| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali | 
| Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali | 
| Data: | 03/02/1979 | 
| Numero: | 66 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, relativo alla promozione ed alla reciproca [...] | 
| Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 12 dell'accordo stesso | 
§ 94.1.648 - Legge 3 febbraio 1979, n. 66.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo e scambi di note, firmati al Cairo il 29 aprile 1975.
(G.U. 2 marzo 1979, n. 61, S.O.)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo e scambi di note, firmati al Cairo il 29 aprile 1975.
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 12 dell'accordo stesso.
Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti
(Omissis)