Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 06/03/1946 |
Numero: | 296 |
Sommario |
Art. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato italo-sammarinese del 31 marzo 1939, stipulata in Roma il 16 luglio [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'Accordo anzidetto |
§ 94.1.29 - D.Lgs.Lgt. 6 marzo 1946, n. 296.
Approvazione dell'accordo aggiuntivo alla convenzione Italo-sammarinese del 31 marzo 1939, stipulata in Roma il 16 luglio 1945.
(G.U. 17 maggio 1946, n. 114)
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato italo-sammarinese del 31 marzo 1939, stipulata in Roma il 16 luglio 1945 per la revisione e l'adeguamento del canone corrisposto alla Repubblica di San Marino in base all'art. 52 della Convenzione medesima.
Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'Accordo anzidetto.
Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino.
"In corrispettivo delle rinunce fatte dal Governo della Repubblica negli articoli 44, primo comma, 45, primo comma e 47, il Governo stesso riceverà dal Governo Italiano otto milioni per il 1943, dodici milioni per il 1944 e quindici milioni di lire annue dal 1945 in poi, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, ivi comprese quelle di bollo e di quietanza".
Il presente Accordo sarà ratificato. Esso entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma al più presto possibile.
In fede di che i Plenipotenziari italiano e sammarinese hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, il 16 luglio 1945.