§ 93.15.15 - D.M. 31 ottobre 1991, n. 459.
Regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.15 trasporto marittimo
Data:31/10/1991
Numero:459


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini delle presenti norme i rifiuti si suddividono in
Art. 2.      1. Ai rifiuti pericolosi indicati al precedente art. 1, comma 2.a), si applicano, ai fini del trasporto marittimo, le norme particolari previste per le varie classi, [...]
Art. 3.      1. Ai fini delle presenti norme, la classificazione delle merci pericolose adottata in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, è [...]
Art. 4.      1. Per il trasporto marittimo dei rifiuti non pericolosi si applicano le norme sulle procedure relative all'autorizzazione di imbarco e sbarco previste dai successivi [...]
Art. 5.      1. Chi intende imbarcare rifiuti deve presentare domanda al capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è ubicato il porto di imbarco
Art. 6.      1. La dichiarazione di cui al comma 2, dell'art. 5, deve essere sottoscritta, oltre che dal richiedente l'imbarco, anche da un chimico, iscritto all'albo professionale, [...]
Art. 7.      1. Per l'accesso nell'area portuale, i colli contenenti rifiuti pericolosi devono essere etichettati con l'etichetta relativa alla classe di appartenenza; i colli [...]
Art. 8.      1. I rifiuti possono affluire nell'area portuale solo se confezionati secondo le modalità di cui all'art. 7 e dopo la presentazione sia della documentazione di cui [...]
Art. 9.      1. Il capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è ubicato il porto d'imbarco, espletati gli accertamenti del caso, sentito eventualmente il chimico di [...]
Art. 10.      1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, con [...]
Art. 11.      1. Qualora sia previsto l'arrivo in un porto italiano di nave con a bordo rifiuti destinati ad impianti di smaltimento situati in territorio italiano, prima dell'arrivo [...]
Art. 12.      1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 e del comma 7 dell'art. 3 del decreto 22 ottobre 1988 del Ministro dell'ambiente, all'autorità marittima del porto di imbarco o di [...]
Art. 13.      1. Per i rifiuti infettanti si applicano integralmente le norme particolari previste per la relativa classe 6.2, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 [...]
Art. 14.      1. Per i rifiuti contenenti materie radioattive si applicano integralmente le norme previste per la relativa classe 7, contenute nel decreto del Presidente della [...]
Art. 15.      1. Per i rifiuti derivanti da un'unica lavorazione e contenenti residui di un solo prodotto pericoloso, si applicano le norme particolari della classe e della tabella [...]


§ 93.15.15 - D.M. 31 ottobre 1991, n. 459. [1]

Regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli.

(G.U. 11 aprile 1992, n. 86)

 

 

     Art. 1.

     1. Ai fini delle presenti norme i rifiuti si suddividono in:

     A) rifiuti pericolosi;

     B) rifiuti non pericolosi.

     2. Sono rifiuti pericolosi quelli che contengono:

     a) residui di una o più sostanze considerate pericolose ai fini del trasporto marittimo, di cui alle classi del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

     b) residui di una o più sostanze pericolose per la salute e l'ambiente e, quindi, anche ai fini del trasporto marittimo, elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, o da esse contaminati, inclusi i policlorodifenili e i policlorotrifenili e loro miscele, in quantità e/o in concentrazioni tali da corrispondere ai parametri di tossicità e nocività di cui al punto 1.2 e relative tabelle 1.1, 1.2 e 1.3 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, citata in premessa.

     3. Sono rifiuti non pericolosi quelli che non contengono sostanze pericolose sopra menzionate o che, pur contenendo residui di tali sostanze, non raggiungono concentrazioni tali da farli considerare pericolosi, ai sensi del precedente comma 2.

 

          Art. 2.

     1. Ai rifiuti pericolosi indicati al precedente art. 1, comma 2.a), si applicano, ai fini del trasporto marittimo, le norme particolari previste per le varie classi, contenute nelle nuove tabelle allegate, che fanno parte integrante del presente regolamento, escluse le norme previste per la classe 9.

     2. Ai rifiuti pericolosi, indicati al precedente art. 1, comma 2.b), si applicano, ai fini del trasporto marittimo, le norme particolari previste per la classe 9, contenute nella nuova tabella allegata che fa parte integrante del presente regolamento.

