§ 94.1.498 - Legge 15 novembre 1973, n. 925.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:15/11/1973
Numero:925

§ 94.1.498 - Legge 15 novembre 1973, n. 925.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967. [1]

(G.U. 17 gennaio 1974, n. 16)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIX della convenzione stessa.

 

     Art. 3.

     All'onere di L. 5.796.000 derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1973, si fa fronte mediante riduzione, per un pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 3066 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il detto esercizio e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

Convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale.

 

(Traduzione non ufficiale)

     Art. I.

     Con la presente convenzione si crea una Organizzazione idrografica internazionale, qui appresso denominata Organizzazione, la cui sede si trova a Monaco.

 

     Art. II.

     L'organizzazione ha carattere consultivo e puramente tecnico. Scopo dell'organizzazione è di assicurare:

     (a) Il coordinamento delle attività degli uffici idrografici nazionali:

     (b) La maggiore uniformità possibile nelle carte e nei documenti nautici;

     (c) L'adozione di metodi sicuri ed efficienti per l'esecuzione e l'utilizzazione dei rilevamenti idrografici;

     (d) Lo sviluppo delle scienze nel campo della idrografia, e delle tecniche impiegate per i rilevamenti oceanografici.

 

     Art. III.

     Membri dell'organizzazione sono i Governi partecipanti alla presente convenzione.

 

     Art. IV.

     L'organizzazione comprende:

     - La Conferenza idrografica internazionale, qui di seguito denominata Conferenza;

     - L'Ufficio idrografico internazionale, qui di seguito denominato l'Ufficio, amministrato dal Comitato direttivo.

 

     Art. V.

     Le funzioni della Conferenza sono:

     (a) impartire direttive generali sul funzionamento e il lavoro dell'organizzazione;

     (b) procedere all'elezione dei membri del Comitato direttivo e del suo Presidente;

     (c) esaminare le relazioni presentate dall'Ufficio;

     (d) prendere decisioni su tutte le proposte di carattere tecnico o amministrativo, presentate dai Governi membri o dall'Ufficio;

     (e) approvare il bilancio a maggioranza dei due terzi dei Governi membri rappresentati alla Conferenza;

     (f) adottare, a maggioranza di due terzi dei Governi membri, le modifiche al regolamento generale e al regolamento finanziario;

     (g) adottare, con la maggioranza prevista al paragrafo precedente, ogni altro regolamento specifico che risulti necessario, in particolare circa lo status dei direttori e del personale dell'Ufficio.

 

     Art. VI.

     1. La Conferenza è composta dai rappresentanti dei Governi membri. Essa si riunirà in sessione ordinaria ogni cinque anni. Una sessione straordinaria della Conferenza può avere luogo su richiesta di un Governo membro o dell'Ufficio, previa approvazione della maggioranza dei Governi membri.

     2. La Conferenza è convocata dall'Ufficio con un preavviso di almeno sei mesi. Un ordine del giorno provvisorio viene allegato alla convocazione.

     3. La Conferenza elegge il suo Presidente e il Vice-Presidente.

     4. Ogni Governo membro dispone di un voto. Tuttavia, per la votazione sulle questioni di cui all'articolo V (b), ogni Governo membro dispone di un numero di voti determinato in base ad una scala stabilita in relazione al tonnellaggio delle sue flotte.

     5. Le decisioni della Conferenza vengono prese a maggioranza semplice dai Governi membri, rappresentati alla Conferenza, salvo nei casi in cui la presente convenzione stabilisca altrimenti. Qualora il numero dei voti favorevoli sia uguale a quello dei voti contrari, il Presidente della Conferenza ha facoltà di prendere una decisione. Nel caso di risoluzioni da inserire nel repertorio delle risoluzioni tecniche, la maggioranza deve comprendere in ogni caso i voti favorevoli di almeno un terzo dei Governi membri.

     6. Nel periodo intersessionale della Conferenza l'Ufficio può consultare i Governi membri per corrispondenza su questioni concernenti il funzionamento tecnico dell'organizzazione. La procedura di voto sarà conforme alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, calcolando in questo caso la maggioranza sulla base della totalità dei membri della Organizzazione.

     7. La Conferenza costituisce le proprie commissioni, compresa la commissione finanziaria menzionata all'articolo VII.

 

     Art. VII.

     1. Il controllo della gestione finanziaria della Organizzazione è esercitato da una commissione finanziaria in cui ogni Governo membro può esser rappresentato da un delegato.

     2. La commissione si riunisce durante le sessioni della Conferenza. Essa può riunirsi in sessione straordinaria.

 

     Art. VIII.

