvedere, nel più breve lasso di tempo possibile, all'eliminazione di eventuali difetti constatati. Nel caso che sia impossibile eliminare il difetto sul posto, bisogna prendere immediatamente tutte le misure temporanee necessarie per preservare il benessere degli animali.

 

Titolo II

 

DISPOSIZIONI DETTAGLIATE PER LA MESSA IN OPERA

 

     Art. 8.

     1. Nell'anno susseguente all'entrata in vigore della presente Convenzione è istituito un Comitato Permanente.

     2. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare un rappresentante presso il Comitato Permanente. Ciascun Paese membro del Consiglio d'Europa che non sia parte Contraente della Convenzione ha il diritto di farsi rappresentare presso il Comitato nella persona di un osservatore.

     3. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa convoca il Comitato Permanente ogni qualvolta lo ritiene necessario e comunque ogni volta che la maggioranza dei rappresentanti delle Parti Contraenti o il rappresentante della Comunità Economica Europea, essa stessa Parte Contraente, ne faranno richiesta.

     4. La maggioranza dei rappresentanti delle Parti Contraenti costituisce il quorum necessario per tenere una riunione del Comitato Permanente.

     5. Il Comitato Permanente prende le sue decisioni a maggioranza dei voti espressi; tuttavia, l'unanimità dei voti espressi è richiesta nei seguenti casi:

     a) adozione di raccomandazioni di cui al paragrafo 1 dell'art. 9;

     b) decisione di ammettere osservatori diversi da quelli previsti al paragrafo 2 del presente articolo;

     c) adozione del rapporto di cui all'art. 13, rapporto che, all'occasione, manifesti divergenze di opinione.

     6. Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato Permanente stabilisce il proprio regolamento interno.

 

     Art. 9.

     1. Il Comitato Permanente ha il compito di elaborare e di adottare le raccomandazioni rivolte alle Parti Contraenti che contengano disposizioni dettagliate in vista dell'applicazione dei princìpi enunciati al Titolo I della presente Convenzione; tali disposizioni devono essere fondate sulle conoscenze scientifiche relative alle diverse specie.

     2. Ai fini dell'adempimento dei compiti affidatigli, quali quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo, il Comitato Permanente segue l'evoluzione della ricerca scientifica nonché dei nuovi metodi in materia di allevamento del bestiame.

     3. Salvo che il Comitato Permanente non stabilisca un termine più lungo, ogni raccomandazione ha effetto in quanto tale sei mesi dopo la data della sua adozione da parte del Comitato. A partire dalla data in cui una raccomandazione ha effetto, ogni Parte Contraente deve sia darle attuazione che informare il Comitato Permanente con notifica, indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dei motivi per cui ha deciso di non poter o non essere più in grado di attuarla.

     4. Qualora due o più Parti Contraenti o la Comunità Economica Europea, essa stessa Parte Contraente, abbiano notificato, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, la loro decisione di non dare attuazione o non dare più attuazione ad una raccomandazione medesima cessa di avere effetto.

 

     Art. 10.

     Il Comitato Permanente facilita per quanto necessario la composizione amichevole di qualsiasi difficoltà che possa sorgere fra le Parti Contraenti in merito all'applicazione della presente Convenzione.

 

     Art. 11.

     Il Comitato Permanente può, su richiesta di una delle Parti Contraenti, esprimere parere consultivo su qualsiasi questione che abbia attinenza con la protezione degli animali.

 

     Art. 12.

     Al fine di assistere il Comitato Permanente nei suoi lavori, ciascuna Parte Contraente può designare uno o più organi ai quali il Comitato stesso potrà rivolgersi per consigli ed informazioni. Le Parti Contraenti comunicano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo degli organi in questione.

 

     Art. 13.

     Il Comitato Permanente sottopone al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, allo scadere del terzo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione ed allo scadere di ogni ulteriore triennio, un rapporto sul lavoro svolto e sul funzionamento della Convenzione, includendovi, se lo ritiene opportuno, proposte miranti ad emendare la Convenzione.