 

          Art. 3.

     1. Ai fini delle presenti norme, la classificazione delle merci pericolose adottata in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, è integrata con le tabelle allegate.

 

          Art. 4.

     1. Per il trasporto marittimo dei rifiuti non pericolosi si applicano le norme sulle procedure relative all'autorizzazione di imbarco e sbarco previste dai successivi articoli.

 

          Art. 5.

     1. Chi intende imbarcare rifiuti deve presentare domanda al capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è ubicato il porto di imbarco.

     2. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione, in duplice esemplare, uno in lingua italiana ed uno in lingua inglese oppure, in sostituzione di quest'ultima, nella lingua del Paese di destinazione, nella quale i rifiuti sono indicati con riferimento alle classificazioni di cui al precedente art. 3, nonchè ai successivi articoli 13 e 14, oppure, in caso di rifiuti non pericolosi, da apposita dichiarazione della non pericolosità degli stessi. Dalla dichiarazione deve risultare che i rifiuti sono imballati, contrassegnati ed etichettati secondo le norme del presente regolamento e che si trovano nelle condizioni richieste per il trasporto.

     3. Quando trattasi di imbarco dei rifiuti con destinazione in Stati membri della Comunità economica europea o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, alla domanda deve essere allegata copia della comunicazione effettuata all'autorità competente di destinazione e dell'attestato di ricevimento della comunicazione senza osservazioni nel caso di Stati membri della CEE o dell'atto di assenso, comunque espresso, nel caso di Stati membri dell'OCSE. Per l'esportazione dei rifiuti verso Stati terzi rispetto alla CEE e all'OCSE, alla domanda di imbarco deve essere allegata apposita autorizzazione rilasciata dal CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente, con in calce la dichiarazione di assenso dello Stato di destinazione.

     4. Qualora i rifiuti non possano essere sbarcati nel porto di destinazione e vengano respinti, il detentore che ha imbarcato i rifiuti, solidalmente con il produttore degli stessi, ha l'obbligo, sostenendone gli oneri derivanti, di provvedere al loro smaltimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

 

          Art. 6.

     1. La dichiarazione di cui al comma 2, dell'art. 5, deve essere sottoscritta, oltre che dal richiedente l'imbarco, anche da un chimico, iscritto all'albo professionale, incaricato dallo stesso richiedente, che deve attestare di avere effettuato analisi e controllo dei rifiuti e certificare le caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità, le quantità percentuali dei componenti e la conseguente appartenenza dei rifiuti medesimi ad una delle tabelle allegate che formano parte integrante del presente regolamento o delle tabelle previste per le classi di cui ai successivi articoli 13 e 14, oppure deve attestare che i rifiuti non contengono sostanze pericolose.

     2. Il formulario di identificazione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 non può sostituire l'attestazione di cui al comma 1.

 

          Art. 7.

     1. Per l'accesso nell'area portuale, i colli contenenti rifiuti pericolosi devono essere etichettati con l'etichetta relativa alla classe di appartenenza; i colli contenenti rifiuti pericolosi indicati all'art. 1, comma 2.b), devono essere etichettati, oltre che con l'etichetta di cui alla classe 9, anche con quella prevista al comma 2.3.1 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale.

     2. I colli contenenti rifiuti non pericolosi devono essere imballati in idonei recipienti metallici della capacità massima di 400 kg e contrassegnati dalla dicitura "Rifiuti non pericolosi".

 

          Art. 8.

     1. I rifiuti possono affluire nell'area portuale solo se confezionati secondo le modalità di cui all'art. 7 e dopo la presentazione sia della documentazione di cui all'art. 6, sia dell'autorizzazione di cui all'art. 9.

 

          Art. 9.

     1. Il capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è ubicato il porto d'imbarco, espletati gli accertamenti del caso, sentito eventualmente il chimico di porto, appone in calce ad un esemplare della dichiarazione, l'autorizzazione all'imbarco, stabilendone le modalità a seconda delle condizioni locali e delle circostanze speciali.

     2. L'eventuale stazionamento entro l'area portuale dei colli contenenti rifiuti, di cui all'art. 1, comma 1.A), deve avvenire nella zona e con le modalità indicate dal comandante del porto.

     3. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui alla vigente normativa sullo stoccaggio e trasporto di rifiuti.