     Per la realizzazione degli obiettivi definiti all'articolo II, l'Ufficio si occuperà principalmente di:

     (a) assicurare un legame stretto e permanente tra gli uffici idrografici nazionali;

     (b) studiare ogni questione attinente all'idrografia e alle scienze e tecniche ad essa collegate, e raccogliere i documenti necessari;

     (c) promuovere lo scambio di carte e documenti nautici tra i servizi idrografici dei Governi membri;

     (d) provvedere alla diffusione dei documenti utili;

     (e) dare pareri e consigli qualora richiesti, in particolare a quei Paesi impegnati a creare o a potenziare i loro servizi idrografici;

     (f) incoraggiare il coordinamento dei rilevamenti idrografici con le attività oceanografiche attinenti;

     (g) estendere e facilitare l'applicazione delle conoscenze oceanografiche nell'interesse dei navigatori;

     (h) cooperare con le organizzazioni internazionali e le istituzioni scientifiche aventi obiettivi attinenti.

 

     Art. IX.

     L'Ufficio è composto dal Comitato direttivo e dal personale tecnico ed amministrativo necessario all'organizzazione.

 

     Art. X.

     1. Il Comitato direttivo amministra l'Ufficio conformemente alle disposizioni della presente convenzione e dei suoi regolamenti e alle direttive date dalla Conferenza.

     2. Il Comitato direttivo si compone di tre membri di nazionalità differente designati dalla Conferenza, che elegge poi uno di essi alla carica di Presidente del Comitato. Il mandato del Comitato direttivo è di cinque anni. Se un posto di direttore si rende vacante nell'intervallo tra le due conferenze, si può fare un'elezione per corrispondenza, come previsto dal regolamento generale.

     3. Il Presidente del Comitato direttivo rappresenta l'Organizzazione.

 

     Art. XI.

     Le modalità di funzionamento della Organizzazione sono definite dal regolamento generale e dal regolamento finanziario, che sono annessi alla presente convenzione ma non ne costituiscono parte integrante.

 

     Art. XII.

     Le lingue ufficiali dell'Organizzazione sono l'inglese e il francese.

 

     Art. XIII.

     L'Organizzazione possiede personalità giuridica. Nel territorio di ciascuno dei suoi membri essa gode, previo accordo con il Governo membro interessato, di quei privilegi ed immunità che si rendono necessari per l'esercizio delle sue funzioni e per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

 

     Art. XIV.

     Le spese necessarie per il funzionamento dell'organizzazione sono coperte da:

     (a) i contributi annui ordinari dei Governi membri secondo una scala basata sul tonnellaggio delle loro flotte:

     (b) le donazioni, lasciti, sovvenzioni e altre fonti, con l'approvazione del comitato finanziario.

 

     Art. XV.

     A qualsiasi Governo membro che sia in ritardo di due anni nel versamento dei suoi contributi saranno negati tutti i diritti e i benefici accordati ai Governi membri dalla convenzione e dai regolamenti fino a che non abbia pagato i contributi pendenti.

 

     Art. XVI.

     Il bilancio dell'organizzazione è redatto dal Comitato direttivo, esaminato dal comitato finanziario e approvato dalla Conferenza.

 

     Art. XVII.

     Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, che non sia stata risolta attraverso negoziati o con i buoni uffici del Comitato direttivo, dovrà, a richiesta di una delle parti interessate alla controversia, essere sottoposta ad un arbitro designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

 

     Art. XVIII.

     1. La presente convenzione sarà aperta a Monaco il 3 maggio 1967 e successivamente alla Legazione del Principato di Monaco in Parigi dal 1° giugno al 31 dicembre 1967, alla firma di ogni Governo che partecipi ai lavori dell'Ufficio il 3 maggio 1967.

     2. I Governi menzionati nel paragrafo 1 di cui sopra possono diventare parti alla presente Convenzione:(a) mediante firma senza riserva di ratifica o di approvazione, o(b) mediante firma con riserva di ratifica o di approvazione e mediante successivo deposito di uno strumento di ratifica o di approvazione.

     3. Gli strumenti di ratifica o di approvazione devono essere consegnati alla Legazione del Principato di Monaco a Parigi per essere depositati negli archivi del Governo del Principato di Monaco.

     4. Il Governo del Principato di Monaco informerà i Governi menzionati nel paragrafo 1 di cui sopra e il Presidente del Comitato direttivo, di ogni firma e di ogni deposito di uno strumento di ratifica o di approvazione.

 

     Art. XIX.

     1. La presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui ventotto Governi saranno diventati parti, conformemente alle disposizioni dell'articolo XVIII, paragrafo 2.

     2. Il Governo del Principato di Monaco notificherà questa data a tutti i Governi firmatari e al Presidente del Comitato direttivo.

 

     Art. XX.

     Dopo essere entrata in vigore, la presente convenzione sarà aperta all'adesione del Governo di qualsiasi Stato marittimo che ne faccia domanda al Governo del Principato di Monaco specificando il tonnellaggio delle sue flotte, e la cui ammissione sia approvata da due terzi dei Governi membri. Tale approvazione sarà notificata dal Governo del Principato di Monaco al Governo interessato. La convenzione entrerà in vigore, per quel Governo, alla data in cui esso abbia depositato gli strumenti di adesione presso il Governo del Principato di Monaco che informerà i Governi membri e il Presidente del Comitato direttivo.

