§ 94.1.188 - Legge 2 agosto 1952, n. 1305.
Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:02/08/1952
Numero:1305


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore


§ 94.1.188 - Legge 2 agosto 1952, n. 1305.

Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro.

(G.U. 17 ottobre 1952, n. 242, S.O.)

 

 

     Art. 1. [1]

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali del lavoro:

     1) Convenzione n. 3 concernente l'impiego delle donne prima e dopo il parto - Washington, 29 novembre 1919.

     2) Convenzione n. 13 concernente l'impiego della biacca nella pittura - Ginevra, 19 novembre 1921.

     3) Convenzione n. 39 concernente l'assicurazione obbligatoria sulla vita dei salariati di imprese industriali e commerciali, delle professioni libere, nonché dei lavoratori a domicilio e del personale addetto ai lavori domestici - Ginevra, 29 giugno 1933.

     4) Convenzione n. 40 concernente l'assicurazione obbligatoria sulla vita dei salariati delle imprese agricole - Ginevra, 29 giugno 1933.

     5) Convenzione n. 42 concernente il risarcimento delle malattie professionali - Ginevra, 21 giugno 1934.

     6) Convenzione n. 44 sulla disoccupazione involontaria - Ginevra, 23 giugno 1934.

     7) Convenzione n. 45 concernente l'impiego delle donne nei lavori sotterranei nelle miniere di ogni categoria - Ginevra, 21 giugno 1935,

     8) Convenzione n. 48 concernente la creazione di un regime internazionale di conservazione del diritto delle assicurazioni invalidità, vecchiaia e morte - Ginevra, 22 giugno 1935.

     9) Convenzione n. 52 concernente le ferie annuali pagate - Ginevra, 24 giugno 1936.

     10) Convenzione n. 53 concernente il minimo di capacità professionale dei capitani e degli ufficiali della Marina Mercantile - Ginevra, 24 ottobre 1936.

     11) Convenzione n. 55 concernente le obbligazioni dell'armatore in caso di malattia, di infortunio e di morte di marittimi - Ginevra, 24 ottobre 1936.

     12) Convenzione n. 58 che fissa l'età minima di ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo - Ginevra, 24 ottobre 1936.

     13) Convenzione n. 59 che fissa l'età minima di ammissione dei fanciulli ai lavori industriali - Ginevra, 22 giugno 1937.

     14) Convenzione n. 60 concernente l'età di ammissione dei fanciulli ai lavori non industriali - Ginevra, 22 giugno 1937.

     15) Convenzione n. 68 concernente l'alimentazione ed il servizio di mensa a bordo delle navi - Seattle, 27 giugno 1946.

     16) Convenzione n. 69 concernente il diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo - Seattle, 27 giugno 1946.

     17) Convenzione n. 73 concernente l'esame medico dei marittimi - Seattle, 29 giugno 1946.

     18) Convenzione n. 77 concernente l'esame medico di idoneità all'impiego nelle industrie dei fanciulli e degli adolescenti - Montreal, 1° novembre 1946.

     19) Convenzione n. 78 concernente l'esame medico di idoneità all'impiego nei lavori non industriali dei fanciulli e degli adolescenti Montreal, 1° novembre 1946.

     20) Convenzione n. 79 concernente la limitazione del lavoro notturno dei fanciulli e degli adolescenti nei lavori non industriali - Montreal, 1° novembre 1946.

     21) Convenzione n. 81 concernente l'ispezione del lavoro nell'industria ed il commercio - Ginevra, 11 luglio 1947.

     22) Convenzione n. 89 concernente il lavoro notturno delle donne occupate nell'industria - San Francisco, 9 luglio 1948.

     23) Convenzione n. 90 concernente il lavoro notturno dei fanciulli nell'industria - San Francisco, 10 luglio 1948.

     24) Convenzione n. 94 concernente le clausole nei contratti stipulati da una Autorità pubblica - Ginevra, 29 giugno 1949.

     25) Convenzione n. 95 concernente la protezione del salario - Ginevra, 1° luglio 1949.

     26) Convenzione n. 96 concernente gli uffici di collocamento a pagamento - Ginevra, 1° luglio 1949.

     27) Convenzione n. 97 concernente i lavoratori migranti - Ginevra, 1° luglio 1949.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

 


[1]  La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 1986, n. 210, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui da esecuzione all'art. 3 della Convenzione O.I.L. 9 luglio 1948, n. 89 - San Francisco - limitatamente al divieto di impiegare, durante la notte, le donne, senza distinzione di età, in tutte le aziende industriali private e nelle relative dipendenze.