 

          Art. 10.

     1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, con esclusione di quanto stabilito all'art. 5 del decreto stesso.

 

          Art. 11.

     1. Qualora sia previsto l'arrivo in un porto italiano di nave con a bordo rifiuti destinati ad impianti di smaltimento situati in territorio italiano, prima dell'arrivo deve essere data apposita comunicazione all'autorità marittima del porto di sbarco, presentando copia autentica della comunicazione effettuata alla regione nel cui territorio è ubicato l'impianto di smaltimento al quale i rifiuti sono destinati, nonchè copia dell'attestato o dell'autorizzazione di ricevimento della regione stessa.

     2. L'autorità marittima, su domanda degli interessati, rilascia, dopo effettuati gli accertamenti del caso, il nulla-osta allo sbarco, stabilendone le modalità a seconda delle condizioni locali e delle circostanze speciali.

 

          Art. 12.

     1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 e del comma 7 dell'art. 3 del decreto 22 ottobre 1988 del Ministro dell'ambiente, all'autorità marittima del porto di imbarco o di sbarco deve essere consegnata copia del bollettino di spedizione ai fini della sicurezza portuale.

 

          Art. 13.

     1. Per i rifiuti infettanti si applicano integralmente le norme particolari previste per la relativa classe 6.2, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 3 ottobre 1968, e le relative norme tecniche particolari, tra le quali quelle sulla separazione delle merci pericolose incompatibili contenute nel decreto ministeriale 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991.

 

          Art. 14.

     1. Per i rifiuti contenenti materie radioattive si applicano integralmente le norme previste per la relativa classe 7, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 3 ottobre 1968, e le relative norme tecniche particolari, tra le quali quelle sulla separazione delle merci pericolose incompatibili contenute nel decreto ministeriale 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991.

 

          Art. 15.

     1. Per i rifiuti derivanti da un'unica lavorazione e contenenti residui di un solo prodotto pericoloso, si applicano le norme particolari della classe e della tabella cui appartiene tale prodotto.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

ALLEGATO (art. 2)

 

Classe 1

     Sigla: 1.156.

     Denominazione: rifiuti a base di esplosivi.

     Caratteristiche: dipendono da quelle degli esplosivi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi, etichetta, iscrizioni sull'etichetta, stivaggio: sono quelli stabiliti per gli esplosivi da cui i rifiuti derivano. Qualora i rifiuti siano costituiti da più di un esplosivo, si devono applicare le disposizioni relative all'esplosivo più pericoloso.

     N.B. Nel caso in cui i rifiuti della presente tabella contengano sostanze che presentano pericoli attribuibili alle altre classi di merci pericolose, i colli devono recare anche le etichette relative a tali pericoli secondari.

 

Classe 2

     Sigla: 2.134.

     Denominazione: rifiuti a base di gas.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei gas da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggio, grado massimo di riempimento, etichetta, stivaggio: sono quelli stabiliti per i gas da cui i rifiuti derivano. Qualora i rifiuti siano costituiti da più di un gas, si devono applicare le disposizioni relative al gas più pericoloso.

 

Classe 3

     Sigla: 3-A.32.

     Denominazione: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili.

     Punto di infiammabilità: inferiore a -18° C.

     Limiti di esplosività: -.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Etichetta: mod. C.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.

     Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

     Sigla: 3-A.33.

     Denominazione: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e tossici.

     Punto di infiammabilità: inferiore a -18° C.

     Limiti di esplosività: -.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Etichetta: mod. C e mod. F.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

     Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

     Sigla: 3-A.34.

     Denominazione: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e corrosivi.

     Punto di infiammabilità. inferiore a -18° C.

     Limiti di esplosività: -.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Etichetta: mod. C e mod. H.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.

     Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

     Sigla 3-A.35.

     Denominazione: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili, tossici e corrosivi.

     Punto di infiammabilità: inferiore a -18° C.

     Limiti di esplosività: -.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Etichetta: mod. C, mod. F e mod. H.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.

     Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

     Sigla: 3-B.115.

     Denominazione: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili.

     Punto di infiammabilità: tra -18° C e 23° C (escluso).

     Limiti di esplosività: -.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Etichetta: mod. C.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.

     Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte in luogo fresco.

     Sigla: 3-B.116.

     Denominazione: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e tossici.

