Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 23/06/1932 |
Numero: | 817 |
Sommario |
Art. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo addizionale al trattato di commercio italo-ungherese del 4 luglio 1928, Accordo stipulato a Roma, tra l'Italia e [...] |
Art. 2. Il presente decreto, che entrerà in vigore nei termini e alle condizioni previste nell'ultima parte dell'Accordo di cui all'articolo precedente, sarà convertito in legge |
§ 94.1.18 - R.D.L. 23 giugno 1932, n. 817 [1] .
Esecuzione dell'accordo addizionale (Avenant) al trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928, accordo stipulato a Roma tra l'Italia e l'Ungheria il 23 giugno 1932.
(G.U. 19 luglio 1932, n. 165)
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo addizionale al trattato di commercio italo-ungherese del 4 luglio 1928, Accordo stipulato a Roma, tra l'Italia e l'Ungheria, il 23 giugno 1932.
Il presente decreto, che entrerà in vigore nei termini e alle condizioni previste nell'ultima parte dell'Accordo di cui all'articolo precedente, sarà convertito in legge.
Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.
[1] Converto in legge dalla