§ 94.1.176 - Legge 25 giugno 1952, n. 766.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: a) Trattato che istituisce la Comunità europea del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:25/06/1952
Numero:766


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 94.1.176 - Legge 25 giugno 1952, n. 766.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: a) Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; b) Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; c) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie.

(G.U. 12 luglio 1952, n. 160, S.O.).

 

Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951:

     a) Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

     b) Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità;

     c) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia;

     d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;

     e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.