     Punto di infiammabilità: tra -18° C e 23° C (escluso).

     Limiti di esplosività: -.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Etichetta: mod. C e mod. F.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

     Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte, in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

     Sigla: 3-B.117.

     Denominazione: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e corrosivi.

     Punto di infiammabilità: tra -18° C e 23° C.

     Limiti di esplosività: -.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Etichetta: mod. C e mod. H.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.

     Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte in luogo fresco.

     Sigla: 3-B.118.

     Denominazione: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili, tossici e corrosivi.

     Punto di infiammabilità: tra -18° C e 23° C (escluso).

     Limiti di esplosività: -.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metalli, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Etichetta: mod. C, mod. F e mod. H.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

     Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

     Sigla: 3-C.72.

     Denominazione: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili.

     Punto di infiammabilità: tra 23° C e 61° C.

     Limiti di esplosività: -.

     Caratteristiche dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Etichetta: mod. C.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.

     Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.

     Sigla: 3-C.73.

     Denominazione: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e tossici.

     Punto di infiammabilità: tra 23° C e 61° C.

     Limiti di esplosività: -.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Etichetta: mod. C e mod. F.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

     Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

     Sigla: 3-C.74.

     Denominazione: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e corrosivi.

     Punto di infiammabilità: tra 23° C e 61° C.

     Limiti di esplosività: -.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Etichetta: mod. C e mod. H.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.

     Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte in luogo fresco.

     Sigla: 3-C.75.

     Denominazione: rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili, tossici e corrosivi.

     Punto di infiammabilità: tra 23° C e 61° C.

     Limiti di esplosività: -.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Etichetta: mod. C, mod. F e mod. H.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

     Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte in luogo fresco, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

 

Classe 4

     Sigla: 4.1.46.

     Denominazione: rifiuti in pezzi, in trucioli, in polvere o altra forma solida, infiammabili.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi efficacemente, contenenti non più di 400 kg.

     Etichetta: mod. D1.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

     Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte.

     Sigla: 4.1.47.

     Denominazione: rifiuti in pezzi, in trucioli, in polvere o in altra forma solida, infiammabili e tossici.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi efficacemente, contenenti non più di 400 kg.

     Etichetta: mod. D1 e mod. F.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

     Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

     Sigla: 4.1.48.

     Denominazione: rifiuti in pezzi, in trucioli, in polvere o altra forma solida, infiammabili e corrosivi.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi efficacemente, contenenti non più di 400 kg.

     Etichetta: mod. D1 e mod. H.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

     Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte.

     Sigla: 4.1.49.

     Denominazione: rifiuti in pezzi, in trucioli, in polvere o altra forma solida, infiammabili, tossici e corrosivi.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: fusti metallici, chiusi efficacemente, contenenti non più di 400 kg.

     Etichetta: mod. D1, mod. F e mod. H.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

     Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

     Sigla: 4.2.51.

     Denominazione: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, suscettibili di combustione spontanea.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Etichetta: mod. D2.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

     Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

     Sigla: 4.2.52.

     Denominazione: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, suscettibili di combustione spontanea, tossici.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Etichetta: mod. D2 e mod. F.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

     Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

     Sigla: 4.2.53.

     Denominazione: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, suscettibili di combustione spontanea, corrosivi.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Etichetta: mod. D2 e mod. H.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

     Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

     Sigla: 4.2.54.

     Denominazione: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, suscettibili di combustione spontanea, tossici e corrosivi.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Etichetta: mod. D2, mod. F e mod. H.

     Stivaggio su navi da carico: sopra e sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

     Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

     Sigla: 4.3.51.

     Denominazione: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Etichetta: mod. D3.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

     Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

     Sigla: 4.3.52.

     Denominazione: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, tossici, che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Etichetta: mod. D3 e mod. F.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

     Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

     Sigla: 4.3.53.

     Denominazione: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, corrosivi, che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Etichetta: mod. D3 e mod. H.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

     Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

     Sigla: 4.3.54.

     Denominazione: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, tossici e corrosivi, che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Etichetta: mod. D3, mod. F e mod. H.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

     Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

 

Classe 5

     Sigla: 5.1.105.

     Denominazione: rifiuti liquidi o solidi, costituiti da materie comburenti.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Etichetta: mod. E1.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

     Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

     Sigla: 5.1.106.