 

     Art. XXI.

     1. Qualsiasi parte contraente può proporre emendamenti alla presente convenzione.

     2. Le proposte di emendamento saranno prese in esame dalla Conferenza che si pronuncerà su di esse con una maggioranza dei due terzi dei Governi membri rappresentati alla Conferenza. Allorché un emendamento proposto sia stato approvato dalla Conferenza, il Presidente del Comitato direttivo chiederà al Governo del Principato di Monaco di sottometterlo a tutte le Parti contraenti.

     3. L'emendamento entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo che le notifiche di approvazione da parte dei due terzi delle Parti contraenti siano state ricevute dal Governo del Principato di Monaco. Quest'ultimo informerà del fatto le Parti contraenti e il Presidente del Comitato direttivo, specificando la data d'entrata in vigore dell'emendamento.

 

     Art. XXII.

     1. Alla scadenza di un periodo di cinque anni dopo la sua entrata in vigore, la presente convenzione può essere denunciata da qualsiasi Parte contraente con un preavviso di almeno un anno, per mezzo di una notifica indirizzata al Governo del Principato di Monaco. La denuncia diverrà effettiva il primo gennaio successivo alla scadenza del preavviso e comporterà la rinuncia da parte del Governo interessato a tutti i diritti e benefici derivanti dalla sua qualità di membro dell'Organizzazione.

     2. Il Governo del Principato di Monaco informerà le Parti contraenti e il Presidente del Comitato direttivo di qualsiasi notifica di denuncia ricevuta.

 

     Art. XXIII.

     Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, essa sarà registrata dal Governo del Principato di Monaco presso il Segretariato delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

     In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

     Fatto a Monaco il 3 maggio 1967, in unico esemplare nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede; detto esemplare sarà depositato negli archivi del Governo del Principato di Monaco, che ne trasmetterà copie certificate a tutti i Governi firmatari ed aderenti e al Presidente del Comitato direttivo.

     (Seguono le firme)

 

Regolamento generale

 

     Art. 1.

     L'Organizzazione ha carattere consultivo. Non ha alcuna autorità sugli uffici idrografici dei Governi partecipanti alla convenzione.

 

     Art. 2.

     Le attività dell'Organizzazione sono di natura scientifica o tecnica e non comprendono argomenti riguardanti la politica internazionale.

 

Conferenza idrografica internazionale

 

     Art. 3.

     La Conferenza idrografica internazionale si riunisce in sessione ordinaria ogni cinque anni nella sede della Organizzazione alla data fissata al termine della sessione precedente.

 

     Art. 4.

     La Conferenza idrografica internazionale è preparata e organizzata dall'Ufficio.

 

     Art. 5.

     Ogni Governo membro può essere rappresentato alla Conferenza da uno o più delegati, uno dei quali dovrebbe essere preferibilmente il capo dell'ufficio idrografico nazionale. Le spese di viaggio e di soggiorno dei delegati sono a carico dei loro rispettivi Governi.

 

     Art. 6.

     Il Comitato direttivo è autorizzato ad invitare osservatori da:

     (a) Governi che non siano Parti contraenti della convenzione; uno o due osservatori ciascuno, se proposti da un Governo membro o dal Comitato direttivo e con riserva dell'approvazione di due terzi dei Governi membri.

     (b) Organizzazioni internazionali le cui attività sono connesse a quelle dell'Ufficio: uno o in caso eccezionale due osservatori ciascuna. Una lista di tali Organizzazioni sarà presentata dal Comitato direttivo ai Governi membri, così che essi possano sollevare obiezioni o proporre delle aggiunte.

     (c) Organizzazioni nazionali dei Governi membri che hanno avuto o possano avere occasione di collaborare con l'Ufficio, alle condizioni prescritte nel paragrafo precedente.

 

     Art. 7.

     Le lingue di lavoro della Conferenza sono l'inglese, il francese e lo spagnolo.

 

     Art. 8.

     (a) La Conferenza esamina le relazioni dell'Ufficio relative al lavoro da esso svolto dalla Conferenza precedente. Tali relazioni sono sottoposte dall'Ufficio ai Governi membri almeno due mesi prima della Conferenza.

     (b) Vengono designate delle commissioni al fine di esaminare le relazioni. Le conclusioni delle commissioni sono sottoposte all'apposita sessione plenaria della Conferenza.

 

     Art. 9.

     (a) Dodici mesi prima dell'apertura della Conferenza, l'Ufficio inviterà i rappresentanti dei Governi membri a sottoporre le proposte che essi desiderano discutere alla Conferenza. Queste proposte, come pure quelle presentate all'Ufficio, dovranno esser fatte conoscere a tutti i Governi membri per lo meno otto mesi prima dell'apertura della Conferenza.

