Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.15 trasporto marittimo |
Data: | 08/05/1971 |
Numero: | 831 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965 |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. XI della convenzione [...] |
Articolo I. I Governi contraenti si impegnano ad adottare, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Allegato, tutte le misure necessarie a facilitare e [...] |
Articolo II. 1. I Governi contraenti si impegnano a collaborare, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, alla formulazione e all'applicazione di provvedimenti [...] |
Articolo III. I Governi contraenti si impegnano a collaborare nell'assicurare il più alto grado di uniformità possibile a tutte le formalità, richieste di documentazioni e procedure [...] |
Articolo IV. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi enunciati nei precedenti Articoli della presente Convenzione, i Governi contraenti si impegnano a collaborare fra loro o tramite [...] |
Articolo V. 1. Nulla nella presente Convenzione o nel suo Allegato verrà interpretato come suscettibile di porre ostacoli all'applicazione di facilitazioni maggiori che un Governo [...] |
Articolo VI. Ai fini della presente Convenzione e del suo Allegato |
Articolo VII. 1. L'Allegato alla presente Convenzione può essere emendato dai Governi contraenti, sia su proposta di uno di essi che nel corso di una conferenza indetta a tale scopo |
Articolo VIII. 1. Ogni Governo contraente per il quale sia impossibile conformarsi ad una Norma uniformando ad essa le proprie formalità, richiesta di documentazioni o procedure, o che [...] |
Articolo IX. Il Segretario-Generale indirà una Conferenza dei Governi contraenti per la revisione o la modifica della presente Convenzione su richiesta di non meno di un terzo dei [...] |
Articolo X. 1. La presente Convenzione resterà aperta alla firma per sei mesi a partire dalla data di oggi e resterà poi aperta alla adesione |
Articolo XI. La presente Convenzione entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data in cui i Governi di almeno dieci Stati l'avranno firmata senza riserva di accettazione o avranno [...] |
Articolo XII. Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di un Governo contraente, tale Governo potrà denunciarla mediante notifica scritta indirizzata [...] |
Articolo XIII. 1 |
Articolo XIV. Il Segretario-Generale informerà tutti i Governi firmatari, tutti i Governi contraenti e tutti i Membri della Organizzazione |
Articolo XV. La presente Convenzione, unitamente al suo Allegato, sarà depositata presso il Segretario-Generale che ne invierà copia certificata conforme ai Governi firmatari ed ai [...] |
Articolo XVI. La presente Convenzione ed il suo Allegato saranno redatti nelle lingue Inglese e Francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Verranno apportate traduzioni [...] |
§ 93.15.1 - Legge 8 maggio 1971, n. 831.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965.
(G.U. 19 ottobre 1971, n. 265).
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. XI della convenzione stessa.
Convenzione 9 aprile 1965.
Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale
I Governi contraenti si impegnano ad adottare, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Allegato, tutte le misure necessarie a facilitare e ad accelerare il traffico marittimo internazionale, nonchè ad impedire inutili ritardi a navi ed a persone e merci a bordo delle stesse.
1. I Governi contraenti si impegnano a collaborare, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, alla formulazione e all'applicazione di provvedimenti per la facilitazione dell'arrivo, soggiorno e partenza delle navi. Tali provvedimenti non saranno, per quanto possibile, meno favorevoli di quelli applicati ad altri mezzi di trasporto internazionale; tuttavia, tali provvedimenti potranno differire a seconda di necessità particolari.
2. I provvedimenti per la facilitazione del traffico marittimo internazionale adottati in base alla presente Convenzione ed al suo Allegato si applicano del pari alle navi di Stati rivieraschi e non-rivieraschi i cui Governi siano Parti della presente Convenzione.
3. Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle navi da guerra o alle imbarcazioni da diporto.
I Governi contraenti si impegnano a collaborare nell'assicurare il più alto grado di uniformità possibile a tutte le formalità, richieste di documentazioni e procedure in tutte le questioni in cui una tale uniformità sia suscettibile di facilitare e migliorare il traffico marittimo internazionale e s'impegnano, inoltre, a ridurre al minino ogni modifica apportata alle formalità, alle richieste di documentazioni e procedure necessarie a soddisfare particolari esigenze interne.
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi enunciati nei precedenti Articoli della presente Convenzione, i Governi contraenti si impegnano a collaborare fra loro o tramite l'Organizzazione inter-governativa di consultazione marittima (qui appresso indicata "l'Organizzazione") nelle questioni relative a formalità, richieste di documentazioni e procedure, nonchè alla loro applicazione al traffico marittimo internazionale.
1. Nulla nella presente Convenzione o nel suo Allegato verrà interpretato come suscettibile di porre ostacoli all'applicazione di facilitazioni maggiori che un Governo contraente conceda o possa concedere, in futuro al traffico marittimo internazionale in base alle proprie leggi o in base alle disposizioni di ogni altro accordo internazionale.
2. Nulla nella presente Convenzione o nel suo Allegato sarà interpretato come suscettibile di precludere ad un Governo contraente l'applicazione temporanea di provvedimenti ritenuti da tale Governo necessari a preservare la moralità pubblica, l'ordine e la sicurezza o a prevenire l'introduzione o la diffusione di malattie o flagelli per la salute pubblica, gli animali o le piante.
3. Tutte le questioni per le quali la presente Convenzione non provvede espressamente, restano soggette alla legislazione dei Governi contraenti.
Ai fini della presente Convenzione e del suo Allegato:
a) "Norme" sono quei provvedimenti la cui uniforme applicazione da parte dei Governi contraenti in base alla Convenzione è possibile e necessaria allo scopo di facilitare il traffico marittimo internazionale;
b) "Procedure consigliate" sono quei provvedimenti la cui applicazione è auspicabile da parte dei Governi contraenti allo scopo di facilitare il traffico marittimo internazionale.
1. L'Allegato alla presente Convenzione può essere emendato dai Governi contraenti, sia su proposta di uno di essi che nel corso di una conferenza indetta a tale scopo.
2. Ogni Governo contraente può proporre un emendamento all'Allegato inviando un progetto di emendamento al Segretario Generale dell'Organizzazione (qui appresso indicato "Segretario-Generale"):
a) su richiesta esplicita di un Governo contraente, il Segretario-Generale comunicherà direttamente ogni proposta di tal genere affinchè tutti i Governi contraenti le esaminino e vi aderiscano. Qualora non riceva tale richiesta esplicita, il Segretario-Generale, se lo ritiene opportuno, può procedere a consultazioni prima di comunicare la proposta ai Governi contraenti;
b) ogni Governo contraente notificherà al Segretario-Generale, entro un anno dal ricevimento di tale comunicazione, se accetta o meno la proposta;
c) ogni notifica di tal genere dovrà essere fatta per iscritto al Segretario-Generale che informerà tutti i Governi contraenti del suo ricevimento;
d) ogni emendamento all'Allegato in base al presente paragrafo entrerà in vigore sei mesi dopo la data in cui l'emendamento verrà accettato dalla maggioranza dei Governi contraenti;
e) il Segretario-Generale informerà tutti i Governi contraenti di ogni emendamento che entrerà in vigore in base al presente paragrafo, nonchè della data in cui tale emendamento entrerà in vigore.
3. Una Conferenza dei Governi contraenti sarà indetta dal Segretario-Generale su richiesta di almeno un terzo di essi, allo scopo di esaminare gli emendamenti all'Allegato. Ogni emendamento adottato nel corso di detta Conferenza da una maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti entrerà in vigore sei mesi dopo la data in cui il Segretario-Generale avrà notificato l'emendamento adottato ai Governi contraenti.
4. Il Segretario-Generale notificherà senza indugio a tutti i Governi firmatari l'adozione e l'entrata in vigore di ciascun emendamento in base al presente Articolo.
1. Ogni Governo contraente per il quale sia impossibile conformarsi ad una Norma uniformando ad essa le proprie formalità, richiesta di documentazioni o procedure, o che ritenga necessaria, per ragioni particolari, l'adozione di formalità, richieste di documentazioni o procedure, che differiscano da tale Norma, dovrà informarne il Segretario-Generale e notificargli le differenze esistenti tra la propria procedura e tale Norma. Detta notifica dovrà esser fatta il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per il Governo in questione, o dopo l'adozione di tali diverse formalità, richieste di documentazioni o procedure.
