§ 94.1.274 - Legge 23 marzo 1958, n. 338.
Ratifica ed esecuzione dalla Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:23/03/1958
Numero:338


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 14 della Convenzione [...]


§ 94.1.274 - Legge 23 marzo 1958, n. 338.

Ratifica ed esecuzione dalla Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956.

(G.U. 17 aprile 1958, n. 93)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 14 della Convenzione stessa.

 

     Convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger

     (Omissis)