     Denominazione: rifiuti liquidi o solidi, costituiti da materie comburenti, tossici.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Etichetta: mod. E1 e mod F.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

     Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

     Sigla: 5.1.107.

     Denominazione: rifiuti liquidi o solidi, costituiti da materie comburenti, corrosivi.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Etichetta: mod. E1 e mod. H.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

     Stivaggio su navi da passeggeri: vietato:

     Sigla: 5.1.108.

     Denominazione: rifiuti liquidi o solidi, costituiti da materie comburenti, tossici e corrosivi.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Etichetta: mod. E1, mod. F e mod. H.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

     Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

     Sigla: 5.2.51.

     Denominazione: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, costituiti da perossidi organici.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 50 litri.

     Etichetta: mod. E2.

     Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte.

     Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

     N.B. Nel caso in cui i rifiuti della presente tabella contengano sostanze che presentano pericoli attribuibili alle altre classi di merci pericolose, i colli devono recare anche le etichette relative a tali pericoli secondari.

 

Classe 6

     Sigla: 6.1.304.

     Denominazione: rifiuti liquidi, solidi, pastosi. Tossici o nocivi.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Gruppo imballaggio: I, II, III, secondo i criteri di tossicità.

     Etichetta: mod. F (per i gruppi di imballaggio I e II); mod. M.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

     Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

     Sigla: 6.1.305.

     Denominazione: rifiuti liquidi, solidi, pastosi. Tossici o nocivi e corrosivi.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 litri.

     Gruppo imballaggio: I, II, III, secondo i criteri di tossicità.

     Etichetta: mod. F e mod. H (per i gruppi di imballaggio I e II); mod. M e mod. H (per il gruppo di imballaggio III).

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari. - Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte, lontano dagli alloggi e dalle derrate alimentari.

 

Classe 6.2

     Come stabilito all'art. 13 delle presenti norme, ai rifiuti infettanti si applicano integralmente le norme particolari previste per la relativa classe 6.2.

 

Classe 7

     Come stabilito all'art. 14 delle presenti norme, ai rifiuti di materie radioattive si applicano integralmente le norme particolari previste per la relativa classe 7.

 

Classe 8

     Sigla: 8.261.

     Denominazione: rifiuti liquidi, solidi, pastosi, corrosivi.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o dei processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 kg.

     Gruppo imballaggio: I, II, III, secondo i criteri di corrosività.

     Etichetta: mod. H.

     Stivaggio: per il gruppo di imballaggio I: categoria B. Per i gruppi di imballaggio II e III: categoria A.

 

Classe 9

     Sigla: 9.46.

     Denominazione: rifiuti liquidi, solidi o pastosi; contenenti o contaminati da una o più sostanze di cui all'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, inclusi i policloridifenili e i policlorotrifenili e loro miscele, in quantità o concentrazioni tali da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente, così come classificati al punto 1.2 e relative Tabelle 1.1, 1.2 e 1.3 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

     Caratteristiche: dipendono da quelle dei prodotti o processi da cui derivano i rifiuti.

     Imballaggi ammessi: recipienti metallici, chiusi ermeticamente, contenenti non più di 250 kg.

     Etichetta: mod. I.

     Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

     Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

 

Elenco dei rifiuti pericolosi

     1. Rifiuti a base di esplosivi.

     2. Rifiuti a base di gas.

     3. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili (punto di infiammabilità inferiore a -18° C).

     4. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e tossici (punto di infiammabilità inferiore a -18° C).

     5. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e corrosivi (punto di infiammabilità inferiore a -18° C).

     6. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili, tossici e corrosivi (punto di infiammabilità inferiore a -18° C).

     7. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili (punto di infiammabilità tra -18° C e 23° C).

     8. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e tossici (punto di infiammabilità tra -18° C e 23° C).

     9. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e corrosivi (punto di infiammabilità tra -18° C e 23° C).

     10. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili, tossici e corrosivi (punto di infiammabilità tra -18° C e 23° C).

     11. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili (punto di infiammabilità tra 23° C e 61° C).

     12. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e tossici (punto di infiammabilità tra 23° C e 61° C).

     13. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili e corrosivi (punto di infiammabilità tra 23° C e 61° C).