2. La notifica di ogni differenza del genere nel caso di una modifica ad una Norma o di una Norma adottata di recente, verrà fatta da un Governo contraente al Segretario-Generale il più presto possibile dopo l'entrata in vigore di tale Norma modificata o adottata di recente, o dopo l'adozione di tali diverse formalità, richieste di documentazioni o procedure e può contenere un'indicazione dell'azione proposta per uniformare formalità, richieste di documentazioni o procedure alla Norma modificata o adottata di recente.
3. I Governi contraenti sono pregati di uniformare per quanto possibile le proprie formalità, richieste di documentazioni e procedure alle procedure consigliate. Non appena un Governo contraente uniformerà le proprie formalità, richieste di documentazioni e procedure, ad ogni procedura consigliata, dovrà darne notifica al Segretario-Generale.
4. Il Segretario-Generale informerà i Governi contraenti di ogni notifica effettuata in base al precedente paragrafo.
Il Segretario-Generale indirà una Conferenza dei Governi contraenti per la revisione o la modifica della presente Convenzione su richiesta di non meno di un terzo dei Governi contraenti. Ogni revisione o notifica dovrà essere adottata dalla Conferenza con voto a maggioranza dei due terzi; successivamente ne verranno approntate copie certificate conformi che verranno inviate dal Segretario-Generale a tutti i Governi contraenti per la loro accettazione. Un anno dopo l'accettazione della revisione o degli emendamenti da parte di due terzi dei Governi contraenti, ogni revisione o emendamento entrerà in vigore per tutti i Governi contraenti eccettuato per coloro i quali prima della sua entrata in vigore dichiarino di non accettare la revisione o l'emendamento. Al momento dell'adozione, la Conferenza può decidere, con voto a maggioranza dei due terzi, che la revisione o la modifica è di natura tale che ogni Governo contraente che abbia fatto tale dichiarazione e che non accetti la revisione o l'emendamento entro un anno dalla entrata in vigore, cesserà, allo spirare di tale periodo, di essere Parte della Convenzione.
1. La presente Convenzione resterà aperta alla firma per sei mesi a partire dalla data di oggi e resterà poi aperta alla adesione.
2. I Governi degli Stati Membri delle Nazioni Unite, o di ogni Organizzazione specializzata, o dell'Organizzazione Internazionale dell'Energia Atomica, o che siano Parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia possono divenire Parti della presente Convenzione, mediante:
a) la firma senza riserva di accettazione;
b) la firma con riserva di accettazione, seguita dalla accettazione; o
c) l'adesione:
L'accettazione o l'adesione si effettueranno mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario-Generale.
3. Il Governo di ogni Stato che non abbia diritto a divenire Parte in base al paragrafo 2 del presente Articolo, può farne richiesta al Segretario-Generale e sarà ammesso a farne Parte in base al paragrafo 2, purchè la sua domanda sia stata approvata da due terzi dei Membri dell'Organizzazione diversi dai Membri associati.
La presente Convenzione entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data in cui i Governi di almeno dieci Stati l'avranno firmata senza riserva di accettazione o avranno depositato il proprio strumento di accettazione o di adesione. Essa entrerà in vigore per il Governo che la accetti o vi aderisca successivamente, sessanta giorni dopo il deposito dello strumento di accettazione o di adesione.
Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di un Governo contraente, tale Governo potrà denunciarla mediante notifica scritta indirizzata al Segretario-Generale, il quale notificherà a tutti i Governi contraenti il contenuto e la data del ricevimento di ogni notifica di tal genere.
Tale denuncia avrà efficacia un anno dopo il suo ricevimento da parte del Segretario-Generale, o dopo altro periodo più lungo che sia specificato nella notifica stessa.
1.
a) Le Nazioni Unite, nei casi in cui amministrino un territorio, od ogni Governo contraente che curi le relazioni internazionali di un territorio, dovranno consultarsi il più presto possibile con detto territorio nel tentativo di estendere ad esso la presente Convenzione e potranno dichiarare, mediante notifica scritta inviata al Segretario-Generale, che la Convenzione verrà estesa a tale territorio.
b) La presente Convenzione verrà estesa al territorio menzionato nella notifica a partire dalla data del ricevimento di essa o da ogni altra data in essa specificata.
c) Le disposizioni dell'Articolo VIII della presente Convenzione si applicheranno ad ogni territorio al quale venga estesa la Convenzione in base al presente Articolo; a tale scopo, l'espressione "le proprie formalità, richieste di documentazioni o procedure" includerà quelle in vigore in tale territorio:
d) La presente Convenzione cesserà di venire estesa ad ogni territorio un anno dopo il ricevimento da parte del Segretario-Generale di una notifica a tale scopo, o in altra data più lontana che sia specificata in essa.
2. Il Segretario-Generale informerà tutti i Governi contraenti dell'estensione della presente Convenzione ad ogni territorio in base al paragrafo 1 del presente Articolo, specificando in ogni singolo caso la data a partire dalla quale la Convenzione è stata estesa.
Il Segretario-Generale informerà tutti i Governi firmatari, tutti i Governi contraenti e tutti i Membri della Organizzazione:
a) delle firme apposte alla presente Convenzione e delle rispettive date;
b) del deposito degli strumenti di accettazione e di adesione, nonchè delle date del loro deposito;
c) della data in cui la Convenzione entra in vigore in base all'Articolo XI;
d) di ogni notifica ricevuta in conformità degli Articoli XII e XIII e della relativa data;
e) della convocazione di ogni Conferenza in base agli Articoli VII e IX.
La presente Convenzione, unitamente al suo Allegato, sarà depositata presso il Segretario-Generale che ne invierà copia certificata conforme ai Governi firmatari ed ai Governi aderenti. Non appena la presente Convenzione entrerà in vigore, verrà registrata dal Segretario-Generale in base all'Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
La presente Convenzione ed il suo Allegato saranno redatti nelle lingue Inglese e Francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Verranno apportate traduzioni ufficiali nelle lingue Russa e Spagnola che verranno depositate unitamente agli originali firmati.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Londra il 9 aprile 1965.
ALLEGATO B
Capitolo 1 - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI
A. Definizioni
Ai fini delle disposizioni del presente Allegato, ai termini elencati verranno attribuiti i significati seguenti:
Carico. Tutti i beni, le merci, le derrate e gli articoli di qualsiasi genere che sono trasportati su di una nave e che non siano la corrispondenza, le provviste della nave, i pezzi di ricambio della stessa, il suo armamento, gli effetti personali dell'equipaggio ed il bagaglio che viaggia con i passeggeri.
Effetti personali dell'equipaggio. Gli indumenti, gli articoli di uso giornaliero ed ogni altro oggetto comprese anche le valute appartenenti all'equipaggio che sono trasportati dalla nave.
Membro dell'equipaggio. Chiunque sia effettivamente impiegato a bordo durante il viaggio e svolga delle mansioni relative al funzionamento della nave o al servizio di bordo e sia incluso nella lista dell'equipaggio.
Corrispondenza. Le spedizioni di corrispondenza e di altri oggetti affidati da Amministrazioni postali e destinati ad essere consegnati ad altre Amministrazioni postali.
Bagaglio che viaggia con i passeggeri. I beni, che possono comprendere anche la valuta, che sono trasportati per conto di un passeggero che viaggia nella stessa nave, siano suoi beni personali o meno, purchè non vengano trasportati in base ad un contratto di trasporto o ad altro accordo del genere.
Pubbliche autorità. Gli enti o i funzionari di uno Stato responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione delle leggi e dei regolamenti di tale Stato nei riguardi dell'interpretazione delle Norme e delle Procedure consigliate di cui al presente Allegato.
Armatore. Chiunque possegga o gestisca una nave, sia che si tratti di una persona, di un ente o altra persona giuridica, ed ogni persona che agisca in nome del proprietario o del gestore.
Armamento della nave. Gli oggetti, diversi dai pezzi di ricambio di una nave, che sono posti a bordo della stessa e che vengono usati su di essa, che siano rimovibili ma non siano materiali di consumo, inclusi gli accessori quali le barche di salvataggio, gli apparecchi di salvataggio, il mobilio e le attrezzature della nave e simili.
Pezzi di ricambio della nave. I materiali che servono per la riparazione e che vengono incorporati nella stessa nave sulla quale sono trasportati.
