§ 93.11.61 - D.Lgs. 14 marzo 1998, n. 85.
Riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:14/03/1998
Numero:85


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono autorizzate all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada per conto di terzi le imprese iscritte all'albo degli [...]
Art. 2.      1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le autorizzazioni per i singoli veicoli, di cui sono titolari le imprese di autotrasporto [...]
Art. 3.      1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 454 del 1997, qualora un'impresa di trasporto su strada per conto terzi eserciti tale [...]


§ 93.11.61 - D.Lgs. 14 marzo 1998, n. 85.

Riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454.

(G.U. 9 aprile 1998, n. 83)

 

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono autorizzate all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada per conto di terzi le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori. [1]

     2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinati i criteri e le modalità di rilascio del certificato d'iscrizione all'albo degli autotrasportatori, nonché i controlli in merito all'uso del certificato stesso.

 

          Art. 2.

     1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le autorizzazioni per i singoli veicoli, di cui sono titolari le imprese di autotrasporto per conto terzi, sono convertite in autorizzazione all'impresa per una massa complessiva corrispondente alla somma delle masse dei singoli veicoli autorizzati. La conversione è comunque subordinata alla dimostrazione della disponibilità nell'ambito della propria organizzazione aziendale, di un congruo numero di addetti con qualifica adeguata ad essere impiegato alla guida dei veicoli autorizzati ed iscritti nei libri matricola dell'impresa.

     2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti necessari alla conversione di cui al comma 1.

     3. Le imprese di autotrasporto in conto terzi, cessionarie di rami di aziende relativi al trasporto di cose in conto proprio da parte di altre imprese, possono convertire il relativo tonnellaggio nell'autorizzazione di cui al comma 1, a condizione che non si produca diminuzione del personale addetto ai veicoli in organico al momento della presentazione della domanda di conversione.

     4. Fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, allo scopo di garantire la gradualità del processo di liberalizzazione e di realizzare la ristrutturazione del settore in conformità ad obiettivi di cui alla citata legge n. 454 del 1997, le imprese di cui al comma 1 sono autorizzate ad aumentare la capacità di trasporto fino al raddoppio della massa complessiva autorizzata ai sensi del comma 1. Ai fini dell'aumento non si tiene conto dell'eventuale tonnellaggio acquisito ai sensi del comma 3.

     5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può concedere un ulteriore aumento della capacità di trasporto riferita all'autorizzazione di cui al comma 1:

     a) agli imprenditori iscritti all'albo che, entro il 31 dicembre 2000, realizzino ovvero entrino a far parte di società costituite ai sensi delle norme di cui al libro V, titolo VI, capo I o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile;

     b) alle imprese risultanti dai processi di conferimento, incorporazione o fusione tra più imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori.

     6. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 il Ministro dei trasporti e della navigazione, determina le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

     7. Le imprese che hanno usufruito dei benefici di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 454 del 1997, ovvero che, nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno rinunciato, a favore di altre imprese, a singoli titoli autorizzativi o parte del tonnellaggio ad esse attribuito, non possono aumentare la capacità di trasporto.

 

          Art. 3.

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 454 del 1997, qualora un'impresa di trasporto su strada per conto terzi eserciti tale attività esclusivamente con veicoli fino a 6 tonnellate di peso totale a terra e sia in possesso dei requisiti e delle condizioni o indicate all'articolo 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è iscritta all'albo in via definitiva, documentando, attraverso la carta di circolazione, la destinazione ad uso di terzi dei veicoli.

 


[1]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo decreto e comunque non oltre il 1° luglio 2001 dall'art. 22 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395.