§ 94.1.403 - Legge 4 ottobre 1966, n. 907.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Banca Asiatica di Sviluppo adottato a Manila il 4 dicembre 1965.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:04/10/1966
Numero:907


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce la Banca Asiatica di Sviluppo, adottato a Manila il 4 dicembre 1965
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 65 dell'Accordo [...]
Art. 3.      La quota della partecipazione italiana al capitale della Banca Asiatica di Sviluppo, indicata nell'Annesso A dell'Accordo, parte B, è elevata a 20 milioni di dollari [...]
Art. 4.      Al fine di effettuare i versamenti relativi alla quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca Asiatica, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad [...]
Art. 5.      In corrispondenza di ciascun versamento effettuato alla Banca Asiatica da parte dell'Ufficio Italiano dei Cambi, il Ministro per il tesoro è autorizzato a rilasciare [...]
Art. 6.      Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro e l'Ufficio Italiano dei Cambi si provvederà mediante convenzione da [...]
Art. 7.      All'onere relativo al pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 5, valutato per l'anno finanziario 1966 in lire 6.250.000, si farà fronte con un'aliquota [...]
Art. 8.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in ciascun esercizio, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 94.1.403 - Legge 4 ottobre 1966, n. 907.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Banca Asiatica di Sviluppo adottato a Manila il 4 dicembre 1965.

(G.U. 7 novembre 1966, n. 276, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce la Banca Asiatica di Sviluppo, adottato a Manila il 4 dicembre 1965.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 65 dell'Accordo stesso.

 

          Art. 3.

     La quota della partecipazione italiana al capitale della Banca Asiatica di Sviluppo, indicata nell'Annesso A dell'Accordo, parte B, è elevata a 20 milioni di dollari U.S.A [1] .

 

          Art. 4.

     Al fine di effettuare i versamenti relativi alla quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca Asiatica, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

 

          Art. 5.

     In corrispondenza di ciascun versamento effettuato alla Banca Asiatica da parte dell'Ufficio Italiano dei Cambi, il Ministro per il tesoro è autorizzato a rilasciare all'Istituto speciali certificati di credito, fino alla concorrenza del contro valore in lire italiane del predetto importo complessivo di 20 milioni di dollari U.S.A.

     Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.

     Ai certificati medesimi, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie di cui agli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

     Tali certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

     Il Ministro per il tesoro determinerà con proprio decreto i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

     Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse dell'1 per cento annuo sulle somme versate dall'Ufficio Italiano dei Cambi alla Banca Asiatica, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Istituto stesso e quella della emissione dei relativi certificati.

 

          Art. 6.

     Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro e l'Ufficio Italiano dei Cambi si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con il menzionato Istituto finanziario italiano.

 

          Art. 7.

     All'onere relativo al pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 5, valutato per l'anno finanziario 1966 in lire 6.250.000, si farà fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane fresche.

 

          Art. 8.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in ciascun esercizio, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     (Omissis)


[1]  Per una modifica della quota della partecipazione italiana, vedi, da ultimo l'art. 1 della L. 9 maggio 1988, n. 166.