Provviste della nave. Le merci che sono adoperate sulla nave, inclusi i beni di consumo, le merci trasportate per essere vendute ai passeggeri o ai membri dell'equipaggio, il carburante ed i lubrificanti, escluso l'armamento della nave ed i pezzi di ricambio della stessa.
Orario di arrivo. L'ora in cui la nave si ferma in porto sia all'ancora che attraccata alla banchina.
B. Disposizioni generali
Conformemente al paragrafo 2 dell'Articolo V della Convenzione, le disposizioni del presente Allegato non vietano alle Pubbliche Autorità di adottare le misure del caso inclusa la richiesta di ulteriori informazioni, che possano essere ritenute necessarie nei casi di sospetta frode o per risolvere particolari situazioni in cui vi sia un grave pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica, o per prevenire l'introduzione o la diffusione di malattie od epidemie che mettono in pericolo la vita degli animali o delle piante.
1.1. Norma. Le Pubbliche Autorità in ogni caso si limiteranno a chiedere che vengano fornite le informazioni essenziali, e ne ridurranno al minimo il numero. Ove sia fissata nell'Allegato una lista specifica di dettagli, le Pubbliche Autorità non chiederanno che vengano forniti i dettagli che non ritengano essenziali.
1.2. Procedura consigliata. Nonostante che, per particolari motivi, dei documenti possono essere prescritti o richiesti separatamente in questo Allegato, le pubbliche autorità, tenendo presenti gli interessi di coloro che devono completare i documenti, nonchè gli scopi per i quali gli stessi devono essere usati, dovrebbero invece di richiedere due o più documenti, richiederne uno solo tutte le volte che ciò sia possibile e ne risulti una procedura semplificata.
Capitolo 2 - ARRIVO, SOSTA E PARTENZA DELLA NAVE
Il presente Capitolo contiene le disposizioni relative alle formalità che sono richieste agli armatori dalle Pubbliche Autorità all'arrivo, durante la sosta ed alla partenza della nave e non dovranno essere intese come suscettibili di eliminare l'esigenza di presentare all'esame delle competenti autorità, i certificati o gli altri documenti trasportati dalla nave e relativi all'immatricolazione della stessa, alla stazza, alla sicurezza, equipaggiamento e agli altri problemi relativi.
A. Generali
2.1. Norma. Le Pubbliche Autorità non pretenderanno all'arrivo o alla partenza di navi alle quali si applica la presente Convenzione, la consegna di documenti diversi da quelli citati nel presente Capitolo.
I documenti in questione sono:
- Dichiarazione generale,
- Manifesto di carico,
- Dichiarazione delle provviste di bordo,
- Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio,
- Lista dell'equipaggio,
- Lista dei passeggeri,
- Il documento richiesto in base alla Convenzione Postale internazionale per la corrispondenza,
- Dichiarazione di sanità marittima.
B. Contenuto e scopo dei documenti
2.2. Norma. La Dichiarazione generale sarà il documento base che fornirà alle Pubbliche Autorità all'arrivo ed alla partenza le informazioni relative alla nave.
2.2.1. Procedura consigliata. Lo stesso tipo di Dichiarazione generale dovrebbe essere accettato sia all'arrivo che alla partenza della nave.
2.2.2. Procedura consigliata. Nella Dichiarazione generale le Pubbliche Autorità non dovrebbero richiedere altre informazioni all'infuori delle seguenti:
- norme e descrizione della nave,
- nazionalità della nave,
- informazioni relative all'immatricolazione,
- informazioni relative alla stazza,
- nome del capitano,
- nome ed indirizzo del raccomandatario,
- breve descrizione del carico,
- numero dei membri dell'equipaggio,
- numero dei passeggeri,
- brevi ragguagli sul viaggio,
- data ed ora dell'arrivo, o data della partenza,
- porto di arrivo o di partenza,
- posizione della nave in porto.
2.2.3. Norma. Le Pubbliche Autorità accetteranno una Dichiarazione datata e firmata dal Comandante, dal raccomandatario o da altra persona debitamente autorizzata dal comandante stesso.
2.3. Norma. Il manifesto di carico sarà il documento base che all'arrivo ed alla partenza fornirà alle Pubbliche Autorità le informazioni relative al carico. Tuttavia, si potrà richiedere di fornire separatamente ulteriori particolari per ogni carico di natura pericolosa.
2.3.1. Procedura consigliata. Nel manifesto di carico le Pubbliche Autorità non dovrebbero richiedere altre informazioni oltre alle seguenti:
a) all'arrivo:
- nome e nazionalità della nave,
- nome del capitano,
- Porto di provenienza della nave,
- Porto ove viene redatta la dichiarazione,
- marche e numeri; numero e tipo dei colli, quantità e natura delle merci,
- numero delle polizze di carico per il carico da scaricare nel porto in questione,
- Porti nei quali il carico che resta a bordo deve essere scaricato,
- Porto di primo imbarco delle merci spedite con polizza di carico;
b) alla partenza:
- nome e nazionalità della nave,
- nome del capitano,
- Porto di destinazione,
- relativamente alle merci caricate nel Porto in questione: marche e numeri; numero dei colli; quantità e natura delle merci,
- numeri delle polizze di carico per il carico caricato nel porto in questione.
2.3.2. Procedura consigliata. Per il carico che resta a bordo, le Pubbliche Autorità dovrebbero limitarsi a chiedere solo brevi dettagli relativi a pochi punti essenziali.
2.3.3. Norma. Le Pubbliche Autorità accetteranno un manifesto di carico datato e firmato dal Capitano, dal raccomandatario o da altra persona debitamente autorizzata dal Capitano stesso.
2.3.4. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità dovrebbero accettare, in luogo del Manifesto di carico, una copia della nota del carico, purchè contenga tutte le informazioni richieste in conformità delle Procedure consigliate 2.3.1. e 2.3.2. e sia datata e firmata in conformità della Norma 2.3.3.
Come alternativa, le Pubbliche Autorità possono accettare una copia della polizza di carico firmata in conformità della Norma 2.3.3. o copia certificata conforme, se la natura e la quantità del carico lo rendono possibile e purchè ogni informazione in base alle Procedure consigliate 2.3.1. e 2.3.2. che non appaia in tali documenti sia anche fornita altrove e debitamente certificata.
2.3.5. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità dovrebbero permettere che i colli non inclusi nel Manifesto di carico in possesso del Capitano vengano omessi dalla Dichiarazione del carico purchè i particolari di tali colli siano forniti separatamente.
2.4. Norma. La Dichiarazione delle provviste di bordo sarà il documento base che fornirà alle Pubbliche Autorità all'arrivo ed alla partenza della nave le informazioni relative alle provviste di bordo.
2.4.1. Norma. Le Pubbliche Autorità accetteranno una Dichiarazione di provviste di bordo datata e firmata dal Capitano o da un altro Ufficiale della nave, debitamente autorizzato dal Capitano, che sia a personale conoscenza di quanto riguarda le provviste di bordo.
2.5. Norma. La Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio sarà il documento base che fornirà le informazioni richieste dalle Pubbliche Autorità relativamente agli effetti personali dell'equipaggio. Tale documento non verrà richiesto alla partenza.
2.5.1. Norma. Le Pubbliche Autorità accetteranno una Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio datata e firmata dal Capitano o da altro Ufficiale della nave debitamente autorizzato dal Capitano stesso. Le Pubbliche Autorità possono altresì richiedere ad ogni Membro dell'equipaggio, di apporre la propria firma o, nel caso in cui non ne sia capace, la sua croce sarà apposta sulla dichiarazione relativa ai propri effetti personali.
2.5.2. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità dovrebbero richiedere delle informazioni soltanto per quegli effetti personali dell'equipaggio che sono soggetti a dogana o a proibizioni o restrizioni.
2.6. Norma. L'elenco dei membri dell'equipaggio sarà il documento base che fornirà alle Pubbliche Autorità le informazioni relative al numero e alla composizione dell'equipaggio, sia all'arrivo che alla partenza della nave.
2.6.1. Procedura consigliata. Per quanto concerne l'elenco dei membri dell'equipaggio, le Pubbliche Autorità non dovrebbero richiedere altre informazioni oltre le seguenti:
- nome e nazionalità della nave,
- cognome,
- nome o nomi,
- nazionalità,
- grado o categoria,
- data e luogo di nascita,
- natura e numero del documento di identificazione,
- porto e data dell'arrivo,
- provenienza.
