§ 93.16.48 - D.L. 20 dicembre 1999, n. 484 .
Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.16 trasporto su strada
Data:20/12/1999
Numero:484


Sommario
Art. 1.      01. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è sostituita dalla seguente:
Art. 2.      1. Le somme iscritte sul capitolo di spesa 1586 del Ministero dei trasporti e della navigazione UPB 2.1.1.0, destinate al funzionamento dei comitati per l'Albo degli autotrasportatori, non [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 93.16.48 - D.L. 20 dicembre 1999, n. 484 [1].

Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità.

(G.U. 21 dicembre 1999, n. 298).

 

     Art. 1.

     01. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è sostituita dalla seguente:

     “c) per impresa di autotrasporto un'impresa, ovvero un raggruppamento, che esercita l'attività di autotrasporto di cose su strada per conto di terzi e che è iscritta all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, anche se avente sede principale in altro Stato dell'Unione europea;”. [2]

     1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:

     a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature informatiche da impiegare nell'ambito delle attività di formazione di cui alla successiva lettera e); a tali iniziative è riservato il 10 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

     b) la partecipazione alla realizzazione di terminals per trasporti stradali; a tali iniziative è riservato il 38 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

     c) la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre sei anni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, e per consentire una riduzione nonché il miglioramento dell'impatto ambientale in modo da conseguire standard più elevati di quelli previsti dalla normativa in vigore. L'intervento dello Stato è limitato sino alla compensazione dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento agli standard tecnici più elevati in materia di emissioni e di sicurezza, a tali iniziative è riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

     d) interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli in disponibilità dell'impresa di autotrasporto, per i quali può essere concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate; a tali iniziative è riservato il 4 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

     e) la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti, anche utilizzando a tale scopo le risorse attivabili mediante il cofinanziamento dell'Unione europea; a tali iniziative è riservato il 2 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a)."; [3]

     b) al comma 2 le parole: "nel triennio 1997-1999" sono sostituite dalle seguenti: "o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001";

     c) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) per le operazioni di cui al comma 1, lettera b), mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento nel limite massimo di lire un miliardo;";

     d) al comma 2, lettera d), dopo le parole: "spese documentate." sono inserite le seguenti: "fino al 25 per cento del costo totale.";

     e) al comma 3, le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e c)";

     f) al comma 4, la lettera e) è abrogata;

     g) il comma 6 è abrogato.

     2. All'articolo 3 della legge n. 454 del 1997 sono abrogati i commi 6, 7, 8 e 9.

     2-bis. L'articolo 4 della legge n. 454 del 1997 è sostituito dal seguente:

     “Art. 4. – (Incentivi per l'aggregazione di imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale). 1. Per i processi di aggregazione che interessino piccole e medie imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare nel comparto del trasporto combinato, tali da realizzare anche una riduzione della capacità di carico complessiva e, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e più adeguati livelli di efficienza gestionale mediante una migliore utilizzazione dell'offerta di trasporto, sono concessi contributi per l'impianto delle nuove strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto di aggregazione, ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Con decreto dirigenziale, sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, sono stabiliti criteri e procedure per la concessione dei benefici, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e della necessità di assicurare che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della concorrenza e producano un'effettiva riduzione della capacità di trasporto.

     2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), ed al comma 1 del presente articolo, per le operazioni realizzate dopo la data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2001:

     a) le piccole e medie imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto. Possono essere conferiti, oltre alle aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonché partecipazioni azionarie e non azionarie. La medesima impresa non può utilizzare i benefici per più di una volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da fusioni o conferimenti tra società appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate;

     b) le piccole e medie imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti già esistenti;

     c) i raggruppamenti di imprese, già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 1, che associano piccole e medie imprese, che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei due anni precedenti la data medesima. Analogamente possono beneficiare dei contributi i raggruppamenti, che abbiano i requisiti delle piccole e medie imprese, che provvedono a fondersi tra loro.

     3. Dai processi di aggregazione di cui al presente articolo dovrà risultare una riduzione della capacità di trasporto complessiva delle imprese e dei raggruppamenti interessati, qualora a seguito di tali processi la capacità di trasporto risulti pari o superiore alle 260 tonnellate di carico utile complessivo. Con il decreto dirigenziale di cui al comma 1 sono stabiliti criteri e modalità per il conseguimento della riduzione della capacità di trasporto.

     4. Alle imprese ed ai raggruppamenti risultanti dalle operazioni di cui al presente articolo sono concessi contributi per la partecipazione dei propri titolari ed addetti ad iniziative di formazione professionale, compresi l'acquisto di materiale didattico ed audiovisivo e la partecipazione a corsi, nella misura del 50 per cento degli oneri diretti ed indiretti sopportati e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascuna iniziativa.

     5. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al presente articolo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:

     a) del numero di imprese monoveicolari che partecipano al raggruppamento, degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1;

     b) del numero di imprese monoveicolari che siano coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1.” [4].

     2-ter. L'articolo 5 della legge n. 454 del 1997 è sostituito dal seguente:

     “Art. 5 (Interventi e agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne). 1. A favore delle iniziative previste all'articolo 1, comma 3, lettera d), realizzate o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001, possono essere concessi mutui quinquennali, ad un terzo del tasso di riferimento, fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1,5 miliardi.

     2. Le agevolazioni finanziarie di cui al comma 1 sono destinate:

     a) alla realizzazione di terminal per il trasporto combinato, ivi inclusi i depositi ed i servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico;

     b) all'acquisizione di programmi ed apparecchiature elettroniche e telematiche riferiti alla catena di trasporto combinato;

     c) all'acquisizione di unità di trasporto combinato e delle relative attrezzature.

     3. Le iniziative di cui al comma 2, lettera a), potranno essere ammesse in quanto conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di libera concorrenza e coerenti con un razionale sviluppo del trasporto combinato”. [5].

     3. All'articolo 10 della legge n. 454 del 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. Per le finalità di cui agli articoli da 1 a 5, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla base del piano di cui all'articolo 1, ai soggetti di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. La scelta dei predetti soggetti è effettuata ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono disciplinate le modalità di istruttoria delle domande di ammissione ai benefici, quelle per l'erogazione dei benefici stessi, nonché per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie” [6].

     b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     "4-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, può essere mutata la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, nell'ambito delle finalità stabilite dalla presente legge, in caso di mancata utilizzazione delle risorse medesime per gli obiettivi di spesa originariamente previsti.".

     4. Le convenzioni stipulate con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono risolte con effetto dalla data in cui sono rese efficaci le convenzioni con i soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, fatti salvi gli effetti dei procedimenti già avviati alla stessa data fino al completamento dei conseguenti atti di liquidazione e di erogazione delle agevolazioni [7].

 

          Art. 2.

     1. Le somme iscritte sul capitolo di spesa 1586 del Ministero dei trasporti e della navigazione UPB 2.1.1.0, destinate al funzionamento dei comitati per l'Albo degli autotrasportatori, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 1999, sono mantenute in bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

 

          Art. 2 bis. [8]

     1. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     “Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3.”.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 18 febbraio 2000, n. 27.

[2] Comma premesso dalla legge di conversione.

[3] Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6] Lettera così sostituita dalla legge di conversione.

[7] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[8] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.