Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.14 trasporto internazionale |
Data: | 02/03/1963 |
Numero: | 806 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961: |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, al disposto dell'art. 65 della Convenzione [...] |
§ 93.14.6 - Legge 2 marzo 1963, n. 806.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961: Convenzione internazionale concernente il trasporto di viaggiatori e di bagagli per ferrovia (C.I.V.) con relativi annessi; Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi; Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.).
(G.U. 15 giugno 1963, n. 158)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961:
1) Convenzione internazionale concernente il trasporto di viaggiatori e di bagagli per ferrovia (C.I.V.) con relativi annessi;
2) Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi;
3) Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.).
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, al disposto dell'art. 65 della Convenzione C.I.V., dell'art. 66 della Convenzione C.I.M. e dell'art. IV del Protocollo.