2.6.2. Norma. Le Pubbliche Autorità accetteranno una lista dell'equipaggio datata e firmata dal Capitano o da altro Ufficiale della nave debitamente autorizzato dal Capitano stesso.
2.7. Norma. La lista dei Passeggeri sarà il documento base che fornirà alle Pubbliche Autorità le informazioni su i passeggeri sia all'arrivo che alla partenza della nave.
2.7.1. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità non dovrebbero richiedere le liste dei passeggeri nel caso di brevi rotte marittime o di servizi misti nave-ferrovia tra Paesi vicini.
2.7.2. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità non dovrebbero richiedere le carte di imbarco e di sbarco oltre alle liste dei passeggeri nel caso di passeggeri i cui nomi figurino in tali liste.
Tuttavia, nel caso in cui le Pubbliche Autorità debbano far fronte a speciali situazioni costituenti un grave pericolo per la salute pubblica, può venire richiesto ad una persona che compie un viaggio internazionale, di comunicare per iscritto il proprio indirizzo nel Paese di destinazione.
2.7.3. Procedura consigliata. Per quanto riguarda la lista dei passeggeri, le pubbliche autorità non dovrebbero richiedere altre informazioni oltre alle seguenti:
- nome e nazionalità della nave,
- cognome,
- nome o nomi,
- nazionalità,
- data di nascita,
- luogo di nascita,
- Porto di imbarco,
- Porto di sbarco,
- Porto e data di arrivo della nave.
2.7.4. Procedura consigliata. Una lista compilata dalle Compagnie di navigazione per proprio uso dovrebbe essere accettata in luogo della Lista dei Passeggeri, purchè detta lista contenga le informazioni richieste in base alla Procedura Consigliata 2.7.3. e sia datata e firmata in conformità della Norma 2.7.5.
2.7.5. Norma. Le Pubbliche Autorità accetteranno una Lista dei Passeggeri datata e firmata dal Capitano, dal raccomandatario o da altra persona debitamente autorizzata dal Capitano stesso.
2.7.6. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità dovrebbero accertarsi che gli armatori notifichino loro all'arrivo la presenza di ogni passeggero clandestino scoperto a bordo.
2.8. Norma. Le Pubbliche Autorità non richiederanno, all'arrivo o alla partenza di una nave delle dichiarazioni scritte relative alla corrispondenza che siano diverse da quelle prescritte dalla Convenzione Postale Universale.
2.9. Norma. La Dichiarazione di Sanità Marittima sarà il documento base che fornirà alle Autorità Sanitarie Portuali informazioni sulle condizioni sanitarie a bordo della nave durante il viaggio e all'arrivo in un porto.
C. Documenti richiesti all'arrivo
2.10. Norma. All'arrivo di una nave in porto le pubbliche autorità non richiederanno altri documenti oltre ai seguenti:
- 5 copie della Dichiarazione Generale,
- 4 copie del Manifesto di carico,
- 4 copie della Dichiarazione delle provviste di bordo,
- 2 copie della Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio,
- 4 copie della lista dell'equipaggio,
- 4 copie della lista dei passeggeri,
- 1 copia della Dichiarazione di Sanità Marittima.
D. Documenti richiesti alla partenza
2.11. Norma. Alla partenza di una nave da un porto, le pubbliche autorità non dovranno richiedere altri documenti oltre i seguenti:
- 5 copie della Dichiarazione Generale,
- 4 copie del Manifesto di carico,
- 3 copie della Dichiarazione delle provviste di bordo,
- 2 copie della Lista dell'equipaggio,
- 2 copie della Lista dei Passeggeri.
2.11.1. Procedura consigliata. Alla partenza da un porto non dovrebbe essere richiesto un Manifesto di carico per il carico che è stato oggetto di una Dichiarazione all'arrivo in quel Porto e che è rimasto a bordo.
2.11.2. Procedura consigliata. Per le provviste di bordo che sono state oggetto di una dichiarazione all'arrivo della nave non dovrebbe essere richiesta una diversa dichiarazione alla partenza e questa vale anche per le merci che sono state spedite nel Porto se coperte da altro documento doganale presentato in tale Porto.
2.11.3. Norma. Ove le Pubbliche Autorità richiedano alla partenza della nave delle informazioni relative all'equipaggio potrà essere accettata una copia della lista dell'equipaggio che era stata presentata all'arrivo purchè detta copia sia nuovamente firmata e munita della indicazione di ogni cambiamento apportato nel numero o nella composizione dell'equipaggio o dell'indicazione che non sono avvenuti cambiamenti.
E. Provvedimenti atti a facilitare le pratiche doganali relative al carico, ai passeggeri, all'equipaggio ed ai bagagli
2.12. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità dovrebbero con la collaborazione degli armatori e delle amministrazioni portuali, provvedere a che il periodo di sosta della nave nel Porto sia ridotto allo stretto necessario e, a tale scopo, provvedere per lo svolgimento delle varie operazioni.
Esse dovranno inoltre riesaminare con frequenza tutte le procedure relative all'arrivo ed alla partenza delle navi, incluse le disposizioni concernenti l'imbarco, lo sbarco, il carico e lo scarico e le operazioni di rifornimento e simili. Esse dovranno inoltre prendere le misure necessarie affinchè le formalità relative alle navi da carico ed al loro carico possano essere iniziate e concluse, per quanto possibile, nella zona di attività.
2.12.1. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità dovrebbero, in collaborazione con gli armatori e le amministrazioni portuali, adottare delle misure appropriate per le diverse operazioni così da semplificare e facilitare le operazioni di carico e scarico e le formalità per lo sdoganamento delle merci. Tali disposizioni dovrebbero concernere tutte le operazioni a partire dall'attracco della nave alla banchina: scarico, sdoganamento e, ove occorra, magazzinaggio e rispedizione del carico.
Dovrebbe esistere una comunicazione diretta e comoda tra magazzino e area doganale, ed entrambi dovrebbero essere situati in prossimità della banchina, ed ove possibile, dovrebbe essere disponibile anche un sistema di convogliamento meccanico.
F. Scali successivi in due o più porti in uno stesso Stato
2.13. Procedura consigliata. Tenendo conto delle formalità che sono effettuate all'arrivo di una nave nel primo Porto di scalo sul territorio di uno Stato, le formalità e i documenti richiesti dalle Pubbliche Autorità di ogni scalo successivo in detto Paese, ove non vi sia uno scalo intermedio in un Porto di un Paese diverso, dovrebbero essere ridotti al minimo.
G. Completamento dei documenti
2.14. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità dovrebbero, per quanto possibile, accettare i documenti previsti dal presente Allegato, ad eccezione di quelli previsti dalla Norma 3.7., indipendentemente dalla lingua in cui sono fornite le informazioni, restando inteso che ove lo ritengano necessario, le Pubbliche Autorità possono richiedere una traduzione scritta od orale in una delle lingue ufficiali del proprio Paese o dell'Organizzazione.
2.15. Norma. Le predette Pubbliche Autorità non richiederanno che i documenti di cui al presente capitolo, siano dattilografati. Saranno accettate dichiarazioni manoscritte, ad inchiostro o a matita indelebile, purchè leggibili.
2.16. Norma. Le Pubbliche Autorità del Porto di arrivo, scarico o transito di un Paese non pretenderanno che ogni documento relativo alla nave, al suo carico, alle sue provviste, ai passeggeri o all'equipaggio, di cui al presente capitolo, sia legalizzato, controllato e autenticato, da un loro rappresentante all'estero o che gli debba essere sottoposto in precedenza. - Tale disposizione non precluderà la necessità della presentazione di un passaporto o di altro documento di identità da parte di un passeggero o di un membro dell'equipaggio per il visto a scopi analoghi.
Capitolo 3 - ARRIVO E PARTENZA DELLE PERSONE
Il presente Capitolo contiene le disposizioni relative alle formalità richieste dalle Pubbliche Autorità, all'equipaggio ed ai passeggeri all'arrivo o alla partenza di una nave.
A. Condizioni e formalità d'arrivo e di partenza
3.1. Norma. Un passaporto in corso di validità costituirà il documento base che fornirà alle pubbliche autorità le informazioni relative ad ogni passeggero all'arrivo e alla partenza di una nave.