     (b) Le proposte presentate oltre detta data saranno accettate solo se firmate dai rappresentanti di almeno tre Governi membri.

     (c) Possono essere presentate delle proposte anche nel corso della Conferenza. Esse devono essere firmate da tre delegazioni e sottoposte al Presidente della Conferenza; esse non possono essere discusse che dopo un minimo di ventiquattro ore dal loro annuncio ufficiale.

 

     Art. 10.

     (a) Salvo specifica diversa decisione della Conferenza idrografica internazionale ordinaria, le suddette regole di procedura vengono applicate alle sessioni straordinarie.

     (b) I delegati dei Governi alle sessioni straordinarie sono scelti, per quanto è possibile, in base alle questioni che ivi si discuteranno.

 

Commissione finanziaria

 

     Art. 11.

     (a) Nel periodo intersessionale della Conferenza, la commissione finanziaria può riunirsi in sessione straordinaria su richiesta di tre Governi o del Comitato direttivo. Il Comitato direttivo può altresì consultare la commissione finanziaria per corrispondenza.

     (b) Le date di riunione della commissione finanziaria sono stabilite dal suo presidente d'accordo con il Comitato direttivo.

     (c) Il presidente della commissione finanziaria è eletto per cinque anni dalla Conferenza.

 

     Art. 12.

     Nel corso della sessione ordinaria la commissione:

     - esamina e approva la contabilità amministrativa del periodo finanziario precedente;

     - esamina il bilancio del periodo finanziario successivo e lo sottopone alla Conferenza.

 

     Art. 13.

     Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri presenti. Ogni delegato dispone di un voto.

 

     Art. 14.

     La contabilità è verificata annualmente da un revisore esterno designato dalla commissione.

 

Ufficio idrografico internazionale

 

     Art. 15.

     In conformità con le disposizioni dell'articolo VIII della convenzione, l'Ufficio intraprende le attività scientifiche e tecniche necessarie alla realizzazione degli obiettivi dell'Organizzazione.

 

     Art. 16.

     Ogni Governo membro, per le sue relazioni con l'Ufficio, designerà un rappresentante ufficiale, preferibilmente il capo del proprio servizio idrografico.

 

     Art. 17.

     L'Ufficio si tiene in stretto contatto con gli uffici idrografici dei Governi membri. Esso può anche corrispondere con organizzazioni scientifiche affini di Governi membri, purché ne informi il rappresentante ufficiale del Governo interessato (articolo 16 più sopra). Inoltre, esso può corrispondere con organi similari di altri Governi e con organizzazioni internazionali.

 

     Art. 18.

     L'Ufficio porta a conoscenza degli uffici idrografici, o altri competenti uffici dei Governi membri, qualsiasi lavoro idrografico che abbia un carattere internazionale e quei problemi di interesse generale che possa essere utile studiare o intraprendere. L'Ufficio si adopera per la soluzione di detti problemi o per lo svolgimento di detto lavoro chiedendo la necessaria collaborazione fra i Governi membri.

 

     Art. 19.

     Per permettere all'Ufficio di realizzare i propri obiettivi, gli uffici idrografici dei Governi membri invieranno copie delle loro nuove pubblicazioni e le nuove edizioni delle loro carte, nonché lavori o documenti pubblicati da loro o da altri uffici del loro Paese, che possano interessare.

 

     Art. 20.

     L'Ufficio deve soddisfare, per quanto possibile, a tutte le richieste d'informazioni o di consigli connesse al suo lavoro, provenienti dai rappresentanti dei Governi membri. Le questioni che possono essere trattate direttamente fra due uffici idrografici nazionali non devono di norma essere sottoposte all'Ufficio.

 

     Art. 21.

     L'Ufficio deve pubblicare e diramare le pubblicazioni citate negli articoli 32 e 35, nonché qualsiasi altro documento richiesto dalla Conferenza.

 

     Art. 22.

     Nelle loro comunicazioni con l'Ufficio, i rappresentanti dei Governi membri possono servirsi di lingue diverse da quelle ufficiali dell'organizzazione, ma l'Ufficio non sarà ritenuto responsabile di qualsiasi ritardo o interpretazione erronea che possano derivarne.

 

Comitato direttivo

 

     Art. 23.

     (a) Il Comitato direttivo amministra l'Ufficio, in conformità con le disposizioni della convenzione e del suo regolamento, e con le direttive date dalla Conferenza.

     (b) Esso è responsabile dello svolgimento da parte dell'Ufficio degli incarichi scientifici e tecnici che gli vengono affidati.

 

     Art. 24.

     Nell'intervallo tra due conferenze, qualora non siano stabilite appropriate disposizioni nella convenzione o nel regolamento, il Comitato adotta quelle decisioni amministrative o tecniche che possano rendersi necessarie, con la riserva che esse siano sottoposte alla Conferenza successiva.

