| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
| Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
| Data: | 23/03/1958 |
| Numero: | 338 |
| Sommario |
| Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il [...] |
| Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 14 della Convenzione [...] |
§ 94.1.274 - Legge 23 marzo 1958, n. 338.
Ratifica ed esecuzione dalla Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956.
(G.U. 17 aprile 1958, n. 93)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 14 della Convenzione stessa.
Convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger
(Omissis)