Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 14/05/1974 |
Numero: | 490 |
Sommario |
Art. 1. Al primo comma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta la seguente frase |
Art. 2. Il secondo comma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente |
Art. 3. All'art. 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma |
Art. 4. L'art. 23 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, è sostituito dal seguente |
§ 94.1.511 - D.P.R. 14 maggio 1974, n. 490.
Applicazione della convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.
(G.U. 19 ottobre 1974, n. 273)
Al primo comma dell'art. 73 della
"Il produttore deve ripartire in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori interessati l'ammontare del compenso suddetto".
Il secondo comma dell'art. 73 della
"La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento".
All'art. 79 della
"I diritti previsti nel precedente comma si estendono alla televisione".
L'art. 23 del regolamento per l'esecuzione della
"La misura del compenso dovuto, ai sensi dell'art. 73 della legge, da chi utilizza a scopo di lucro il disco o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in adunanza generale.
Con la stessa procedura sono determinate le quote e le modalità di ripartizione con gli artisti interpreti o esecutori del suddetto compenso.
Le norme di cui sopra sono applicabili in quanto non diversamente stabilito tra le parti".