     14. Rifiuti liquidi o anche pastosi, infiammabili, tossici e corrosivi (punto di infiammabilità tra 23° C e 61° C).

     15. Rifiuti in pezzi, in trucioli, in polvere o altra forma solida, infiammabili.

     16. Rifiuti in pezzi, in trucioli, in polvere o altra forma solida, infiammabili e tossici.

     17. Rifiuti in pezzi, in trucioli, in polvere o altra forma solida, infiammabili e corrosivi.

     18. Rifiuti in pezzi, in trucioli, in polvere o altra forma solida, infiammabili, tossici e corrosivi.

     19. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, suscettibili di combustione spontanea.

     20. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, suscettibili di combustione spontanea, tossici.

     21. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, suscettibili di combustione spontanea, corrosivi.

     22. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, suscettibili di combustione spontanea, tossici e corrosivi.

     23. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.

     24. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, tossici, che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.

     25. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, corrosivi, che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.

     26. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, tossici e corrosivi, che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.

     27. Rifiuti liquidi o solidi, costituiti da materie comburenti.

     28. Rifiuti liquidi o solidi, costituiti da materie comburenti, tossici.

     29. Rifiuti liquidi o solidi, costituiti da materie comburenti, corrosivi.

     30. Rifiuti liquidi o solidi, costituiti da materie comburenti, tossici e corrosivi.

     31. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, costituiti da perossidi organici.

     32. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi. Tossici o nocivi.

     33. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi. Tossici o nocivi e corrosivi.

     34. Rifiuti infettanti.

     35. Rifiuti di materie radioattive.

     36. Rifiuti liquidi, solidi, pastosi, corrosivi.

     37. Rifiuti liquidi, solidi o pastosi, contenenti o contaminati da una o più sostanze di cui all'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, inclusi i policlorofidenili e i policlorotrifenili e loro miscele, in quantità o concentrazioni tali da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente, così come classificati al punto 1.2 e relative tabelle 1.1, 1.2 e 1.3 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

 

     A seconda dei vari tipi di pericolosità, i predetti rifiuti sono stati inseriti, ai fini dell'aggiornamento della classificazione delle merci pericolose di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, ai sensi del punto 6 dell'art. 9-bis della legge 9 novembre 1988, n. 475, nelle relative pertinenti classi di merci pericolose come segue:

     punto 1: classe 1 (esplosivi);

     punto 2: classe 2 (gas);

     punti da 3 a 14: classe 3 (liquidi infiammabili);

     punti da 15 a 18: classe 4.1 (solidi infiammabili);

     punti da 19 a 22: classe 4.2 (materie suscettibili di combustione spontanea);

     punti da 23 a 26: classe 4.3 (materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili);

     punti da 27 a 30: classe 5.1 (materie comburenti);

     punto 31: classe 5.2 (perossidi organici);

     punti 32 e 33: classe 6.1 (materie tossiche);

     punto 34: classe 6.2 (materie infettanti);

     punto 35: classe 7 (materie radioattive);

     punto 36: classe 8 (corrosivi);

     punto 37: classe 9 (materie pericolose diverse).

 

"Tabella 1.1

Sostanza

CL (mg/kg) (1)

Acrilonitrile

500

Amianto (polveri e fibre libere)

100

Arsenico e suoi composti (come As)

100

Benzene

500

Benzo [a] pirene

500

Berillio e suoi composti (come Be)

500

Bis (clorometil) etere

500

Cadmio e suoi composti (come Cd)

100

Carbonio Tetracloruro

500

N-cloroformil morfolona

500

Cloroformio

500

Clorometil-metil etere

500

Cromo esavalente e suoi composti (come Cr)

100

1,2-Dibromoetano

500

3,3'-Diclorobenzidina

500

ß, ß -Dicloroetil solfuro

500

2,2'-Dicloro-N-metildietilammina

500

1,4 Diossano

500

Epicloridrina

500

Mercurio e suoi composti (come Hg)

100

Piombo e suoi composti inorganici (come Pb)

5.000

Policrorobifenili

500

Rame, composti solubili (come Cu)

5.000

Selenio e suoi composti (come Se)

100

Tellurio e suoi composti (come Te)

100

2,4,6-Triclorofenolo

500

Vinile cloruro

500

_________________-

(1) Milligrammi per chilogrammo.

