Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.17 veicoli |
Data: | 18/03/1983 |
Numero: | 296 |
Sommario |
Art. 1. Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda: |
Art. 2. Ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda i dispositivi e le caratteristiche di cui al precedente articolo, il costruttore od [...] |
Art. 3. A tutti gli effetti fanno parte integrante del presente decreto i seguenti documenti: |
Art. 4. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, è abrogato e sostituito dal seguente: |
§ 93.17.10 - D.P.R. 18 marzo 1983, n. 296. [1]
Norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE di tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche.
(G.U. 22 giugno 1983, n. 169, S.O.)
Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda:
a) l'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;
b) il dispositivo di rimorchio e la retromarcia;
c) i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (prove statiche);
si applicano le prescrizioni indicate negli allegati al presente decreto da 1 a 3.
Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve equipaggiare trattori agricoli o forestali a ruote aventi le seguenti caratteristiche:
- altezza minima dal suolo non superiore a 1.000 mm;
- carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1150 mm;
- possibilità di essere munito di un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di un dispositivo di trazione;
- massa uguale o superiore a 800 kg, corrispondente al peso a vuoto del trattore in ordine di marcia, senza accessori forniti a richiesta, con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente, nonchè il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento ed i pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore.
Ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda i dispositivi e le caratteristiche di cui al precedente articolo, il costruttore od altro soggetto legalmente abilitato ha facoltà ai sensi dell'art. 9 della
A tutti gli effetti fanno parte integrante del presente decreto i seguenti documenti:
Allegato 1 - Prescrizioni concernenti l'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.
Allegato 2 - Prescrizioni concernenti il dispositivo di rimorchio e la retromarcia.
Allegato 3 - Prescrizioni concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (prove statiche).
L'art. 6 del
"Ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda le caratteristiche di cui al precedente art. 5, il costruttore od altro soggetto legalmente abilitato ha facoltà, ai sensi dell'art. 9 della
ALLEGATI [2]
(Omissis)
[1] A norma dell'art. 1,
[2] Allegato 3 modificato dal D.M. 18 aprile 2000 e dal D.M. 18 aprile 2000.