Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.17 veicoli |
Data: | 10/07/2003 |
Numero: | 238 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. Disposizioni particolari in materia di omologazione |
Art. 3. Disposizioni particolari in materia di documentazione |
Art. 4. Prescrizioni tecniche per l'omologazione |
Art. 5. Riconoscimento di omologazioni equivalenti |
Art. 6. Disposizioni transitorie |
Art. 7. Allegati |
Art. 8. Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277 |
§ 93.17.28b - D.M. 10 luglio 2003, n. 238.
Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei filoveicoli per il trasporto di persone.
(G.U. 28 agosto 2003, n. 199)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il
Visto, in particolare, l'articolo 55 del
Visto inoltre l'articolo 75, comma 3, del
Visto il
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui è stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche»;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/14/CE che adegua al progresso tecnico la
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della
Vista la
Considerata la necessità di armonizzare le vigenti procedure di omologazione con il quadro normativo comunitario;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, le procedure di omologazione dei filoveicoli per trasporto di persone, di cui all'articolo 55 del
Art. 2. Disposizioni particolari in materia di omologazione
1. Ai filoveicoli per trasporto di persone, prodotti in serie, si applica l'omologazione prevista dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001.
2. All'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, dopo le parole «macchine agricole ed operatrici» sono aggiunte le parole «e filoveicoli».
3. Dopo l'allegato «I/b» del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001 è inserito l'allegato «I/c», conformemente all'allegato A al presente regolamento.
Art. 3. Disposizioni particolari in materia di documentazione
1. La richiesta di omologazione è accompagnata, oltre che dalla documentazione prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, dalla documentazione di cui all'allegato B al presente regolamento.
Art. 4. Prescrizioni tecniche per l'omologazione
1. Le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei filoveicoli di cui all'articolo 1 sono:
a) quelle previste dalle direttive comunitarie inerenti ai veicoli a motore delle categorie M2 ed M3 di cui all'allegato C, parte I, e dalle loro successive modificazioni ed integrazioni, ovvero dai regolamenti internazionali adottati in sede ECE-ONU ad esse equivalenti;
b) quelle previste per i veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere b) e l) del
c) quelle previste dai decreti di cui all'allegato C, parte II;
d) quelle di cui all'allegato C, parte III, dirette alla verifica della sicurezza degli impianti elettrici di trazione.
2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano anche in sede di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dei filoveicoli per trasporto di persone, non costruiti in serie.
Art. 5. Riconoscimento di omologazioni equivalenti
1. Su richiesta del costruttore possono essere applicate norme in vigore in altri Stati membri dell'Unione europea, o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, subordinatamente al riconoscimento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative alla verifica dei sistemi, componenti ed entità tecniche costituenti i filoveicoli stessi.
Art. 6. Disposizioni transitorie
1. Restano salve le omologazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed è consentita, nei limiti del disposto del comma 3, l'estensione delle medesime omologazioni in conformità alle norme in base alle quali sono state rilasciate.
2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è vietato rilasciare l'omologazione di nuovi tipi di veicoli se non sono rispettate le prescrizioni stabilite dal regolamento medesimo.
3. Decorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la validità delle omologazioni, rilasciate non in conformità con le prescrizioni del regolamento medesimo, cessa ai fini della immissione in circolazione dei veicoli nuovi.
Art. 7. Allegati
1. Gli allegati:
A - Elementi essenziali per filoveicoli per trasporto persone;
B - Scheda informativa per l'omologazione dei filoveicoli per trasporto persone;
C - Elenco delle prove per la verifica della sicurezza degli impianti elettrici di trazione,
costituiscono parte integrante del presente regolamento.
Art. 8. Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277
1. Dopo l'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, è inserito il seguente:
«11-bis. Le modifiche agli allegati al presente regolamento sono apportate con decreto, di natura non normativa, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
Allegato A - (articoli 2, comma 3, e 7)
(Allegato I/c al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001) - Allegato I/c - Elementi essenziali per filoveicoli per trasporto persone
1) Elementi la cui modifica comporta una nuova omologazione:
gli elementi di cui al punto 1) dell'allegato 1/a;
2) Elementi la cui modifica comporta una estensione di omologazione:
gli elementi di cui al punto 2) dell'allegato 1/a;
sistema di captazione per l'alimentazione;
principio di funzionamento del motopropulsore elettrico (motore a c.c. motore a c.a. asincrono, sincrono ecc. ...);
sistema di gestione del motopropulsore elettrico.