3.1.1. Procedura consigliata. I Governi contraenti dovrebbero, per quanto possibile, convenire, mediante accordi bilaterali o multilaterali, di accettare dei documenti di identità ufficiali in luogo dei passaporti.
3.2. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità dovrebbero adottare dei provvedimenti, in virtù dei quali i passaporti dei passeggeri, o documenti ufficiali di identificazione accettati in luogo di questi, siano controllati dalle Autorità di Immigrazione una sola volta sia all'arrivo che alla partenza. Inoltre, all'arrivo ed alla partenza, potrà venir richiesta la presentazione di detti passaporti o documenti ufficiali di identificazione ai fini di controllo o di identificazione, nell'ambito delle formalità doganali o altro.
3.3. Procedura consigliata. Dopo la presentazione individuale dei passaporti o dei documenti ufficiali di identificazione accettati in luogo dei primi, le Pubbliche Autorità dovrebbero restituire immediatamente tali documenti dopo averli esaminati, anzichè trattenerli a fini di controllo supplementare, a meno che non vi sia un qualche ostacolo all'ammissione di un passeggero nel territorio.
3.4. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità non dovrebbero richiedere ai passeggeri all'imbarco o allo sbarco, od agli armatori che agiscano in loro nome, della informazioni scritte diverse da quelle figuranti nei passaporti o documenti ufficiali di identificazione, a meno che non si rendano necessarie per completare i documenti previsti al presente Allegato.
3.5. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità che richiederanno ai passeggeri, allo sbarco e all'imbarco informazioni supplementari per iscritto diverse da quelle necessarie per completare i documenti previsti al presente Allegato, dovrebbero limitare le proprie domande ai fini di una più perfetta identificazione dei passeggeri alle voci figuranti alla procedura consigliata 3.6. (carta di imbarco o di sbarco). Le predette Autorità dovrebbero accettare una Carta d'imbarco e di sbarco compilata dal passeggero, senza pretendere che questa ultima sia completata o controllata dall'armatore. Detta Carta dovrebbe essere compilata in corsivo, in calligrafia leggibile, a meno che nel formulario non sia richiesto di scrivere in stampatello.
Dovrebbe essere richiesta ad ogni passeggero una sola copia della Carta di imbarco e sbarco, ed ove occorra, delle riproduzioni della stessa.
3.6. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità non dovrebbero richiedere, per le Carte di imbarco o sbarco, altre informazioni oltre alle seguenti:
- cognome,
- nome o nomi,
- nazionalità,
- numero del passaporto o di altro documento ufficiale di identificazione,
- data di nascita,
- luogo di nascita,
- professione,
- porto di imbarco e di sbarco,
- sesso,
- indirizzo nel Paese di destinazione,
- firma.
3.7. Norma. Ove sia richiesto alle persone che si trovano a bordo di una nave, di provare che esse sono immunizzate contro il colera, la febbre gialla o il vaiolo, le Autorità Pubbliche accetteranno il certificato internazionale di vaccinazione o di rivaccinazione nelle forme previste dal Regolamento sanitario internazionale.
3.8. Procedura consigliata. La visita medica delle persone che si trovano a bordo di una nave o che ne sbarcano dovrebbe, di norma, essere limitata alle persone provenienti da una Regione nella quale sia in corso un'epidemia di una delle malattie per cui è prevista la quarantena, per il periodo d'incubazione della malattia in questione (come è previsto dal Regolamento sanitario internazionale). Tuttavia, tutte queste persone possono venire sottoposte ad una visita medica supplementare, in conformità delle disposizioni del Regolamento Sanitario Internazionale.
3.9. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità dovrebbero normalmente effettuare il controllo doganale dei bagagli che viaggiano con i passeggeri, all'arrivo, con criterio selettivo e non vessatorio. Non dovrebbe, per quanto possibile, essere richiesta una dichiarazione scritta per i bagagli che accompagnano i passeggeri.
3.9.1. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità dovrebbero, quando sia possibile, rinunciare alle formalità relative al controllo dei bagagli che accompagnano i passeggeri alla partenza.
3.9.2. Procedura consigliata. Allorchè il controllo dei bagagli che accompagnano un passeggero, all'uscita, non possa essere completamente evitato, detto controllo dovrebbe, di norma, limitarsi ad essere selettivo e non vessatorio.
3.10. Norma. Il libretto di navigazione in corso di validità o il passaporto costituiscono il documento base che fornisce alle Pubbliche Autorità, all'arrivo o alla partenza della nave, le informazioni relative a ciascun membro dell'equipaggio.
3.10.1. Norma. Per quanto riguarda il libretto di navigazione, le Pubbliche Autorità non dovrebbero richiedere altre informazioni oltre alle seguenti:
- cognome,
- nome,
- data e luogo di nascita,
- nazionalità,
- connotati fisici,
- fotografia (autenticata),
- firma,
- data di scadenza (ove vi sia),
- Pubblica Autorità che ha rilasciato il documento.
3.10.2. Norma. Quando un marinaio deve recarsi in un Paese o allontanarsene in qualità di passeggero, con un qualsiasi mezzo di trasporto:
a) per raggiungere la propria nave o per trasferirsi su di un'altra;
b) per transitare, al fine di raggiungere la propria nave in un altro Paese, o tornare nel proprio Paese, o per ogni altro scopo approvato dalle Autorità del Paese in questione, le Autorità accetteranno il libretto di navigazione in corso di validità, in luogo del passaporto, allorchè detto documento garantisca la riammissione del portatore nel Paese che ha rilasciato il documento in questione.
3.10.3. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità non dovrebbero normalmente richiedere per i membri dell'equipaggio la presentazione di documenti individuali di identificazione, nè altre informazioni supplementari a quelle contenute nel libretto di navigazione all'infuori di quelle che sono contenute nella lista dell'equipaggio.
B. Provvedimenti intesi a facilitare lo svolgimento delle formalità relative al carico, ai passeggeri, all'equipaggio ed al bagaglio
3.11. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità dovrebbero con il concorso degli armatori e delle amministrazioni portuali, adottare tutti i provvedimenti necessari per accelerare lo svolgimento delle formalità sia per quanto riguarda i passeggeri, che per quanto riguarda l'equipaggio ed il bagaglio, nonchè provvedere a tale scopo il personale e le attrezzature sufficienti e curando particolarmente i dispositivi di carico, scarico ed inoltro dei bagagli (compresa l'utilizzazione di sistemi meccanizzati), nonchè i punti in cui i passeggeri rischiano di attendere più a lungo. Dovrebbero, inoltre, essere adottati provvedimenti per approntare, ove occorra, un passaggio coperto tra la nave e il luogo di controllo dei passeggeri e dell'equipaggio.
3.11.1. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità dovrebbero:
a) con il concorso degli armatori e delle amministrazioni portuali, adottare dei convenienti provvedimenti quali:
i) metodo di inoltro individuale e continuo di passeggeri e bagaglio;
ii) un sistema che permetta ai passeggeri di identificare e ritirare rapidamente i loro bagagli controllati non appena questi vengano posti nella zona ove possono venir reclamati;
b) assicurare che le amministrazioni portuali prendano i provvedimenti necessari:
i) perchè sia facilitato, ai passeggeri e al bagaglio, l'accesso ai mezzi di trasporto locali,
ii) perchè i locali nei quali si devono eseguire i vari controlli dell'equipaggio siano facilmente accessibili e il più vicino possibile gli uni agli altri.
3.12. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità dovrebbero richiedere agli armatori di accertarsi che il personale della nave prenda tutti i provvedimenti necessari per favorire un rapido svolgimento delle formalità relative ai passeggeri e all'equipaggio, all'arrivo.
Detti provvedimenti possono consistere:
a) nell'invio, alle Pubbliche Autorità, di un messaggio che segnali, in anticipo, l'ora prevista per l'arrivo, nonchè le informazioni per ogni cambiamento dell'orario, compreso l'itinerario del viaggio ove tale informazione sia suscettibile di influenzare le formalità di controllo;
b) nel tenere pronti i documenti di bordo per un rapido esame;
c) nel preparare gli scalandroni e gli altri mezzi di imbarco e sbarco prima che la nave attracchi al molo o getti l'ancora;
d) nel predisporre una rapida ed ordinata adunata delle persone a bordo per il controllo dei documenti, lasciando liberi, a turno, all'occorrenza, i membri dell'equipaggio dai loro compiti essenziali nella sala macchine e altrove.