 

Titolo III

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 14.

     1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa nonché alla firma della Comunità Economica Europea. Essa sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

     2. La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che sarà depositato il quarto strumento di ratifica, accettazione o approvazione da parte di uno Stato membro del Consiglio d'Europa.

     3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni Parte firmataria che l'abbia ratificata, accettata o approvata dopo la data prevista al paragrafo 2 del presente articolo, sei mesi dopo a partire dalla data in cui avrà depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

 

     Art. 15.

     1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare, secondo le modalità che riterrà opportune, gli Stati non membri del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.

     2. L'adesione avverrà mediante deposito presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento d'adesione che avrà effetto sei mesi dopo a partire dalla data in cui lo strumento stesso sarà depositato.

 

     Art. 16.

     1. Ciascuna Parte Contraente può designare, al momento della firma o al momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione il o i territori ai quali la presente Convenzione si applicherà.

     2. Ogni Parte Contraente, al momento di depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o in qualsiasi altro momento susseguente, può, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione stessa di cui assicurerà le relazioni internazionali o per il quale è abilitata a stipulare.

     3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata per quel che riguarda il territorio indicato nella detta dichiarazione, secondo le modalità previste dall'art. 17 della presente Convenzione.

 

     Art. 17.

     1. Ciascuna Parte Contraente potrà, per quel che la riguarda, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

     2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo a partire dalla data in cui la notifica sarà pervenuta nelle mani del Segretario Generale.

 

     Art. 18.

     Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio nonché a tutte le Parti Contraenti non membri del Consiglio:

     a) ogni firma;

     b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

     c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente a quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della Convenzione stessa;

     d) ogni raccomandazione prevista al paragrafo 1 dell'art. 9 e la data in cui la raccomandazione stessa entrerà in vigore;

     e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'art. 9;

     f) ogni comunicazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'art. 12;

     g) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 e 3 dell'art. 16;

     h) ogni notifica ricevuta in applicazione dell'art. 17 e la data in cui la denuncia entrerà in vigore.

 

Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello

 

(Traduzione non ufficiale)

 

Capitolo I

 

PRINCIPI GENERALI

 

     Art. 1.

     1. La presente Convenzione si applica all'avviamento, al ricovero, all'immobilizzazione, allo stordimento e all'abbattimento degli animali domestici appartenenti alle seguenti specie: solipedi, ruminanti, suini, conigli e pollame.

     2. Ai sensi della presente Convenzione si intende per:

     Macello: ogni stabilimento o installazione soggetti a controllo sanitario, progettati per la realizzazione delle operazioni professionali relative all'abbattimento degli animali al fine di ottenere prodotti destinati al consumo umano o per l'abbattimento degli animali per motivi diversi da questo;

     Avvio: lo scarico o avviamento di un animale dalla banchina di scarico, ovvero dai locali di stabulazione, dai recinti del macello fino ai locali o agli spiazzi di macellazione;

     Ricovero: il fatto di trattenere un animale per prodigargli le cure necessarie prima dell'abbattimento (abbeveramento, nutrizione, riposo) nei locali di stabulazione, nei parchi e negli spiazzi coperti del macello;

     Immobilizzazione: l'applicazione all'animale di ogni procedimento conforme alle disposizioni della presente Convenzione per limitarne i movimenti al fine di facilitarne lo stordimento e l'abbattimento;

     Stordimento: ogni procedimento conforme alle disposizioni della presente Convenzione che, una volta applicato all'animale, lo riduca in uno stato di incoscienza nel quale viene mantenuto fino all'intervento della morte. Al momento dello stordimento bisogna escludere, in ogni caso, ogni sofferenza evitabile all'animale;

     Macellazione: la messa a morte di un animale dopo l'immobilizzazione, lo stordimento e scannamento, salvo le eccezioni previste al Capitolo III della presente Convenzione.