Allegato B - (articoli 3 e 7)
(Scheda informativa per l'omologazione dei filoveicoli per trasporto persone)
1. La scheda informativa per l'omologazione dei filoveicoli per trasporto di persone è quella di cui all'allegato III al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, come da ultimo sostituito dall'allegato III al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, recante «recepimento della
a) il punto 2. «Masse e dimensioni» è integrato dai seguenti elementi:
Lunghezza con e senza aste abbassate: ....;
Altezza in ordine di marcia con aste abbassate (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): ....;
b) gli elementi di cui al punto 3.3 «Motore elettrico» sono sostituiti dai seguenti:
Costruttore del motore elettrico :....;
Codice motore del costruttore: ....;
Motore/i elettrico/i: ....;
Tipo (avvolgimento, eccitazione): ....;
Massima potenza oraria: ..... kW;
Tensione nominale: ............... V
Corrente nominale: ............... A
Frequenza nominale: ............ Hz;
c) sono aggiunti i seguenti elementi:
Velocità massima di esercizio in linea (anche con marcia autonoma): ....;
Batterie per circuiti ausiliari:....;
Massa:............... kg;
Capacità: ........... A/h;
Posizione: ....;
Tensione nominale del circuito: .... V, con terminale positivo/negativo a massa si/no.
Sorgente di energia per marcia autonoma:....;
Massa: ................ kg;
Capacità: ............ A/h;
Posizione: ....;
Tensione nominale del circuito:.... V
Tensione d'ingresso al convertitore per motore elettrico: ....;
Generatore: ....;
Potenza nominale continuativa: ....;
Tensione massima: ....;
Tensione nominale di alimentazione da linea di contatto: ....;
Descrizione sistema di captazione della corrente: ....;
Descrizione del circuito elettronico di potenza: ....;
Rilevatore di dispersione: ....;
Descrizione isolamento impianto elettrico: ....;
Posizione del motore/i:....;
Caratteristiche generali dell'equipaggiamento elettrico, con particolare riferimento al tipo di azionamento, agli organi di captazione di corrente, al circuito di potenza, ai sistemi di frenatura elettrica (se presenti): ....;
Caratteristiche e dimensionamento del sistema di protezione del circuito di potenza: ....;
Caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature per la marcia autonoma (se presenti), con particolare riferimento al gruppo motogeneratore, motore endotermico, sistema di funzionamento con accumulatori elettrici: ....;
Diagramma di trazione con veicolo a vuoto ed a carico utile massimo, sia con alimentazione da linea di contatto che in marcia autonoma (se presente): ....;
Massima pendenza superabile con veicolo a pieno carico con partenza da fermo, sia con alimentazione da linea di contatto che in marcia autonoma (se presente): ....;
Caratteristiche del rivelatore di dispersione: ....;
Sistema d'isolamento per i circuiti alimentati a tensione di rete (banda III, banda II e banda I): ....;
Sistema d'isolamento del veicolo (porte, gradini, mancorrenti, rampe, pedane, ecc...): ....;
Schemi elettrici dei circuiti di alimentazione del motore: .....
