Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 15/12/1954 |
Numero: | 1322 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 94.1.212 - Legge 15 dicembre 1954, n. 1322.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali: a) Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934; b) Accordo dl Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934.
(G.U. 4 febbraio 1955, n. 28)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali:
a) Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934;
b) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934.
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.