3.13. Procedura consigliata. Il cognome o i cognomi dovrebbero figurare per primi sui documenti concernenti i passeggeri e l'equipaggio; quando vengono usati tanto il cognome del padre che quello della madre, il cognome del padre dovrebbe figurare per primo. Quando, per le donne sposate si fa uso del cognome del marito e di quello della moglie, il cognome del marito dovrebbe figurare per primo.
3.14. Norma. Le Pubbliche Autorità dovranno procedere, senza ingiustificati ritardi, al controllo dei passeggeri e dell'equipaggio in vista della loro ammissione nel territorio dello Stato, allorchè tale controllo è richiesto.
3.15. Norma. Le Pubbliche Autorità si asterranno dall'infliggere sanzioni agli armatori nei casi in cui ritengano insufficienti i documenti che un passeggero presenta al controllo o quando un passeggero non può venire ammesso, per tale motivo, sul territorio dello Stato.
3.15.1. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità dovrebbero invitare gli armatori a prendere tutte le misure necessarie affinchè i passeggeri siano in possesso di tutti i documenti richiesti dai Governi contraenti ai fini del controllo.
Capitolo 4 - SANITA' PUBBLICA E QUARANTENA, INCLUSE LE MISURE SANITARIE PER GLI ANIMALI E LE PIANTE
4.1. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità di uno Stato che non sia parte del Regolamento Sanitario Internazionale, dovrebbero cercare di applicare le disposizioni di detto Regolamento ai trasporti marittimi internazionali.
4.2. Procedura consigliata. I Governi contraenti che abbiano degli interessi comuni a motivo delle proprie condizioni sanitarie, geografiche, sociali ed economiche, dovrebbero concludere degli accordi particolari, in base all'articolo 104 del Regolamento Sanitario Internazionale, nel caso in cui tali accordi facilitino l'applicazione del Regolamento in questione.
4.3. Procedura consigliata. Qualora vengano richiesti certificati sanitari o documenti analoghi nel caso di spedizione di alcuni animali o di alcune piante o prodotti derivanti, detti certificati o documenti dovrebbero essere redatti nel modo più semplice possibile e dovrebbero essere oggetto di larga diffusione; i Governi contraenti dovrebbero collaborare al fine di rendere tali documenti uniformi.
4.4. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità dovrebbero, per quanto possibile, accordare alla nave la libera pratica a mezzo radio e quando, sulla base delle informazioni ricevute dalla nave stessa prima del suo arrivo nel porto, l'Autorità sanitaria del Porto di destinazione ritenga che l'ingresso della nave non causi l'introduzione o la diffusione di una qualsiasi malattia che comporti la quarantena. Le Autorità Sanitarie dovrebbero, per quanto possibile, essere autorizzate a salire a bordo prima ancora dell'ingresso della nave in porto.
4.4.1. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità dovrebbero cercare di ottenere la collaborazione degli armatori affinchè si conformino al principio in base al quale una malattia a bordo di una nave deve essere prontamente segnalata a mezzo radio all'Autorità sanitaria del Porto di destinazione della nave, al fine di facilitare l'invio di personale medico specializzato e del materiale necessario allo svolgimento delle formalità sanitarie all'arrivo.
4.5. Norma. Le Pubbliche Autorità dovranno adottare i provvedimenti necessari affinchè tutte le agenzie di viaggio o gli altri organismi interessati possano fornire ai passeggeri, con sufficiente anticipo, la lista delle vaccinazioni richieste dalle Pubbliche Autorità dei Paesi in questione, unitamente ai moduli dei certificati di vaccinazione conformi al Regolamento Sanitario Internazionale. Le Pubbliche Autorità dovranno prendere i provvedimenti necessari affinchè le persone che effettuano le vaccinazioni utilizzino i certificati internazionali di vaccinazione o rivaccinazione, onde assicurare una uniforme accettazione.
4.6. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità dovrebbero fornire le attrezzature ed i servizi necessari alla vaccinazione e rivaccinazione, nonchè al rilascio dei certificati internazionali corrispondenti, nel maggior numero di porti possibile.
4.7. Norma. Le Pubbliche Autorità si accerteranno che le misure di ordine sanitario e le formalità ad esse relative siano iniziate senza indugio, completate rapidamente ed applicate indiscriminatamente.
4.8. Procedura consigliata. Le Pubbliche Autorità dovrebbero mantenere, nel maggior numero possibile di porti, attrezzature e servizi sufficienti e permettere l'efficace applicazione delle misure sanitarie, comprese quelle relative alla quarantena degli animali e delle piante.
4.9. Procedura consigliata. Per tutte le cure mediche da fornire nei casi urgenti all'equipaggio ed ai passeggeri, dovrebbero essere previste nel maggior numero possibile di porti di ogni Stato delle attrezzature mediche facilmente accessibili.
4.10. Norma. Una nave che non sia infetta o sospetta di essere infetta di una malattia che comporti la quarantena non dovrebbe, a motivo di qualsiasi altra malattia o epidemia, essere impedita dall'Autorità sanitaria portuale di caricare o scaricare merci, di imbarcare combustibili ed acqua, a meno che non ci si trovi di fronte ad un caso di emergenza che comporti un grave rischio per la salute pubblica.
4.11. Procedura consigliata. Le spedizioni via mare di animali, di prodotti animali grezzi, di derrate alimentari di origine animale e di prodotti vegetali comportanti la quarantena, dovrebbero essere permesse in determinate circostanze quando siano accompagnati da un certificato di quarantena compilato nella forma approvata dagli Stati interessati.
Capitolo 5 - DISPOSIZIONI VARIE
A. Cauzione e altre forme di garanzia
5.1. Procedura consigliata. Qualora le Pubbliche Autorità richiedano agli armatori il deposito di cauzioni o altre forme di garanzia per coprire i loro obblighi in base alle leggi e ai regolamenti relativi alle dogane, alla immigrazione, alla salute pubblica, alla quarantena di animali o di piante, o ad altre leggi o regolamenti analoghi dello Stato, le predette Pubbliche Autorità dovrebbero, per quanto possibile, autorizzare il deposito di un'unica cauzione globale o altra forma di garanzia.
B. Errori nei documenti e relative sanzioni
5.2. Norma. Le Pubbliche Autorità dovranno autorizzare, senza peraltro causare ritardo alla partenza della nave, la correzione di errori in un documento previsto dal presente Allegato, qualora esse ritengano che detti errori siano stati commessi inavvertitamente, che si tratti di errori di scarso rilievo che non sono da imputarsi a negligenza ripetuta e che sono stati commessi senza l'intenzione di violare le leggi o i regolamenti, a condizione che i summenzionati errori siano stati rilevati prima che il controllo dei documenti sia terminato e vengano rettificati senza indugio.
5.3. Norma. Nel caso di errori rilevanti nei documenti di cui al presente Allegato e firmati dall'armatore, dal Capitano o in loro nome, non verranno inflitte sanzioni prima che le Pubbliche Autorità abbiano dato a costoro l'opportunità di provare che gli errori sono stati commessi inavvertitamente, che non sono da imputarsi a negligenza ripetuta e che sono stati commessi senza l'intenzione di violare le leggi o i regolamenti.
C. Servizi nei porti
5.4. Procedura consigliata. I servizi abituali delle Pubbliche Autorità in un Porto, dovrebbero essere forniti a titolo gratuito durante il normale orario di lavoro (l'orario di servizio ordinario). Le Pubbliche Autorità dovrebbero cercare di stabilire, per i loro servizi portuali, dei normali orari di lavoro corrispondenti ai periodi in cui il lavoro è più intenso.
5.4.1. Procedura consigliata. I Governi contraenti dovrebbero adottare tutte le misure idonee ad organizzare i normali servizi delle Pubbliche Autorità nei porti così da evitare di causare degli inutili ritardi alle navi dopo il loro arrivo o al momento della partenza, e di ridurre al minimo il periodo necessario per completare le formalità, a condizione che l'ora prevista per l'arrivo o la partenza della nave sia notificata alle Pubbliche Autorità in tempo utile.
