Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 02/08/1952 |
Numero: | 1305 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore |
§ 94.1.188 - Legge 2 agosto 1952, n. 1305.
Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro.
(G.U. 17 ottobre 1952, n. 242, S.O.)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali del lavoro:
1) Convenzione n. 3 concernente l'impiego delle donne prima e dopo il parto - Washington, 29 novembre 1919.
2) Convenzione n. 13 concernente l'impiego della biacca nella pittura - Ginevra, 19 novembre 1921.
3) Convenzione n. 39 concernente l'assicurazione obbligatoria sulla vita dei salariati di imprese industriali e commerciali, delle professioni libere, nonché dei lavoratori a domicilio e del personale addetto ai lavori domestici - Ginevra, 29 giugno 1933.
4) Convenzione n. 40 concernente l'assicurazione obbligatoria sulla vita dei salariati delle imprese agricole - Ginevra, 29 giugno 1933.
5) Convenzione n. 42 concernente il risarcimento delle malattie professionali - Ginevra, 21 giugno 1934.
6) Convenzione n. 44 sulla disoccupazione involontaria - Ginevra, 23 giugno 1934.
7) Convenzione n. 45 concernente l'impiego delle donne nei lavori sotterranei nelle miniere di ogni categoria - Ginevra, 21 giugno 1935,
8) Convenzione n. 48 concernente la creazione di un regime internazionale di conservazione del diritto delle assicurazioni invalidità, vecchiaia e morte - Ginevra, 22 giugno 1935.
9) Convenzione n. 52 concernente le ferie annuali pagate - Ginevra, 24 giugno 1936.
10) Convenzione n. 53 concernente il minimo di capacità professionale dei capitani e degli ufficiali della Marina Mercantile - Ginevra, 24 ottobre 1936.
11) Convenzione n. 55 concernente le obbligazioni dell'armatore in caso di malattia, di infortunio e di morte di marittimi - Ginevra, 24 ottobre 1936.
12) Convenzione n. 58 che fissa l'età minima di ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo - Ginevra, 24 ottobre 1936.
13) Convenzione n. 59 che fissa l'età minima di ammissione dei fanciulli ai lavori industriali - Ginevra, 22 giugno 1937.
14) Convenzione n. 60 concernente l'età di ammissione dei fanciulli ai lavori non industriali - Ginevra, 22 giugno 1937.
15) Convenzione n. 68 concernente l'alimentazione ed il servizio di mensa a bordo delle navi - Seattle, 27 giugno 1946.
16) Convenzione n. 69 concernente il diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo - Seattle, 27 giugno 1946.
17) Convenzione n. 73 concernente l'esame medico dei marittimi - Seattle, 29 giugno 1946.
18) Convenzione n. 77 concernente l'esame medico di idoneità all'impiego nelle industrie dei fanciulli e degli adolescenti - Montreal, 1° novembre 1946.
19) Convenzione n. 78 concernente l'esame medico di idoneità all'impiego nei lavori non industriali dei fanciulli e degli adolescenti Montreal, 1° novembre 1946.
20) Convenzione n. 79 concernente la limitazione del lavoro notturno dei fanciulli e degli adolescenti nei lavori non industriali - Montreal, 1° novembre 1946.
21) Convenzione n. 81 concernente l'ispezione del lavoro nell'industria ed il commercio - Ginevra, 11 luglio 1947.
22) Convenzione n. 89 concernente il lavoro notturno delle donne occupate nell'industria - San Francisco, 9 luglio 1948.
23) Convenzione n. 90 concernente il lavoro notturno dei fanciulli nell'industria - San Francisco, 10 luglio 1948.
24) Convenzione n. 94 concernente le clausole nei contratti stipulati da una Autorità pubblica - Ginevra, 29 giugno 1949.
25) Convenzione n. 95 concernente la protezione del salario - Ginevra, 1° luglio 1949.
26) Convenzione n. 96 concernente gli uffici di collocamento a pagamento - Ginevra, 1° luglio 1949.
27) Convenzione n. 97 concernente i lavoratori migranti - Ginevra, 1° luglio 1949.
Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 1986, n. 210, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui da esecuzione all'art. 3 della Convenzione O.I.