| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
| Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
| Data: | 25/06/1952 |
| Numero: | 766 |
| Sommario |
| Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951 |
| Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore |
| Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 94.1.176 - Legge 25 giugno 1952, n. 766.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: a) Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; b) Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; c) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie.
(G.U. 12 luglio 1952, n. 160, S.O.).
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951:
a) Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;
b) Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità;
c) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia;
d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie.
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.