 

Sostanza

CL (mg/kg) (2)

1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina

1

1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina

1

1,2,3,7,8,-Pentaclorodibenzodiossina

1

2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina

1

2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano

1

Policlorodibenzodiossine escluse quelle su elencate

500

Policrorodibenzofurani esclusi quelli su elencati

500

___________________

(2) Microgrammi per chilogrammo.

 

"Tabella 1.2

Categoria (1)

Concentrazione limite nel rifiuto (CL) (µg/kg) (2)

Molto tossiche

500

Tossiche

5.000

Nocive

50.000

_____________________

(1) L'assegnazione delle sostanze alle tre categorie va effettuata in base ai criteri adottati e che saranno adottati dalla normativa in materia di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (legge 29 maggio 1974, n. 256; decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modificazioni ed integrazioni). Per individuare attraverso l'etichettatura le sostanze molto tossiche che attualmente hanno il simbolo "T" si può ricorrere alle frasi di rischio "R26, R27, R28" loro assegnate dal decreto del Ministro della sanità 21 maggio 1981, in attesa del recepimento della direttiva CEE n. 83/467 che assegna loro il simbolo "T+".

(2) Per le sostanze aventi la frase di rischio "R 33" (pericolo di effetti cumulativi), "R 39" (pericolo di effetti irreversibili molto gravi) ed "R 40" (possibilità di effetti irreversibili) di cui al succitato decreto ministeriale, la corrispondente CL deve essere divisa per 5".

 

"Tabella 1.3

     1. Rifiuti provenienti da processi di produzione di:

     1.1. Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche

     1.2. Policlorobifenili, policlorotrifenili, policloronaftaleni

     1.3. Policlorofenoli

     1.4. Idrocarburi clorurati

     1.5. Composti farmaceutici

     2. Fanghi di processo provenienti da:

     2.1. Bagni galvanici contenenti cromo esavalente e cianuri

     2.2. Tempra a caldo dei metalli

     2.3. Trattamento del legno con creosoto e pentaclorofenolo

     2.4. Indurimento di superfici metalliche mediante bagni al cianuro

     2.5. Stoccaggio di prodotti petroliferi

     2.6. Operazioni di sgrassaggio di superfici metalliche mediante solventi clorurati

     2.7. Abbattimento delle emissioni provenienti dalle produzioni di acciaio nei forni elettrici

     3. Residui e code di distillazione da produzione ed utilizzazione di:

     3.1. Acrilonitrile

     3.2. Anilina

     3.3. Clorobenzene

     3.4. Cloruro di benzile

     3.5. Cloruro di etile

     3.6. Cloruro di vinile

     3.7. Dicloroetilene

     3.8. Epicloridrina

     3.9. Fenolo-acetone da cumene

     3.10. Nitrobenzene da nitrazione del benzene

     3.11. Tetraclorobenzene

     3.12. Tetraclorometano

     3.13. Toluene diisocianato

     3.14. 1,1,1-Tricloroetano

     3.15. Tricloroetilene e percloroetilene

     4. Soluzioni esauste provenienti da:

     4.1. Lavaggio e strippaggio nei processi galvanici in cui sono impiegati i cianuri

     4.2. Bagni galvanici

     4.3. Bagni salini contenenti cianuri impiegati nei trattamenti a caldo dei metalli

     5. Solventi esausti di seguito elencati e relativi residui provenienti dalla loro distillazione nelle fasi di recupero:

     5.1. Clorobenzene

     5.2. Cloruro di metilene

     5.3. o-Diclorobenzene

     5.4. Piridina

     5.5. Solfuro di carbonio

     5.6. Tetracloroetilene

     5.7. Tetraclorometano

     5.8. Toluene

     5.9. 1,1,1-Tricloroetano

     5.10. Tricloroetilene

     5.11. Ticlorofluorometano

     5.12. 1,1,2-Tricloro-1,2,2-trifluoroetano

     6. Residui catramosi derivanti da operazioni di distillazione e da processi di raffinazione del petrolio.

     7. Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili.

     8. Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti di superficie dei metalli.

     9. Farmaci, biocidi, sostanze fitofarmaceutiche ed altre sostanze chimiche, fuori specifica.

     10. Oli contenenti bifenili e trifenili policlorurati.

     11. Fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue dei processi, dei trattamenti e delle operazioni compresi nella presente tabella 1.3".


[1] Abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134.