 

     Art. 25.

     (a) Se il Comitato ritiene che un problema debba essere sottoposto ai Governi membri per essere risolto, invierà una lettera circolare ai loro rappresentanti, in conformità con l'articolo VI (6) della convenzione, chiedendo loro di far conoscere all'Ufficio il parere dei loro rispettivi Governi.

     (b) In caso di parità di voti favorevoli o contrari, la questione deve essere deferita alla Conferenza successiva.

 

     Art. 26.

     Se le circostanze non consentono l'osservanza della procedura prescritta dal regolamento, il Comitato adotta le decisioni necessarie e ne rende immediatamente conto ai Governi membri.

 

     Art. 27.

     (a) I direttori sono eletti per un periodo di cinque anni, in conformità con gli articoli da 36 a 47.

     (b) I direttori sono rieleggibili per un secondo periodo di cinque anni.

     (c) Ogni candidato, nell'anno della sua elezione o rielezione, deve essere di età inferiore ai sessantasei anni.

     (d) Quando un direttore viene eletto per coprire una vacanza verificatasi fra due conferenze, il suo incarico avrà termine alla stessa data di quella che sarebbe stata la scadenza dell'incarico del suo predecessore se egli fosse rimasto in carica.

 

     Art. 28.

     Le funzioni del Comitato direttivo avranno termine l'ultimo giorno del terzo mese seguente a quello in cui il nuovo Comitato direttivo è stato eletto.

 

     Art. 29.

     Un direttore che, durante il suo incarico, sia stato nell'impossibilità di esercitare le sue funzioni per sei mesi consecutivi, oppure per un totale di dodici mesi non consecutivi, cesserà automaticamente dall'incarico di direttore.

 

     Art. 30.

     Ogni direttore ha la particolare responsabilità di una o più branche di lavoro dell'Ufficio, ma il Comitato delibera su tutte le questioni importanti. Se soltanto due direttori sono presenti a una riunione del Comitato e una decisione non può essere rinviata a una riunione plenaria, prevale il parere del Presidente o del Presidente facente funzione.

 

     Art. 31.

     Il personale dell'Ufficio è posto sotto il controllo del Comitato direttivo. Esso è composto di assistenti e impiegati tecnici e amministrativi. Il personale è assunto dal Comitato a seconda delle necessità.

 

Pubblicazioni

 

     Art. 32.

     All'inizio di ogni anno l'Ufficio pubblica un rapporto sulle sue attività.

 

     Art. 33.

     (a) L'Ufficio dirama un annuario che fornisce tutte le necessarie informazioni sugli uffici idrografici dei Governi membri e, nella misura in cui tali informazioni possono essere ottenute, su quelli di altri Governi.

     (b) L'annuario comprende gli indirizzi dei rappresentanti ufficiali designati in conformità con l'articolo 16, e le seguenti informazioni:

     (i) una lista dei Governi che hanno partecipato ai lavori dell'Ufficio fra la data della sua creazione e la data dall'entrata in vigore della convenzione;

     (ii) una lista dei Governi membri;

     (iii) una lista dei Governi che hanno denunciato la convenzione ai termini dell'articolo XXII;

     (iv) una tabella del tonnellaggio delle flotte dei Governi membri;

     (v) una tabella indicante le quote (finanziarie), i contributi e il numero dei voti dei Governi membri.

 

     Art. 34.

     (a) L'Ufficio emana due pubblicazioni periodiche: la Rivista idrografica internazionale e il Bollettino idrografico internazionale.

     (b) La Rivista idrografica internazionale contiene articoli sull'idrografia e scienze e tecniche connesse, nonché su tutti gli altri argomenti di interesse generale per l'organizzazione e per i vari uffici idrografici.

     (c) Il Bollettino idrografico internazionale esce più frequentemente della Rivista, e contiene argomenti di attualità e informazioni di carattere temporaneo o urgente.

     Tale pubblicazione contiene anche informazioni sul lavoro espletato o progettato dai Membri.

 

     Art. 35.

     L'Ufficio emana speciali pubblicazioni su argomenti tecnici che possano interessare gli uffici idrografici.

 

Elezioni

 

     Art. 36.

     I direttori sono eletti dalla Conferenza in base alle disposizioni degli articoli V (b), VI (10) e X (8) della convenzione. L'elezione avrà luogo a scrutinio segreto alla fine della Conferenza.

 

     Art. 37.

     (a) Per l'elezione dei direttori, ogni Governo membro dispone di due voti; quei Governi che hanno una flotta di 100.000 tonnellate o più, hanno diritto a voti supplementari assegnati in base alla seguente scala:

 

Tonnellaggio lordo

Voti supplementari

100.000

-

499.000

1

500.000

-

1.999.999

2

2.000.000

-

7.000.000

3

8.000.000

-

e oltre

4

 

     (b) Le valutazioni del tonnellaggio sono fatte in conformità con l'articolo 5 del regolamento finanziario.