----
Allegato C - (articoli 4, comma 1, e 7)
(Prescrizioni per l'omologazione dei filoveicoli per trasporto persone)
Parte 1 - Direttive comunitarie inerenti ai veicoli a motore delle categorie M2 ed M3 e successive modificazioni ed integrazioni
|
OGGETTO |
NUMERO DELLA DIRETTIVA BASE |
APPLICAZIONE |
1. |
LIVELLO SONORO |
70/157/CEE |
RICORRE vd. NOTA “A” |
2. |
EMISSIONI |
70/220/CEE |
RICORRE vd. NOTA “B” |
3. |
SERBATOI COMBUSTIBILE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE POSTERIORI |
70/221/CEE |
RICORRE |
4. |
ALLOGGIAMENTO TARGHE POSTERIORI DI IMMATRICOLAZIONE |
70/222/CEE |
NON RICORRE |
5. |
DISPOSITIVI DI STERZO |
70/311/CEE |
RICORRE vd. NOTA “C” |
6. |
SERRATURE E CERNIERE DELLE PORTE |
70/387/CEE |
NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3 |
7. |
SEGNALATORE ACUSTICO |
70/388/CEE |
RICORRE |
8. |
CAMPO DI VISIBILITA' POSTERIORE |
71/127/CEE |
RICORRE |
9. |
FRENATURA |
71/320/CEE |
RICORRE vd. NOTA “D” |
10. |
SOPPRESSIONE PERTURBAZIONI RADIOELETTRICHE |
72/245/CEE |
RICORRE |
11. |
EMISSIONI MOTORI DIESEL |
72/306/CEE |
RICORRE vd. NOTA “B” |
12. |
FINITURE INTERNE |
74/60/CEE |
NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3 |
13. |
ANTIFURTO |
74/61/CEE |
NON RICORRE |
14. |
PROTEZIONE DELLO STERZO |
74/297/CEE |
NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3 |
15. |
RESISTENZA DEI SEDILI |
74/408/CEE |
RICORRE |
16. |
SPORGENZE ESTERNE |
74/483/CEE |
NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3 |
17. |
RETROMARCIA E TACHIMETRO |
75/443/CEE |
RICORRE |
18. |
TARGHETTE REGOLAMENTARI |
76/114/CEE |
RICORRE |
19. |
ANCORAGGI DELLE CINTURE DI SICUREZZA |
76/115/CEE |
RICORRE |
20. |
DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA |
76/756/CEE |
RICORRE |
21. |
CATADIOTTRI |
76/757/CEE |
RICORRE |
22. |
LUCI DI INGOMBRO, POSIZIONE ANT., POSIZIONE POST., ARRESTO, MARCIA DIURNA, POSIZIONE LATERALI |
76/758/CEE |
RICORRE |
23. |
INDICATORI DI DIREZIONE |
76/759/CEE |
RICORRE |
24. |
DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE DELLA TARGA DI IMMATRICOLAZIONE |
76/760/CEE |
NON RICORRE |
25. |
PROIETTORI (COMPRESE LE LAMPADE) |
76/761/CEE |
RICORRE |
26. |
PROIETTORI FENDINEBBIA ANTERIORI |
76/762/CEE |
RICORRE |
27. |
DISPOSITIVI DI RIMORCHIO |
77/389/CEE |
RICORRE |
28. |
LUCI POSTERIORI PER NEBBIA |
77/538/CEE |
RICORRE |
29. |
PROIETTORI DI RETROMARCIA |
77/539/CEE |
RICORRE |
30. |
LUCI DI STAZIONAMENTO |
77/540/CEE |
RICORRE |
31. |
CINTURE DI SICUREZZA |
77/541/CEE |
RICORRE |
32. |
CAMPO DI VISIBILITA' |
77/649/CEE |
NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3 |
33. |
IDENTIFICAZIONE DEI COMANDI |
78/316/CEE |
RICORRE |
34. |
SBRINAMENTO/DISAPPANAMENTO |
78/317/CEE |
NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3 |
35. |
LAVACRISTALLI/TERGICRISTALLI |
78/318/CEE |
NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3 |
36. |
RISCALDAMENTO |
78/548/CEE |
NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3 |
37. |
PARAFANGHI DELLE RUOTE |
78/549/CEE |
NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3 |
38. |
POGGIATESTA |
78/932/CEE |
NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3 |
39. |
EMISSIONI DI CO2/ CONSUMO DI COMBUSTIBILE |
80/1268/CEE |
NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3 |
40. |
POTENZA DEI MOTORI |
80/1269/CEE |
RICORRE vd. NOTA “E” |
41. |
EMISSIONI MOTORI DIESEL |
88/77/CEE |
RICORRE vd. NOTA “B” |
42. |
PROTEZIONE LATERALE |
89/297/CEE |
NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3 |
43. |
DISPOSITIVI ANTISPRUZZI |
91/226/CEE |
NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3 |
44. |
MASSE E DIMENSIONI (AUTOVETTURE) |
92/21/CEE |
NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3 |
45. |
VETRI DI SICUREZZA |
92/22/CEE |
RICORRE |
46. |
PNEUMATICI |
92/23/CEE |
RICORRE |
47. |
LIMITATORI DI VELOCITA' |
92/24/CEE |
NON RICORRE |
48. |
MASSE E DIMENSIONI (DIVERSI DAI VEICOLI DI CUI AL PUNTO 44) |
97/27/CE |
RICORRE |
49. |
SPORGENZE ESTERNE DELLE CABINE |
92/114/CEE |
NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3 |
50. |
DISPOSITIVI DI ATTACCO |
94/20/CE |
RICORRE |
51. |
INFIAMMABILITA' |
95/28/CE |
RICORRE SOLO PER VEICOLI catg. M3 |
52. |
AUTOBUS |
2001/85/CE |
IN FASE DI RECEPIMENTO |
53. |
URTO FRONTALE |
96/79/CE |
NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3 |
54. |
URTO LATERALE |
96/27/CE |
NON RIGUARDA LA CATEGORIA M2 E M3 |
«A» Filoveicolo alimentato da linea di contatto.