 

     Art. 2.

     1. Ciascuna Parte Contraente prende le misure necessarie al fine di assicurare l'effettiva applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

     2. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà limitare la facoltà delle Parti Contraenti di adottare misure più severe che mirino alla protezione degli animali.

     3. Ciascuna Parte Contraente vigila affinché la progettazione, costruzione e conduzione dei mattatoi, nonché il loro funzionamento, assicurino le condizioni appropriate previste dalla presente Convenzione al fine di evitare, nella massima misura possibile, di provocare eccitazioni, dolori o sofferenze agli animali.

     4. Ciascuna Parte Contraente vigila per risparmiare agli animali abbattuti nei macelli o fuori di essi qualsiasi dolore o sofferenze evitabili.

 

Capitolo II

 

CONSEGNA DEGLI ANIMALI AI MATTATOI E RICOVERO DEI MEDESIMI FINO ALLA LORO MACELLAZIONE

 

     Art. 3.

     1. Gli animali devono essere scaricati nel più breve tempo possibile. Durante le attese nei mezzi di trasporto essi devono essere posti al riparo da condizioni climatiche eccessive e beneficiare altresì di una aerazione adeguata.

     2. Il personale addetto all'avviamento ed al ricovero degli animali deve possedere necessarie conoscenze e capacità e deve altresì rispettare le esigenze enunciate nella presente Convenzione.

 

Sezione I

 

AVVIAMENTO DEGLI ANIMALI VERSO IL RECINTO DEL MATTATOIO

 

     Art. 4.

     1. Gli animali devono essere scaricati ed avviati con ogni cura.

     2. Una attrezzatura adeguata, come ponti, rampe o passerelle deve essere utilizzata per le operazioni di scarico del bestiame. Tale attrezzatura deve essere fornita di un impianto che non sia sdrucciolevole e, se necessario, di protezione laterale. I ponti, le rampe e le passerelle dovranno avere una pendenza minima.

     3. Gli animali non devono essere né impauriti né eccitati. In ogni caso bisogna avere cura affinché gli animali non si rovescino o possano cadere dai ponti, dalle rampe o dalle passerelle. In particolare è proibito sollevare gli animali per la testa, per le zampe o per la coda in modo tale che questo provochi loro dolori o sofferenze.

     4. Se necessario, gli animali devono essere condotti singolarmente; se vengono spostati utilizzando corridoi, questi ultimi devono essere concepiti in modo tale che gli animali non possano ferirsi.

 

     Art. 5.

     1. Gli animali devono essere spostati utilizzando la loro natura gregale. Gli strumenti destinati a dirigere gli animali non devono essere impiegati altro che a questo fine ed unicamente in tempi brevi. E' proibito in particolare, colpire gli animali sulle parti del corpo più sensibili o di spingerli toccando le suddette parti. Le apparecchiature a scarica elettrica non possono essere utilizzate che per i bovini ed i suini, a condizione che la durata delle scariche non vada oltre due secondi, che esse siano sufficientemente distanziate e che gli animali dispongano dello spazio necessario per spostarsi; le scariche non possono essere applicate che sulla muscolatura appropriata.

     2. E' proibito schiacciare, torcere, tentare di spezzare la coda degli animali o di colpirli agli occhi. I colpi inferti senza criterio, in particolare i calci, sono proibiti.

     3. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura; è proibito lasciarli cadere o rovesciarli.

     4. Gli animali consegnati in gabbie, cesti o cassoni con fondo perforato o flessibile devono essere scaricati con particolare cura per evitare che si verifichino ferite alle estremità degli animali stessi. Se del caso, gli animali devono essere scaricati singolarmente.

 

     Art. 6.

     1. Non si devono avviare gli animali verso i locali di macellazione se non quando il loro abbattimento può essere praticato al più presto.

     2. Se gli animali non vengono abbattuti immediatamente dopo il loro arrivo, si deve provvedere al loro ricovero.

 

Sezione II

 

RICOVERO DEGLI ANIMALI

 

     Art. 7.

