§ 94.1.18 - R.D.L. 23 giugno 1932, n. 817 .
Esecuzione dell'accordo addizionale (Avenant) al trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928, accordo stipulato a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:23/06/1932
Numero:817


Sommario
Art. 1.      Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo addizionale al trattato di commercio italo-ungherese del 4 luglio 1928, Accordo stipulato a Roma, tra l'Italia e [...]
Art. 2.      Il presente decreto, che entrerà in vigore nei termini e alle condizioni previste nell'ultima parte dell'Accordo di cui all'articolo precedente, sarà convertito in legge


§ 94.1.18 - R.D.L. 23 giugno 1932, n. 817 [1] .

Esecuzione dell'accordo addizionale (Avenant) al trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928, accordo stipulato a Roma tra l'Italia e l'Ungheria il 23 giugno 1932.

(G.U. 19 luglio 1932, n. 165)

 

 

     Art. 1.

     Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo addizionale al trattato di commercio italo-ungherese del 4 luglio 1928, Accordo stipulato a Roma, tra l'Italia e l'Ungheria, il 23 giugno 1932.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto, che entrerà in vigore nei termini e alle condizioni previste nell'ultima parte dell'Accordo di cui all'articolo precedente, sarà convertito in legge.

     Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

 


[1]  Converto in legge dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1944.