Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 30/11/1955 |
Numero: | 1335 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, [...] |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 94.1.226 - Legge 30 novembre 1955, n. 1335.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951.
(G.U. 10 gennaio 1956, n. 7)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.