§ 94.1.191 - Legge 31 ottobre 1952, n. 1976.
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:31/10/1952
Numero:1976


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951
Art. 2.      Piena e intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore
Art. 3.      All'onere derivante dall'esecuzione delle Convenzioni suddette, valutato per l'esercizio 1951-52 in lire 6.000.000, si farà fronte con riduzione di pari importo dello [...]


§ 94.1.191 - Legge 31 ottobre 1952, n. 1976.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea.

(G.U. 15 dicembre 1952, n. 290, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951:

     Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso;

     Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi;

     Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso;

     Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea.

 

          Art. 2.

     Piena e intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'esecuzione delle Convenzioni suddette, valutato per l'esercizio 1951-52 in lire 6.000.000, si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 233 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il detto esercizio.

     Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.