5.4.2. Norma. L'Autorità sanitaria non percepirà alcun compenso per ogni visita medica od esame supplementare, batteriologico o altro, effettuato in qualunque momento del giorno o della notte, che possa essere utile per conoscere lo stato di salute della persona esaminata; nè percepirà compensi per la visita di ispezione della nave a motivo di quarantena, a meno che l'ispezione non abbia per oggetto il rilascio di un certificato di derattizzazione o di esenzione dalla derattizzazione.
Non saranno dei pari richiesti compensi per la vaccinazione di una persona che arrivi con una nave, nè per il rilascio di un certificato di vaccinazione. Tuttavia, qualora si rendano necessarie misure diverse dalle predette nei confronti di una nave, dei suoi passeggeri o del suo equipaggio e vengano richiesti compensi, detti compensi dovranno essere in base ad una unica tariffa che dovrà essere uniforme su tutto il territorio dello Stato. Tali tariffe saranno imposte senza discriminazione rispetto alla nazionalità, al domicilio o alla residenza della persona o alla proprietà della nave.
5.4.3. Procedura consigliata. Allorchè le Pubbliche Autorità forniranno dei servizi al di fuori dei regolari orari di lavoro che sono previsti dalla procedura consigliata 5.4., dovrebbero farlo a delle condizioni ragionevoli e non eccedenti il costo reale dei servizi resi.
5.5. Norma. Allorchè il volume del traffico di un Porto lo giustifichi, le Pubbliche Autorità dovranno provvedere a fornire i servizi necessari all'adempimento delle formalità relative al carico ed ai bagagli, indipendentemente dal valore e dalla natura degli stessi.
5.6. Procedura consigliata. I Governi contraenti dovrebbero adottare provvedimenti mediante i quali un Governo possa accordare ad un altro Governo alcune facilitazioni prima del viaggio o durante la traversata, per ispezionare le navi, i passeggeri, i membri dell'equipaggio, i bagagli, le merci, nonchè i documenti relativi alla dogana, all'immigrazione, alla salute pubblica, (alla protezione zoofila e veterinaria), alla quarantena di animali o piante, quando tale provvedimento sia suscettibile di facilitare il completamento delle formalità all'arrivo sul territorio di quest'ultimo Stato.
D. Carico non scaricato nel porto di destinazione previsto
5.7. Norma. Allorchè l'intero carico o parte del carico di cui al Manifesto di carico non viene scaricato nel porto di destinazione previsto, le Pubbliche Autorità dovranno permettere che il Manifesto sia modificato e dovranno altresì astenersi dall'infliggere sanzioni se hanno la certezza che il carico in questione non sia stato caricato a bordo della nave o, nel caso lo sia stato, che sia stato scaricato in un altro Porto.
5.8. Norma. Quando tutto il carico o parte di esso viene scaricato in un Porto diverso da quello previsto, per errore o per altro valido motivo, le Pubbliche Autorità ne faciliteranno la rispedizione al luogo di destinazione. Tale disposizione non si applica tuttavia alle merci pericolose, vietate, o sottoposte a restrizioni.
E. Limitazioni della responsabilità dell'armatore
5.9. Norma. Le Pubbliche Autorità non richiederanno all'armatore di fornire particolari informazioni per uso di dette Autorità, su di una polizza di carico o una copia di essa, a meno che l'armatore non sia anche l'importatore o l'esportatore o agisca in loro nome. - 5.10. Norma. Le Pubbliche Autorità non riterranno l'armatore responsabile della presentazione o della precisione dei documenti richiesti all'importatore o all'esportatore in vista dello sdoganamento, a meno che non agisca egli stesso in qualità di importatore o di esportatore, o a loro nome.
ALLEGATO C - Risoluzioni
Risoluzione 1
Necessità di incoraggiare gli Stati ad approvare la convenzione o ad aderirvi
La Conferenza Internazionale del 1965 sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi;
Riconoscendo che, per facilitare il traffico marittimo, è auspicabile una maggiore semplificazione ed uniformità nelle pratiche, formalità e richieste di documentazioni all'arrivo, durante la sosta ed alla partenza delle navi che effettuano viaggi internazionali;
Decide:
1) che gli Stati rappresentati alla conferenza siano invitati ad approvare il più presto possibile la Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale;
2) che l'organizzazione intergovernativa di consultazione marittima dovrebbe richiamare l'attenzione dei propri membri e dei membri dell'organizzazione delle Nazioni Unite o di una qualsiasi istituzione specializzata, dei membri dell'Ente internazionale per l'energia atomica e degli Stati Parti allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, che non sono membri dell'Organizzazione, nè Parti della Convenzione, sull'opportunità di collaborare a questi provvedimenti internazionali per la facilitazione dei viaggi e dei trasporti e ad invitarli a divenire Parti della Convenzione;
3) nella misura in cui lo è consentito, l'Organizzazione dovrebbe fornire ai Governi che non sono Parti della Convenzione, a richiesta di questi ultimi, le informazioni e i consigli utili per facilitare la loro accettazione della Convenzione o l'adesione ad essa.
Accettazione delle norme
Risoluzione 2
La Conferenza Internazionale del 1965 sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi:
Riconoscendo che le disposizioni contenute nell'Allegato alla Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale, dovrebbero, per quanto possibile, essere adottate dai Governi contraenti,
Avendo compilato le norme che fanno parte del presente Allegato allo scopo di facilitarne l'incorporazione nella legislazione nazionale,
Decide di richiamare l'attenzione dei Governi Contraenti e dei membri dell'Organizzazione intergovernativa di consultazione marittima sull'opportunità di accettare le norme, nella misura del possibile, e di adattare ad esse le proprie procedure richieste di documentazioni e formalità.
Risoluzione 3
Creazione di Comitati nazionali e regionali
La Conferenza Internazionale del 1965 sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi,
Riconoscendo che i comitati nazionali e regionali esistenti contribuiscono largamente ad incoraggiare l'applicazione di vari provvedimenti che aiuteranno a raggiungere i fini della Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale;
Decide:
1) di invitare i Governi contraenti a creare dei comitati nazionali e regionali ove già non esistano, al fine di incoraggiare la raccomandazione di misure di facilitazione, la loro adozione, nonchè la loro applicazione negli Stati interessati;
2) di invitare inoltre tali Governi a notificare al Segretario-Generale dell'Organizzazione Intergovernativa di Consultazione Marittima, l'esistenza o la creazione di tali Comitati.
Risoluzione 4
Costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc
La Conferenza Internazionale del 1965 sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi,
Si congratula con l'Organizzazione intergovernativa di consultazione marittima per aver indetto la Conferenza Internazionale sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi e per aver preparato un progetto di Convenzione ed il suo Allegato;
Considerando che gli scopi dell'Organizzazione, come sono definiti all'Articolo 1 della Convenzione, sono fra gli altri, "l'istituzione di un sistema di collaborazione tra i Governi nel campo della regolamentazione e delle pratiche governative relative a problemi tecnici di ogni genere interessanti il commercio marittimo internazionale e l'incoraggiamento ad abbandonare le misure discriminatorie e le restrizioni inutili applicate dai Governi al commercio marittimo internazionale, allo scopo di porre indiscriminatamente le risorse dei servizi marittimi a disposizione del commercio internazionale";
Considerando che in base alla Convenzione sull'organizzazione intergovernativa di consultazione marittima, l'assemblea di tale organizzazione può creare tutti gli Organi ausiliari che ritiene necessari;
Ricordando le Risoluzioni A.29(II) e A.63(III) dell'Assemblea dell'Organizzazione relative ai provvedimenti destinati a facilitare i viaggi ed i trasporti,
Invita l'Organizzazione ad esaminare la possibilità di costituire di tanto in tanto un gruppo di lavoro ad hoc con funzioni consultive e composto di esperti dei Governi parte della Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale, allo scopo di semplificare i compiti del Segretario-Generale ai sensi della presente Convenzione ed in particolare al fine di esaminare, ove occorra, gli emendamenti proposti dai Governi contraenti all'Allegato della Convenzione. Potranno essere invitati a partecipare ai lavori del gruppo di lavoro ad hoc degli osservatori appartenenti ad organizzazioni intergovernative e ad organizzazioni non governative dotate di statuto consultivo presso l'Organizzazione.