 

     Art. 38.

     Ciascun Governo membro può designare uno o più candidati che possono avere la nazionalità di una qualsiasi delle Parti contraenti. Se possibile, le candidature devono pervenire all'Ufficio almeno tre mesi prima dell'inizio della Conferenza. La lista dei candidati sarà chiusa dieci giorni prima dell'inizio della Conferenza.

 

     Art. 39.

     Ogni candidato deve avere una notevole esperienza di mare e possedere un'estesa conoscenza pratica in materia di navigazione e di idrografia. In sede di elezioni, deve essere presa in considerazione soltanto la capacità tecnica e amministrativa dei candidati. Non è loro richiesto il possesso di alcun particolare rango o posizione.

 

     Art. 40.

     Ogni designazione di candidatura deve essere accompagnata da una nota indicante le qualificazioni del candidato al posto considerato. Per facilitare l'esame selettivo delle qualificazioni dei candidati, il loro stato di servizio deve essere compilato in modo uniforme come segue:

     Generalità

     1. Nome.

     2. Nazionalità.

     3. Data di nascita.

     4. Titoli e decorazioni.

     Titoli di studio e promozioni

     5. Studi (durata, compresi i titoli speciali o le specializzazioni).

     6. Lingue (conoscenza parlata e scritta).

     7. Promozioni.

     Servizio

     8. Servizio idrografico.

     (a) Servizio prestato a bordo (durata e incarichi).

     (b) Servizio a terra (durata e incarichi).

     9. Servizio non-idrografico.

     (a) Servizio prestato a bordo (durata e incarichi).

     (b) Servizio a terra (durata e incarichi).

     Attività scientifiche

     10. Pubblicazioni.

     11. Lavoro di ricerca e premi.

     12. Società scientifiche (delle quali è membro, in passato e attualmente).

     Informazioni supplementari

     (Firma del candidato e dell'autorità che inoltra la nomina).

 

     Art. 41.

     (a) I nominativi dei candidati, con il loro stato di servizio, saranno pubblicati dal Comitato direttivo non appena ricevuti.

     (b) L'Ufficio collazionerà le liste dei nomi proposti e le presenterà, insieme con gli stati di servizio, a ciascuna delegazione all'apertura della Conferenza.

 

     Art. 42.

     (a) Per esprimere i loro voti per l'elezione dei membri del Comitato direttivo, le delegazioni devono iscrivere su un numero di schede di voto, pari al numero di voti al quale ognuna di esse ha diritto, i nomi dei soli tre candidati che esse desiderano eleggere.

     (b) I tre candidati iscritti in ciascuna scheda di voto devono essere di nazionalità differente.

     (c) Tutte le schede di voto non compilate in stretta conformità con i paragrafi (a) e (b) saranno annullate.

 

     Art. 43.

     (a) I tre candidati di nazionalità differente che abbiano ottenuto il più alto numero di voti saranno considerati eletti.

     (b) Nel caso in cui due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti e si renda quindi impossibile coprire i tre posti secondo le condizioni previste al paragrafo precedente, sarà tenuto un nuovo scrutinio per stabilire la rispettiva posizione soltanto di quei candidati che hanno ottenuto un eguale numero di voti.

 

     Art. 44.

     (a) Dopo l'elezione dei tre direttori, sarà tenuto uno scrutinio separato per eleggere uno di loro Presidente del Comitato direttivo. A tal fine, le delegazioni iscriveranno sul numero di schede di voto loro assegnate il nome del direttore che desiderano eleggere Presidente.

     (b) Il numero di voti effettivamente ottenuto da ciascun direttore determinerà la priorità secondo la quale essi possono essere chiamati a sostituire il Presidente eletto.

     (c) Nel caso di parità di voti, sarà tenuto un secondo scrutinio per stabilire le posizioni rispettive dei direttori che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

 

     Art. 45.

     Al termine delle operazioni di voto, il Presidente della Conferenza inviterà i direttori neo eletti ad assumere le loro funzioni il primo giorno del quarto mese successivo a quello della loro elezione.

 

     Art. 46.

     (a) Se un posto di direttore si rende vacante durante il periodo fra due conferenze e più di due anni prima che si riunisca la successiva Conferenza, il Comitato direttivo procederà a un'elezione straordinaria per corrispondenza per coprire tale vacanza.

     (b) In questo caso, l'Ufficio invita i Governi membri a inviare una lista di candidati in conformità con gli articoli da 38 a 40. Alla recezione di tali liste, l'elezione avrà luogo con procedura strettamente analoga a quella prevista dagli articoli da 41 a 43.

