§ 93.14.6 - Legge 2 marzo 1963, n. 806.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961: Convenzione internazionale concernente il trasporto di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.14 trasporto internazionale
Data:02/03/1963
Numero:806


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961:
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, al disposto dell'art. 65 della Convenzione [...]


§ 93.14.6 - Legge 2 marzo 1963, n. 806.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961: Convenzione internazionale concernente il trasporto di viaggiatori e di bagagli per ferrovia (C.I.V.) con relativi annessi; Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi; Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.).

(G.U. 15 giugno 1963, n. 158)

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961:

     1) Convenzione internazionale concernente il trasporto di viaggiatori e di bagagli per ferrovia (C.I.V.) con relativi annessi;

     2) Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi;

     3) Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.).

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, al disposto dell'art. 65 della Convenzione C.I.V., dell'art. 66 della Convenzione C.I.M. e dell'art. IV del Protocollo.