Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.9 strade |
Data: | 30/12/1965 |
Numero: | 1463 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, è modificato come segue |
§ 93.9.2e - Legge 30 dicembre 1965, n. 1463. [1]
Modifiche all'art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, contenente norme integrative per la costruzione a cura dell'A.N.A.S. dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria.
(G.U. 11 gennaio 1966, n. 7).
L'art. 3 della
"Per la direzione e sorveglianza dei lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e dei relativi raccordi autostradali, l'A.N.A.S. è autorizzata ad assumere, con contratto quinquennale, non oltre 34 ingegneri, non oltre 80 geometri, non oltre 15 disegnatori, non oltre 80 assistenti, non oltre 12 dattilografi e non oltre 20 autisti, che dovranno risiedere nella giurisdizione territoriale degli uffici di cui all'art. 4.
Per gli studi relativi all'attuazione dei lavori dell'autostrada e per le prove di laboratorio dei materiali usati nel corso dei lavori stessi, l'A.N.A.S. è autorizzata ad assumere, con contratto quinquennale, non oltre 4 laureati in geologia e non oltre 2 laureati in chimica, che potranno essere destinati a prestare servizio presso il Centro sperimentale dell'A.N.A.S. di Cesano.
La retribuzione è fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, sulla base dei corrispondenti contratti esistenti per l'impiego privato.
Le assunzioni avverranno per chiamata ed a seguito dell'esito favorevole di un colloquio sulle materie professionali per gli ingegneri, di un colloquio sulle materie professionali ed una prova pratica per i laureati in geologia e chimica, di un colloquio sulle materie professionali per i geometri e di una prova pratica per i disegnatori, gli assistenti, i dattilografi e gli autisti.
Al personale assunto a norma dei precedenti commi non si applicano le norme concernenti gli impiegati di ruolo e non di ruolo dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 60, 62 e 65 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.
La inosservanza degli indicati articoli determina la risoluzione del rapporto d'impiego per colpa del personale assunto a contratto.
I contratti relativi potranno essere ulteriormente prorogati fino al massimo di tre anni".
[1] Abrogata dall'art. 1 del