     1. Gli animali devono essere tenuti al riparo degli effetti meteorologici o climatici sfavorevoli. I mattatoi devono disporre di installazioni sufficienti per la stabulazione o stabbiatura degli animali e capaci di offrire loro una protezione contro le intemperie.

     2. L'impiantito dei locali di scarico, di passaggio, stazionamento o ricovero degli animali non deve essere sdrucciolevole, ma tale da permettere la pulizia e la disinfezione oltre allo scolo completo dei liquami.

     3. I mattatoi devono disporre di zone coperte munite di dispositivi di attacco con mangiatoie e abbeveratoi.

     4. Qualora alcuni animali siano costretti a passare la notte nel mattatoio, si deve provvedere al loro ricovero e, se necessario, legarli ma in maniera tale che possano accovacciarsi.

     5. Gli animali che per motivi di specie, sesso, età o di origine sono ostili fra di loro devono essere separati.

     6. Gli animali che sono stati trasportati in gabbie, cesti o casse, devono essere abbattuti il più presto possibile; nel caso contrario devono essere abbeverati ed alimentati conformemente con quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 8.

     7. Qualora gli animali siano stati sottoposti a temperature elevate con tempo umido, si deve provvedere a rinfrescarli.

     8. Allorché le condizioni climatiche lo esigano (ad esempio forte umidità, basse temperature) gli animali devono essere posti in stabulazione. Le stalle devono essere arieggiate. Durante il foraggiamento le stalle devono essere sufficientemente illuminate.

 

Sezione III

 

CURA DEGLI ANIMALI

 

     Art. 8.

     1. Gli animali devono avere a disposizione l'acqua, a meno che non siano avviati nei locali di macellazione al più presto possibile.

     2. Ad eccezione di quelli che saranno abbattuti entro le dodici ore dopo l'arrivo, gli animali devono essere foraggiati ed abbeverati moderatamente ad intervalli appropriati.

     3. Quando non sono legati, gli animali devono poter disporre di mangiatoie per foraggiarsi senza essere disturbati.

 

     Art. 9.

     1. Le condizioni e lo stato di salute degli animali devono costituire l'oggetto di una ispezione da eseguirsi almeno due volte al giorno, mattina e sera.

     2. Gli animali malati, indeboliti o feriti devono essere immediatamente abbattuti. Se ciò non è possibile, devono essere separati dagli altri, in attesa di essere abbattuti.

 

Sezione IV

 

ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 10.

     Ciascuna delle Parti Contraenti può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al Capitolo II della presente Convenzione per quanto riguarda le renne.

 

     Art. 11.

     Ciascuna delle Parti Contraenti può prevedere affinché le disposizioni del Capitolo II della presente Convenzione vengano applicate, mutatis mutandis, alla consegna ed al ricovero degli animali al di fuori dei mattatoi.

 

Capitolo III

 

MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI

 

     Art. 12.

     Gli animali devono essere immobilizzati, se necessario, immediatamente prima di essere abbattuti e, salvo le eccezioni previste dall'art. 17, storditi secondo procedimenti appropriati.

 

     Art. 13.

     Nel caso di abbattimento rituale, è obbligatorio immobilizzare gli animali della specie bovina prima dell'abbattimento, mediante un procedimento meccanico, allo scopo di evitare all'animale ogni dolore, sofferenza ed eccitazione, come anche ogni ferita o contusione.

 

     Art. 14.

     E' proibito impiegare mezzi di contenimento che causino sofferenze evitabili, legare le membra posteriori degli animali o appenderli prima della fase di stordimento; e nel caso di abbattimento rituale, prima che il sangue sia completamente sgorgato. Tuttavia la proibizione di appendere gli animali non si applica alla macellazione del pollame e dei conigli, a condizione che la sospensione preceda immediatamente la fase di stordimento.

 

     Art. 15.