     (c) Espletata la procedura sopra menzionata, il Comitato notifica immediatamente ai Governi membri il risultato dello scrutinio e invita il direttore eletto ad assumere le sue funzioni.

 

     Art. 47.

     Un direttore eletto per coprire una vacanza prenderà posto dopo i due altri direttori.

 

Regolamento finanziario

 

     Art. 1.

     L'amministrazione finanziaria dell'Ufficio è effettuata in conformità con le disposizioni degli articoli V, VII, XIV e XVI della convenzione e degli articoli da 11 a 14 del regolamento generale.

 

Bilancio ordinario

 

     Art. 2.

     (a) Il bilancio è stabilito per cinque anni e calcolato sulla base del franco oro adottato dalla convenzione monetaria internazionale del 1885; precisamente, 1 franco oro = 0,290 322 58 gr. o 0,009 334 086 5 once troy di oro puro.

     (b) L'anno finanziario dell'Ufficio coincide con quello del calendario gregoriano.

 

     Art. 3.

     Nella presentazione del bilancio non sono ammesse compensazioni fra entrate e uscite.

 

     Art. 4.

     I contributi annui dei Governi partecipanti alla convenzione devono essere basati sullo standard del franco oro, definito nell'articolo 2 e devono essere versati nei conti bancari dell'Ufficio. Tali contributi sono stabiliti dalle norme seguenti:

     ( a) Ogni Governo sottoscrive due parti di 2.000 franchi oro ciascuna:

     ( b) Quei Governi che hanno una flotta di 100.000 tonnellate lorde o più, verseranno delle parti supplementari in conformità con la seguente scala:

 

Tonnellaggio lordo

Parti supplementari (di 2.000 franchi oro ciascuna)

100.000

-

249.999

1

250.000

-

454.999

2

455.000

-

719.999

3

720.000

-

1.049.999

4

1.050.000

-

1.449.999

5

1.450.000

-

1.924.999

6

1.925.000

-

2.479.999

7

2.480.000

-

3.119.999

8

3.120.000

-

3.849.999

9

3.850.000

-

4.674.999

10

4.675.000

-

5.599.999

11

5.600.000

-

6.629.999

12

6.630.000

-

7.769.999

13

7.770.000

-

7.769.999

13

7.770.000

-

9.024.999

14

9.025.000

-

10.399.999

15

10.400.000

-

11.899.999

16

11.900.000

-

13.529.999

17

13.530.000

-

15.294.999

18

15.295.000

-

17.199.999

19

17.200.000

-

19.249.999

20

19.250.000

-

21.449.999

21

21.450.000

-

23.804.999

22

23.805.000

-

26.319.999

23

26.320.000

-

28.999.999

24

29.000.000

-

e oltre

25 (massimo)

 

     Art. 5.

     Per l'applicazione della convenzione e dei suoi regolamenti, l'ammontare del tonnellaggio dei Governi membri sarà ottenuto addizionando ai 6/7 del tonnellaggio di dislocamento delle navi da guerra, il tonnellaggio lordo di tutte le altre navi superiori alle 100 tonnellate.

 

     Art. 6.

     (a) La tabella del tonnellaggio che stabilisce i contributi dei Governi sarà aggiornata dal Comitato direttivo prima di ogni Conferenza ordinaria. Dodici mesi prima della Conferenza, l'Ufficio chiederà ai Governi di fornire l'ammontare del loro tonnellaggio calcolato alla data del 1° gennaio dell'anno precedente quello della Conferenza. Sei mesi prima della Conferenza, l'Ufficio distribuirà ai Governi una tabella revisionata dei tonnellaggi.

     (b) La tabella del tonnellaggio e quella delle quote (finanziarie), contributi e voti saranno sottoposte alla approvazione della Conferenza, ed entreranno in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della Conferenza. Salvo quanto disposto nei paragrafi (c) e (d) più sotto, dette tabelle rimarranno in vigore fino al 31 dicembre dell'anno della Conferenza successiva.

     (c) Quando un Governo desidera aderire alla convenzione, dovrà dichiarare l'ammontare del tonnellaggio delle sue flotte. Il Comitato direttivo inserirà tale ammontare nella tabella del tonnellaggio non appena l'adesione diviene effettiva.

     (d) Un Governo che desideri modificare la cifra del suo tonnellaggio quale appare nella tabella, deve dare notifica del tonnellaggio modificato almeno 6 mesi prima dell'inizio del successivo anno finanziario.

 

     Art. 7.

     Il Principato di Monaco gode di un trattamento speciale. In considerazione del fatto che fornisce gratuitamente gli stabili all'Ufficio, non paga alcun contributo ma mantiene il suo diritto di voto.

 

     Art. 8.

     Il Comitato direttivo compila il bilancio di previsione e lo invia ai Governi membri affinché possa essere esaminato da parte del comitato finanziario, almeno tre mesi prima della sessione del comitato finanziario.

 

     Art. 9.

