§ 94.1.402 - Legge 4 ottobre 1966, n. 876.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:04/10/1966
Numero:876


Sommario
Art 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. 10 della Convenzione [...]


§ 94.1.402 - Legge 4 ottobre 1966, n. 876.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963.

(G.U. 31 ottobre 1966, n. 272)

 

 

     Art 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. 10 della Convenzione stessa.