§ 93.9.1a - Legge 2 gennaio 1952, n. 41.
Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:02/01/1952
Numero:41


Sommario
Art. unico.      Il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, è ratificato


§ 93.9.1a - Legge 2 gennaio 1952, n. 41.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali.

(G.U. 9 febbraio 1952, n. 34).

 

 

     Art. unico.

     Il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, è ratificato.

     Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è ratificato con le seguenti modificazioni:

     Art. 1. - Tra la lettera c) e la lettera d), che diventa e), è inserita la seguente:

     "d) controllare l'esercizio delle autostrade non appartenenti allo Stato".

     Art. 12. - E' soppresso il secondo comma.

     Art. 15. - E' sostituito dal seguente:

     "Il Consiglio d'amministrazione è composto:

     a) del Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede;

     b) del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici;

     c) del direttore generale;

     d) del direttore del servizio amministrativo;

     e) del direttore dei servizi tecnici e degli ispettori generali tecnici;

     f) del direttore capo di ragioneria;

     g) di due consiglieri di Stato;

     h) di un sostituto avvocato generale dello Stato;

     i) di un designato dal Ministero dell'Interno;

     l) di un designato dal Ministero delle finanze;

     m) di un designato dal Ministero del tesoro;

     n) di un ufficiale generale o di un ufficiale superiore designato dal Ministero della difesa;

     o) del funzionario che presiede al servizio della viabilità ordinaria nel Ministero dei lavori pubblici;

     p) di un designato dal Ministero dei trasporti;

     q) di un designato dall'Automobil Club Italiano;

     r) di un designato dal Touring Club Italiano;

     s) di un tecnico docente nella Facoltà d'ingegneria dell'Università di Roma;

     t) di un esperto in materia stradale e scelto fra una terna di persone designate dalla Associazione fra ingegneri ed architetti italiani a carattere nazionale più rappresentativa".

     Art. 16. - L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "I membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), o, p), q), r), s), t), del precedente art. 15 sono nominati con decreto del Ministro, su designazione degli organi competenti".

     Art. 17. - E' sostituito dal seguente:

     "Il parere del Consiglio di amministrazione è richiesto:

     a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

     b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilità statale;

     c) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale affidata all'Azienda, e per le nuove costruzioni di strade statali e autostrade;

     d) sul programma di ripartizione dei fondi annualmente assegnati per la manutenzione ordinaria;

     e) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di importo superiore a cento milioni quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata, o mediante appalto-concorso; ovvero d'importo superiore a cinquanta milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

     f) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente lire dieci milioni;

     g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire cinquecentomila e superi la metà dell'importo contrattuale;

     h) sulle domande di concessione di lavori per sistemazione o miglioramento delle strade statali o per costruzione di nuove autostrade;

     i) sulle eventuali modificazioni ai capitolati speciali-tipo per la manutenzione stradale e per gli approvvigionamenti relativi;

     l) sulle proposte di modificazioni dell'organizzazione centrale o periferica della Azienda;

     m) sulle proposte di nuova classificazione e di declassificazione di strade statali;

     n) sui provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli dell'Azienda;

     o) su ogni altro argomento, sul quale il Ministro abbia ritenuto di promuovere il suo parere.

     I provvedimenti del Ministro eventualmente non conformi al voto del Consiglio saranno motivati.

     Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno dieci consiglieri, oltre quella di chi lo presiede. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente".

     Art. 19. - Le disposizioni di cui alle lettere c) e g) sono sostituite dalle seguenti:

     "c) dal direttore dei servizi tecnici e dagli ispettori generali tecnici presenti in sede";

     "g) dal designato dal Ministero del tesoro, membro del Consiglio di amministrazione".

     Art. 20. - E' sostituito dal seguente:

     "Il parere del Comitato è richiesto:

     a) sui progetti di lavori e forniture di importo complessivo fra lire cinquanta milioni e cento milioni quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo compreso fra lire quindici milioni e lire cinquanta milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

     b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio di amministrazione che non ne facciano crescere l'importo oltre il limite del quinto, salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi compartimento nei casi di urgenza previsti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive variazioni;

     c) sulle istituzioni di liti attive;

     d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire tre milioni ma non le lire dieci milioni;

     e) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie qualunque sia l'importo, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera d);

     f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione superi le lire cinquecentomila ma non ecceda la metà dell'importo contrattuale;

     g) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;

     h) sui movimenti dei funzionari preposti ai compartimenti regionali della viabilità statale e alle divisioni amministrative della Direzione generale od a funzioni più elevate;

     i) su ogni altro argomento sul quale il Ministro o il direttore generale abbia ritenuto di sentire il suo parere e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione.

     Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di almeno quattro consiglieri oltre quella di chi lo presiede.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente".

     Art. 21. - E' sostituito dal seguente:

     "E' richiesto il parere degli ispettori generali tecnici:

     a) sui progetti di lavori e forniture di importo compreso fra lire dieci milioni e lire cinquanta milioni quando si intenda provvedere all'esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso; ovvero di importo compreso fra lire cinque milioni e lire quindici milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

     b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato, che non ne facciano crescere l'importo oltre il quinto dell'importo del progetto principale;

     c) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori superiori ai giorni trenta;

     d) sull'approvazione di verbali di nuovi prezzi che importino maggiore spesa;

     e) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimento dati in corso d'opera;

     f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione non superi le lire cinquecentomila, nonchè alla concessione degli acconti sui compensi stessi, per qualsiasi importo;

     g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire tre milioni.

     Per progetti di lavori e forniture di importo non eccedente lire dieci milioni quando si intenda provvedere ad asta pubblica, licitazione privata od appalto-concorso; ovvero di importo non eccedente lire cinque milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia, è sufficiente il visto di approvazione del capo compartimento".

     Art. 23. - Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sui progetti dei lavori e forniture d'importo superiore ai cento milioni quando s'intenda provvedere alla esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso, ed ai cinquanta milioni quando s'intenda provvedere a trattativa privata od in economia".

     Art. 27. - Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Il rimanente personale non di ruolo comunque denominato, già appartenente alla cessata Azienda autonoma Statale della Strada, ovvero alla cessata direzione generale della viabilità statale o ai dipendenti uffici del Genio civile per la viabilità statale, ovvero appartenente agli uffici centrali e periferici dell'A.N.A.S., il quale all'atto dell'entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto si trovi a prestare servizio senza interruzione con mansioni impiegatizie da data anteriore al 1° maggio 1947 presso la Direzione generale dell'Azienda medesima o presso gli uffici locali preposti alla gestione delle strade statali, sarà classificato dalla predetta data del 1° maggio 1947 nella categoria stabilita per gli avventizi statali dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e fruirà del trattamento fissato da tale decreto-legge e successive disposizioni".

     Art. 30. - E' aggiunto il seguente terzo comma:

     "Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo si applica anche agli impiegati dei gruppi A e B, passati nei ruoli dell'A.N.A.S., ai sensi del precedente art. 28, che anteriormente alla assunzione in ruolo, abbiano prestato servizio non di ruolo presso l'A.N.A.S. medesima o presso gli enti che l'hanno preceduta nella gestione delle strade statali".

     Art. 32. - Le disposizioni di cui alla lettera a) sono sostituite dalle seguenti:

     "a) sino al massimo della metà, mediante appositi concorsi per titoli ed esami ai quali sono ammessi gli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso l'Azienda, i quali siano in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, all'atto del concorso, nell'Amministrazione dei lavori pubblici, per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940, ovvero siano combattenti, invalidi di guerra e categorie equiparate e prestino tale servizio da almeno due anni alla data del bando di concorso. L'esame di concorso consiste in una prova scritta ed una orale che verteranno:

     1) per i tecnici, sulla costruzione di ponti, strade e tecnica delle pavimentazioni stradali;

     2) per il personale amministrativo di gruppo A e per quello contabile: sulle materie previste dalle norme vigenti all'atto del concorso per corrispondente personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

     3) per il personale amministrativo di gruppo B sulle seguenti materie: a) nozioni di diritto privato e amministrativo; b) nozioni sui servizi e sulla legislazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.; c) nozioni di contabilità generale e amministrativa del patrimonio dello Stato. Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilirà, in conformità delle vigenti disposizioni, una terna di temi per ciascuna delle singole materie e tra quelli estratti il candidato sceglierà quello da svolgere. I posti saranno conferiti in base a graduatoria di merito formata dalle Commissioni di cui al precedente art. 29".

     Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Sempre nella prima applicazione del presente decreto i posti che risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo C e del personale subalterno, dopo l'inquadramento di cui ai precedenti articoli 29 e 31, primo comma, saranno conferiti mediante appositi concorsi per titoli ai quali possono prender parte tutti gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto si trovino a prestare servizio senza interruzione presso gli uffici dell'Azienda da data anteriore al 1° maggio 1947 e che abbiano i requisiti prescritti per l'ammissione nei rispettivi ruoli. Tali posti saranno conferiti in base a graduatoria formata rispettivamente dalle Commissioni di cui ai precedenti articoli 29, lettera d) e 31".

     Art. 34. - Si aggiunge il seguente comma:

     "Le norme di carriera del personale dei ruoli tecnici dell'Azienda saranno determinate da apposito regolamento; fino a quando questo non sarà emanato si applicheranno al personale stesso le disposizioni concernenti il personale degli analoghi ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici".

     Art. 36. - Il primo comma è sostituito dai seguenti:

     "Il personale dei capi cantonieri, cantonieri scelti, cantonieri ed allievi cantonieri, di cui alla legge 22 dicembre 1932, n. 1754, rimane alle dipendenze dell'A.N.A.S. e costituisce il personale degli agenti subalterni stradali con l'organico stabilito dalla tabella E allegata al presente decreto e vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro, la quale sostituisce quella annessa al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1486. Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico spettante agli agenti subalterni delle Amministrazioni dello Stato con il trattamento economico di cui alla tabella F allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro, la quale sostituisce la tabella n. 12 dell'allegato II al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778. Nella tabella n. 3 dell'allegato III al decreto medesimo sono soppresse le colonne delle retribuzioni relative ai cantonieri scelti ed ai cantonieri.

     Ai fini dell'attribuzione dei nuovi stipendi e ad ogni altro effetto si calcolano gli anni di servizio prestati nella precedente qualifica di incaricato stabile; per l'aumento immediatamente successivo, si applica la disposizione dell'art. 4, quinto comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 2395".

     Art. 40. Le disposizioni di cui alle lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

     "e) dai canoni ed altre somme dovute per licenze e concessioni che vengono accordate sulle strade statali;

     "f) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade e autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse e di parte di esse e dalla eventuale alienazione ad altri enti dei materiali di cui al successivo art. 47;".

     Art. 51. L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Le citazioni, le sentenze ed ogni altro atto giudiziario devono essere notificati, a pena di nullità da pronunciarsi anche di ufficio, al Ministro per i lavori pubblici in rappresentanza dell'Azienda, presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa, o che abbia pronunziato la sentenza, fatta eccezione per i giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori anche in sede di opposizione ad ingiunzione come per quelli che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, o dinanzi agli arbitri, per i quali è sufficiente la notifica direttamente al Ministro presso gli uffici centrali o periferici dell'Azienda".

     Art. 56 bis (nuovo). - "Fino al 30 giugno 1952, per necessità inerenti al funzionamento dei servizi, riconosciute tali all'unanimità dal Consiglio di amministrazione, la A.N.A.S. è autorizzata, per la promozione ai gradi superiori al 9° del proprio personale, a prescindere dai limiti minimi di permanenza nel grado precedente che risultino stabiliti dalle vigenti disposizioni".

 

     La tabella B è sostituita dalla seguente:

     Compartimento della viabilità

TERRITORIO

Sede

Sezioni staccate dipendenti

1. Lazio

Roma

 

2. Umbria

Perugia

 

3. Toscana

Firenze

 

4. Liguria

Genova

 

5. Piemonte

Torino

 

6. Lombardia

Milano

 

7. Venezia Tridentina e Cadore

Bolzano

 

8. Veneto e Friuli

Venezia

Udine

9. Emilia e Romagna

Bologna

 

10. Marche

Ancona

 

11. Abruzzi

Aquila

Pescara

12. Campania e Molise

Napoli

Campobasso

13. Puglie

Bari

Foggia - Lecce

14. Lucania

Potenza

 

15. Calabria

Catanzaro

Reggio Calabria - Cosenza

16. Sicilia

Palermo

Catania

17. Sardegna

Cagliari

Sassari