Risoluzione 5
Futuri lavori sulle varie misure di facilitazione
La Conferenza Internazionale del 1965 sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi, tenuto conto delle disposizioni della Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale e del suo Allegato,
Considerando l'opportunità dell'adozione di nuove misure in alcuni campi al fine di includere nell'Allegato delle disposizioni adeguate,
Decide;
di invitare il Segretario-Generale dell'Organizzazione intergovernativa di consultazione marittima ad adottare per il tramite del Gruppo di lavoro speciale composto di esperti dei Governi Parte della Convenzione ogni misura utile ad:
1) accelerare la messa a punto di modelli uniformi per i documenti previsti dal presente Allegato;
2) studiare particolari facilitazioni da accordare alle navi in crociere, a seguito dello sviluppo mondiale delle crociere;
3) studiare le particolari misure di cui dovrebbero beneficiare i passeggeri in transito, e mettere a punto le disposizioni tendenti a semplificare le formalità che li riguardano;
4) prevedere le misure di facilitazione che potrebbero essere auspicabili per le navi utilizzate per scopi scientifici;
5) studiare i problemi particolari relativi alla quarantena delle piante e degli animali e, riconoscendo l'utilità della cooperazione internazionale al fine di impedire la propagazione dei flagelli e delle malattie degli animali e delle piante, formulare delle disposizioni uniformi sugli aspetti di tali problemi che sono connessi con la semplificazione dei trasporti marittimi.
Risoluzione 6
Semplificazione delle formalità relative al turismo ed ai viaggi internazionali
La Conferenza Internazionale del 1965 sulla facilitazione dei viaggi e trasporti marittimi,
Riconoscendo che le raccomandazioni relative alla semplificazione delle formalità adottate dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul turismo ed i viaggi internazionali, tenutasi a Roma nel 1963, sono applicabili a tutti i mezzi di trasporto.
Considerando che l'applicazione di tali raccomandazioni può favorire in larga misura i viaggi ed i trasporti marittimi,
1) richiama l'attenzione degli Stati rappresentati alla Conferenza sulle raccomandazioni che figurano nel Rapporto finale della Conferenza delle Nazioni Unite sul turismo e sui viaggi internazionali riguardanti la semplificazione delle formalità governative per i viaggi internazionali;
2) invita, inoltre, tali Stati a studiare i mezzi per attuare ogni raccomandazione al fine di semplificare le formalità e di raggiungere gli obiettivi della presente Conferenza.
Atto finale della conferenza internazionale sulla facilitazione dei viaggi e
trasporti marittimi, 1965 [1]
1. Dal 24 marzo al 9 aprile 1965, su invito della Organizzazione intergovernativa di consultazione marittima, si è tenuta a Londra una conferenza allo scopo di redigere una Convenzione per facilitare il traffico marittimo internazionale.
2. I Governi dei cinquantasette Stati seguenti erano rappresentati alla Conferenza da delegazioni:
Algeria |
Libano |
Argentina |
Repubblica Malgascia |
Australia |
Malaysia |
Belgio |
Messico |
Brasile |
Monaco |
Bulgaria |
Paesi Bassi |
Camerun |
Nuova Zelanda |
Canadà |
Nicaragua |
Cina (Repubblica Cinese) |
Nigeria |
Colombia |
Norvegia |
Congo (Leopoldville) |
Panama |
Cecoslovacchia |
Filippine |
Danimarca |
Polonia |
Repubblica Dominicana |
San Marino |
Ecuador |
Senegal |
Repubblica Federale di Germania |
Spagna |
Finlandia |
Svezia |
Francia |
Trinidad e Tobago |
Ghana |
Tunisia |
Grecia |
Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina |
Honduras |
Repubblica Araba Unita |
Ungheria |
Uruguay |
India |
Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche |
Irlanda |
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord |
Israele |
Stati Uniti d'America |
Italia |
Venezuela |
Costa d'Avorio |
Jugoslavia |
Giappone |
Zambia |
Corea |
|
3. I Governi dei seguenti Stati erano rappresentati alla Conferenza da osservatori:
Ceylon |
Sudan |
Cile |
Svizzera |
Santa Sede |
Repubblica Araba Siriana |
Iraq |
Tailandia |
Perù |
Turchia |
Romania |
|
4. Le seguenti Organizzazioni intergovernative erano rappresentate alla Conferenza da osservatori:
Nazioni Unite
Ufficio Internazionale del Lavoro
Organizzazione Internazionale della Sanità
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura
Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile
Commissione Internazionale dell'Aviazione Civile
Commissione Oceanografica intergovernativa
Consiglio di cooperazione doganale
Ufficio Internazionale delle epizoozie
Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo.
5. Le seguenti Organizzazioni non governative hanno inviato osservatori alla Conferenza:
Camera di Commercio Internazionale
Camera di Navigazione Internazionale
Confederazione Internazionale dei Sindacati liberi
Organizzazione Internazionale per la standardizzazione
Federazione Internazionale di Navigazione
Unione Internazionale delle Organizzazioni Ufficiali di viaggio
Unione Internazionale di Assicurazione Marittima.
6. La Conferenza ha eletto il Sig. G.E. do Nascimento e Silvia, Capo delle delegazione brasiliana, quale Presidente della Conferenza.
7. La Conferenza ha eletto, quali Vice-Presidenti il Sig. Marian Fila (Polonia), il Sig. F. van Ijsseldijk (Paesi Bassi), il Sig. S.M.A. Banister (Regno Unito) e il Sig. D.E. Ogisi (Nigeria).
Segretario Generale della Conferenza è stato il Signor Jean Roullier (Segretario Generale dell'Organizzazione intergovernativa di consultazione marittima), e Segretario Esecutivo della Conferenza è stato il Sig. Roger Grosclaude (Capo del Segretariato delle relazioni esterne e questioni legali).
Per motivi di lavoro la Conferenza ha istituito i seguenti comitati:
Comitato generale:
Presidente. Sig. R.W. Radford (Regno Unito),
Vice-Presidente: Sig. G.M.M. Duval (Repubblica Malgascia);
Comitato delle credenziali:
Presidente: Sig. M.J. Wilson (Australia);
Comitato di progettazione:
Presidente: Dr. V. Seferna (Cecoslovacchia),
Vice-Presidente: Sig. A. Hofman (Paesi Bassi);
Comitato sulle Dogane e problemi relativi:
Presidente: Sig. R.V. Mc Intyre (Stati Uniti d'America),
Vice-Presidente: Sig. C. Martelli (Italia);
Comitato per l'immigrazione:
Presidente: Dr. A.J. Fonteijn (Paesi Bassi),
Vice-Presidente: Sig. T. Takehira (Giappone);
Comitato per la sanità:
Presidente: Dr. Lembrez (Francia),
Vice-Presidente: Capitano G. Harine (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche).
9. La Conferenza ha usato, come base delle discussioni, un progetto di Convenzione Internazionale sulla facilitazione del traffico Marittimo Internazionale ed Allegato, di cui era già in possesso prima che iniziassero i lavori, preparato da un Gruppo di Esperti e presentato dal Segretario Generale dell'Organizzazione Internazionale di consultazione.
A risultato delle proprie deliberazioni, come risulta dai documenti e dai rapporti dei rispettivi Comitati e delle Sessioni Plenarie, la conferenza ha redatto e aperto alla firma e alla accettazione una Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale.
La Convenzione assumerà d'ora innanzi, il nome di "Allegato A", e l'allegato alla Convenzione assumerà il nome di "Allegato B" al presente Atto finale.
10. La Conferenza ha adottato le seguenti Risoluzioni che sono aggiunte quali "Allegato C" al presente Atto finale e si riferiscono a:
1) Incoraggiamento delle accettazioni e delle adesioni alla Convenzione
2) Accettazione di Norme
3) Creazione di Comitati Nazionali e Regionali
4) Creazione di un Gruppo di Lavoro ad hoc
5) Futuro lavoro di facilitazione
6) Facilitazione dei viaggi internazionali e turismo.
In fede di che i Delegati hanno firmato il presente Atto finale.
Fatto a Londra il 9 aprile 1965, in unico esemplare nelle lingue Inglese, Francese, Russa e Spagnola.
Gli originali dell'Atto finale saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione inter-governativa di consultazione marittima che invierà copia certificata conforme del presente strumento a ciascuno dei Governi invitati ad essere rappresentati alla Conferenza.
Traduzione non ufficiale.
N.B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui quello in lingua francese.
[1] Nella pubblicazione in G.U., il presente atto finale precede il testo della “Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale”.