Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 09/03/1955 |
Numero: | 286 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa al servizio militare, firmata a Roma il 28 dicembre 1953 |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore |
§ 94.1.217 - Legge 9 marzo 1955, n. 286. [1]
Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa al servizio militare, firmata a Roma il 28 dicembre 1953.
(G.U. 26 aprile 1955, n. 95)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa al servizio militare, firmata a Roma il 28 dicembre 1953.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del