     Le operazioni di abbattimento diverse da quelle previste al paragrafo 2 dell'art. 1 non possono avere inizio se non dopo la morte dell'animale.

 

     Art. 16.

     1. Secondo i procedimenti di stordimento autorizzati dalle Parti Contraenti, gli animali devono cadere in uno stato di incoscienza nel quale vanno mantenuti sino al momento dell'abbattimento, risparmiando comunque loro ogni sofferenza evitabile.

     2. E' proibito l'impiego dello stiletto, della mazza e dell'accetta (mazzapicchio).

     3. Per quanto riguarda i solipedi, i ruminanti ed i suini i soli procedimenti autorizzati sono i seguenti:

     mezzi meccanici mediante l'impiego di uno strumento a percussione o perforazione al livello del cervello;

     elettronarcosi;

     anestesia con il gas.

     4. Ciascuna Parte Contraente può autorizzare deroghe alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo nel caso di abbattimento di un animale da parte dell'allevatore e per suo uso e consumo nel luogo stesso in cui l'animale si trova.

 

     Art. 17.

     1. Ciascuna Parte Contraente può autorizzare deroghe alle disposizioni relative alla fase preliminare di stordimento nei seguenti casi:

     abbattimento secondo riti religiosi;

     abbattimento di estrema urgenza allorché non è possibile praticare lo stordimento;

     abbattimento di pollame e di conigli secondo una procedura concordata che provochi la morte istantanea degli animali;

     abbattimento di animali per ragioni di disciplina sanitaria, purché motivato da ragioni particolari.

     2. Le Parti Contraenti che faranno ricorso alle deroghe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono aver cura, tuttavia, a che nel caso di simili abbattimenti venga risparmiato agli animali ogni sofferenza o dolore evitabili.

 

     Art. 18.

     1. Ciascuna Parte Contraente deve accertarsi della capacità professionale delle persone addette all'immobilizzazione, stordimento e abbattimento degli animali.

     2. Ciascuna Parte Contraente deve avere cura che gli strumenti, gli apparecchi e le installazioni necessarie ad immobilizzare e stordire gli animali corrispondano ai requisiti posti dalla Convenzione.

 

     Art. 19.

     Ciascuna Parte Contraente che autorizzi abbattimenti secondo riti religiosi deve assicurarsi dell'abilitazione dei sacrificatori da parte degli organismi religiosi, a meno che non sia la Parte Contraente stessa a rilasciare le autorizzazioni necessarie.

 

Capitolo IV

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 20.

     1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa nonché alla firma della Comunità Economica Europea. Essa sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

     2. La presente Convenzione entrerà in vigore a partire da sei mesi dopo che è stato depositato il quarto strumento di ratifica, accettazione o approvazione da parte di uno Stato membro del Consiglio d'Europa.

     3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni Parte firmataria che l'abbia ratificata, accettata o approvata dopo la data di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sei mesi dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

 

     Art. 21.

     1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare, secondo le modalità che riterrà opportune, gli Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione.

     2. L'adesione si effettuerà mediante deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dello strumento di adesione, che avrà effetto sei mesi dopo la data del deposito stesso.

 

     Art. 22.

     1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali la presente Convenzione si applicherà.

     2. Ciascuno Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi altro momento susseguente, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione stessa, e di cui garantisce le relazioni internazionali o per il quale è abilitato a stipulare.

     3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quel che concerne il territorio designato nella detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale riceve la notifica.

 

     Art. 23.

     1. Ciascuna Parte Contraente potrà, per quello che la riguarda, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

     2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale riceve la notifica.

 

     Art. 24.

     Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati Membri del Consiglio e ad ogni Parte Contraente non membro del Consiglio:

     a) ogni firma;

     b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

     c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente a quanto stabilito negli articoli 20 e 21;

     d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 22;

     e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 3 dell'art. 22;

     f) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 23 nonché la data in cui la denuncia avrà effetto.