Applicazione dell'allegato I alla
punto 5.2.2 - Livello sonoro del veicolo in movimento: si applica con il filoveicolo collegato alla linea di contatto;
punto 5.2.2.3.1 - Terreno di prova: nell'ipotesi che non sia possibile reperire un tratto di linea filoviaria con le caratteristiche di pavimentazione previste dalla direttiva, le prove possono essere eseguite su una pavimentazione non conforme alle specifiche dell'allegato IV alla direttiva stessa;
punto 5.2.3 - Livello sonoro del veicolo fermo: non ricorre.
Filoveicolo dotato anche di motore endotermico.
Le verifiche e prove devono essere effettuate conformemente alle prescrizioni della
«B» Ricorre in presenza di motore endotermico in quanto applicabile alla categoria di appartenenza.
«C» Ad integrazione delle verifiche e prove previste deve essere verificato che, in qualsiasi condizione di alimentazione e di fase del moto, ci sia un funzionamento regolare e continuativo del servosterzo.
«D» Ad integrazione delle verifiche e prove previste deve essere verificato che in qualsiasi condizione di alimentazione e di fase del moto, ci sia un funzionamento regolare del compressore dell'impianto pneumatico.
«E» Non ricorre per i motori elettrici.
Parte 2 - Decreti ministeriali inerenti alle caratteristiche costruttive degli autobus, in quanto applicabili ai filoveicoli tenuto conto della specificità degli stessi:
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 aprile 1987, n. 194 (in Gazzetta Ufficiale, 20 maggio 1987, n. 115);
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 1° giugno 2001 (in Gazzetta Ufficiale, 30 giugno 2001, n. 150).
Parte 3 - Elenco delle prove per la verifica della sicurezza degli impianti elettrici di trazione.
1. Verifica dei requisiti di sicurezza nel rispetto della norma CEI 9-4 per filoveicoli e, se ricorre il caso, della norma CEI 69-1.
2. Verifica delle caratteristiche del sistema di captazione della corrente, nel rispetto della norma CEI 9-49 ovvero CEI 9-45.
3. Verifica della presenza di un dispositivo d'emergenza ad inserimento e a riarmo manuale.
Il dispositivo d'emergenza deve consentire, con una unica manovra da parte dell'autista dal posto di guida:
a) l'interruzione rapida del comando di trazione, mediante apertura dell'interruttore di linea su entrambe le polarità;
b) l'interruzione dell'alimentazione elettrica dell'impianto di tensione nominale di banda I, ad eccezione dei comandi delle porte, di eventuali apparecchiature per teletrasmissioni, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;
c) l'abbassamento delle aste di presa corrente, se a comando automatico, a veicolo fermo;
d) l'accensione della segnalazione di pericolo di veicolo fermo;
e) l'accensione di eventuali luci interne di emergenza;
f) la permanenza dell'alimentazione elettrica dei dispositivi di movimentazione di rampe, pedane elevatrici e simili per agevolare l'uscita di persone a ridotta capacità motoria.
4. Verifica della presenza di spie ed indicatori di tensione di linea, di marcia autonoma e, se presente, di comando scambi.
5. Identificazione aste sporgenti.
Qualora le aste del veicolo in posizione abbassata sporgano posteriormente oltre la carrozzeria, deve essere apposto sulla parte posteriore del veicolo un pannello conforme all'articolo 361 del