§ 93.9.60 - D.M. 23 aprile 1992, n. 284.
Regolamento recante norme per la formazione degli elenchi delle strade non percorribili con mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di massa e per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:23/04/1992
Numero:284


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Formazione degli elenchi
Art. 3.  Strade non percorribili
Art. 4.  Verifica della percorribilità
Art. 5.  Circolazione di mezzi d'opera nell'area di cantiere
Art. 6.  Situazioni temporanee di non percorribilità
Art. 7.  Trasmissioni degli elenchi


§ 93.9.60 - D.M. 23 aprile 1992, n. 284.

Regolamento recante norme per la formazione degli elenchi delle strade non percorribili con mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di massa e per il loro aggiornamento.

(G.U. 18 maggio 1992, n. 114)

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Per l'applicazione del presente decreto si definiscono:

     a) "elenchi" gli elenchi indicati all'art. 10-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, delle strade non idonee al transito dei mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti dall'art. 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

     b) "amministrazioni o soggetti responsabili": le amministrazioni o i soggetti ai quali è demandata la redazione degli elenchi di cui al punto precedente e più precisamente:

     - l'ANAS, per le autostrade e le strade statali;

     - le regioni, per le strade regionali, provinciali, comunali o comunque aperte alla circolazione;

     - le concessionarie autostradali per le autostrade in concessione.

 

          Art. 2. Formazione degli elenchi

     1. Le amministrazioni o i soggetti responsabili, ciascuno per quanto di competenza, trasmettono al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, gli elenchi delle strade o tratti di strade non percorribili, distinti per regioni, con le indicazioni del numero, del nome e dei capisaldi di itinerario, dopo aver accertato le condizioni di percorribilità di tutte le strade di propria competenza.

     2. Le amministrazioni o i soggetti responsabili per ciascuna strada verificano:

     a) l'idoneità di tutte le opere d'arte della strada - quali ponti, gallerie, muri di sostegno e simili - a sopportare le sollecitazioni e le vibrazioni derivanti dal transito di un mezzo d'opera nelle condizioni di carico più gravose previste dal decreto di cui all'art. 10-bis, comma 2, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come introdotto dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 376, e alla velocità massima consentita dalle disposizioni di cui al predetto art. 10-bis, comma 6, incrementata del 20 per cento per assicurare un adeguato margine di sicurezza;

     b) l'esistenza di rilevati stradali e l'idoneità degli stessi a sopportare le sollecitazioni e le vibrazioni di cui alla lettera a);

     c) l'accertamento della idoneità deve essere fatto prevedendo sia la possibilità del transito di più mezzi d'opera in ciascun senso di marcia sia la presenza su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto di altri mezzi d'opera secondo le ipotesi di carico previste dalle norme tecniche per la progettazione, la esecuzione ed il collaudo dei ponti stradali, approvate con il decreto ministeriale 4 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991.

 

          Art. 3. Strade non percorribili

     1. Negli elenchi delle strade non percorribili dai mezzi d'opera sono inclusi:

     a) le strade, o loro tratti, che per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio stradale siano motivatamente ritenuti dall'ente gestore non idonei al transito di mezzi d'opera;

     b) i tratti di strada realizzati in zone geologicamente classificate a rischio franoso e nelle quali non siano stati già eseguiti risolutivi interventi di consolidamento per l'intero tratto;

     c) i tratti di strada le cui opere d'arte non sono state realizzate con strutture di cemento armato o di acciaio e per le quali non vi sono progetti e collaudi che ne attestino l'idoneità;

     d) i tratti di strada lungo i quali sono in corso interventi che possano alterare le capacità portanti delle opere d'arte o della sovrastruttura stradale.

 

          Art. 4. Verifica della percorribilità

     1. Per l'esecuzione delle verifiche le amministrazioni o soggetti responsabili si avvalgono degli uffici tecnici propri e degli enti proprietari delle strade, a mezzo di proprio personale o di tecnici liberi professionisti, con specifica competenza, secondo le vigenti disposizioni di legge ed iscritti negli albi degli ordini professionali.

     2. Per le opere d'arte eventualmente sottoposte a collaudo statico si tiene conto delle risultanze dello stesso, qualora permangano le originarie condizioni progettuali delle strutture.

 

          Art. 5. Circolazione di mezzi d'opera nell'area di cantiere

     1. Nei tratti di strade percorribili interessate da opere concernenti le strutture viarie, la circolazione dei mezzi d'opera, nell'area di cantiere, avviene sotto la diretta responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori.

 

          Art. 6. Situazioni temporanee di non percorribilità

     1. Gli enti proprietari delle strade comunicano alle amministrazioni o soggetti responsabili e questi ultimi ai compartimenti dell'ANAS competenti per territorio lo stato di non transitabilità di una strada, non inclusa negli elenchi, dipendente da provvedimenti restrittivi contingibili ed urgenti o da fatti temporanei - quali lavori di manutenzione, frane, portate di corsi d'acqua, subsidenza, fattori climatici o meteorologici - e da altre situazioni qualora tali atti o fatti possano incidere sulle condizioni di sicurezza dei mezzi d'opera e degli altri veicoli destinati a circolare sulla stessa strada.

     2. La non transitabilità delle strade di cui al comma 1 deve essere immediatamente segnalata a cura dell'ente responsabile della strada o del concessionario autostradale con adeguata segnaletica disposta in tutti i punti di accesso della strada stessa.

 

          Art. 7. Trasmissioni degli elenchi

     1. Dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento le amministrazioni o soggetti responsabili, ciascuno per quanto di competenza, trasmettono entro il 31 marzo gli elenchi aggiornati, nel rispetto degli stessi criteri stabiliti negli articoli precedenti.

     2. Gli elenchi annuali entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     3. Fino alla pubblicazione degli elenchi annuali, l'eventuale aggiornamento degli elenchi è effettuato mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di elenchi suppletivi di aggiornamento.

     4. In sede di prima formazione degli elenchi, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del patrimonio statale, nonchè per assicurare la corretta esecuzione degli obblighi disposti dal citato art. 10-bis, comma 4, le amministrazioni o i soggetti responsabili trasmettono gli elenchi nei termini stabiliti dall'art. 2, comma 5, della legge 8 novembre 1991, n. 376, e comunque entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dei lavori pubblici invita le amministrazioni o i soggetti responsabili a trasmettere gli elenchi in conformità alle norme del presente decreto, con assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni e con l'avvertimento che in caso di mancata trasmissione nel termine stesso provvederà, ove possibile, direttamente il Ministro dei lavori pubblici.