Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 05/12/1949 |
Numero: | 1163 |
Sommario |
Art. 1. La spesa di L. 3.500.000.000 autorizzata dall'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149, concernente modificazione all'art. 2 della legge 13 novembre 1947, [...] |
Art. 2. La maggiore spesa di L. 1.300.000.000, autorizzata dal precedente art. 1, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (servizi per la [...] |
§ 94.1.97 - Legge 5 dicembre 1949, n. 1163.
Elevazione del limite di spesa previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149, recante modificazioni all'art. 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note, effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il recupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane.
(G.U. 31 marzo 1950, n. 76)
La spesa di L. 3.500.000.000 autorizzata dall'art. 1 del
La maggiore spesa di L. 1.300.000.000, autorizzata dal precedente art. 1, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (servizi per la Marina), per l'esercizio finanziario 1948-49.
Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge e ammontante a L. 1.300.000.000, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste dalla
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.