     Il Comitato direttivo provvede all'entrata in vigore del bilancio. Salve le disposizioni dell'articolo 11, il Comitato direttivo assicura che le spese e gli impegni di spesa siano conformi alle previsioni di bilancio.

 

     Art. 10.

     Trasferimenti di credito da un capitolo a un altro richiedono l'autorizzazione del comitato finanziario.

 

     Art. 11.

     Dopo la chiusura del periodo finanziarie corrispondente a un bilancio, non può essere assunto alcun nuovo impegno finanziario riferentesi al bilancio stesso. Impegni in sospeso possono essere estinti per un ulteriore periodo di tre mesi.

 

Tesoreria - Capitale sociale

 

     Art. 12.

     Tutti i fondi dell'Ufficio sono sotto il controllo del Comitato direttivo. Nessuna spesa eccedente i 1.000 franchi oro può essere contratta senza la preventiva approvazione di uno dei membri del Comitato direttivo. Pagamenti eccedenti i 10.000 franchi oro richiedono l'approvazione preventiva dell'intero Comitato.

 

     Art. 13.

     (a) I contributi annui dei Governi al bilancio ordinario, nella misura specificata nell'articolo 4, devono essere corrisposti il 1° gennaio dell'anno finanziario corrispondente. Il versamento deve essere effettuato puntualmente.

     (b) Il tasso di scambio da applicarsi è quello vigente alla data della spedizione del contributo: tale data deve essere immediatamente notificata all'Ufficio.

 

     Art. 14.

     Un Governo che acceda alla convenzione sarà tenuto a pagare il suo contributo per quell'anno soltanto se la sua adesione entra in effetto prima del 1° luglio. Se la sua adesione entra in effetto a quella data o dopo, sarà tenuto a versare soltanto la metà del suo contributo.

 

     Art. 15.

     I contributi non versati appariranno in una tabella allegata al rapporto relativo all'amministrazione finanziaria che viene sottoposto al comitato finanziario da parte del Comitato direttivo.

 

     Art. 16.

     La sospensione dei diritti di un Governo membro in applicazione alle disposizioni dell'articolo XV della convenzione viene notificata dal Comitato direttivo al Governo interessato alla data del 1° luglio, o poco dopo, dell'anno in cui dovrebbe essere corrisposto un terzo contributo annuo. Qualsiasi Governo membro così privato dei suoi diritti di membro, rimane debitore verso l'Ufficio dei contributi relativi a due anni non versati al momento della sospensione.

 

     Art. 17.

     (a) A qualsiasi Governo membro che paghi soltanto parte dei suoi contributi vengono concessi due anni di dilazione per saldare il debito, a partire dal primo avviso dato dall'Ufficio. Al termine di tale periodo i suoi diritti e benefici di membro saranno sospesi fino a che non sarà stata versata la somma dovuta.

     (b) La sospensione dei diritti ai sensi del paragrafo (a) più sopra diverrà effettiva il 1° luglio dell'anno in cui ha termine il periodo dei due anni.

 

     Art. 18.

     Per assicurare la stabilità finanziaria dell'Ufficio, e per evitare ogni difficoltà di bilancio, l'Ufficio avrà a sua disposizione un capitale circolante, il cui ammontare corrisponde, all'inizio di ogni anno, a non meno della metà del totale dei contributi annui dei Governi membri.

 

Fondo di riserva

 

     Art. 19.

     L'Ufficio avrà a sua disposizione un fondo di riserva, il cui ammontare sarà stabilito dalla Conferenza. Tale fondo è destinato esclusivamente a mettere in grado l'organizzazione di far fronte a spese straordinarie. Sarà utilizzato soltanto in circostanze straordinarie.

 

Controllo

 

     Art. 20.

     Ogni anno il Comitato direttivo sottopone ai Governi membri un rapporto sulla gestione finanziaria relativa all'anno finanziario precedente. Al tempo stesso, il Comitato direttivo fornisce informazioni sul valore dei beni mobili e immobili dell'Organizzazione.

 

     Art. 21.

     Il revisore esterno nominato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento generale assicura che le spese siano confacenti e conformi alle direttive date dalla Conferenza e che esse siano correttamente contabilizzate. Tale revisione può essere espletata in qualsiasi momento.

 

Scioglimento

 

     Art. 22.

     In caso di scioglimento, la rimanenza dei fondi dell'organizzazione sarà diviso fra i Governi che sono ancora parti della convenzione il giorno in cui quest'ultima cessa di avere effetto. Lo ammontare dei crediti sarà diviso fra quei Governi in proporzione all'ammontare totale dei loro contributi a decorrere dal 1921. L'ammontare dei debiti sarà diviso fra quei Governi in proporzione al loro ultimo contributo annuo.


[1]  Per la determinazione del contributo annuo di cui alla presente legge per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, vedi l'art. 1 della legge 6 novembre 2002, n. 267.