§ 93.9.7 - R.D. 15 novembre 1923, n. 2506.
Norme per la classifica e manutenzione delle strade pubbliche


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:15/11/1923
Numero:2506


Sommario
Art. 1.      Le strade pubbliche, fatta eccezione per le vicinali, si dividono in 5 classi.
Art. 2.      Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di la classe provvede lo Stato, salvo il disposto dell'art. 7. La spesa relativa alla tratta scorrente in ciascuna provincia è ripartita [...]
Art. 3.      Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 2 classe provvedono le province, salvo il disposto dell'art. 8. La spesa relativa è ripartita tra lo Stato e ciascuna provincia [...]
Art. 4.      Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 3 classe provvedono le province. La spesa relativa è ripartita tra la provincia ed i comuni attraversati, in ragione d'una metà a [...]
Art. 5.      Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 4 classe provvedono i rispettivi comuni a totali proprie spese.
Art. 6. 
Art. 7.      Può lo Stato cedere la manutenzione ordinaria e straordinaria di talune tratte o di tutte le strade della 1 classe alle rispettive province attraversate, quando e fino a che ritenga questa [...]
Art. 8.      Può lo Stato assumere la manutenzione ordinaria e straordinaria di talune o di tutte le strade della 2 classe quando e fino a che ritenga ciò utile agli effetti della buona viabilità. In tal [...]
Art. 9.      Qualora le province ed i comuni non provvedano a mantenere le strade di loro competenza, giusta le disposizioni del presente decreto, in condizioni di regolare manutenzione, il Ministro dei [...]
Art. 10.      Nel caso dell'art. 7 potrà farsi luogo, mediante convenzione a consolidamento del concorso dello Stato, nella spesa di manutenzione di una data tratta di strada della 1 classe, in un'annualità [...]
Art. 11.      Nel caso dell'art. 8 potrà lo Stato, mediante convenzione, consolidare il concorso dovuto da una provincia, per la manutenzione d'una data strada della 2 classe, in un'annualità costante per un [...]
Art. 12.      Potrà una provincia consolidare, mediante singole convenzioni, i concorsi dovuti ad essa da taluni comuni per la manutenzione d'una strada della 3 classe, per un periodo non superiore agli anni [...]
Art. 13.      A partire dal 1° luglio 1924 le strade di 1 classe saranno quelle incluse nell'elenco allegato al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente. Nessun trapasso di strade da [...]
Art. 14.      L'elenco delle strade della 2 classe per ciascuna provincia sarà determinato per decreto Reale, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, sentiti il Consiglio superiore dei [...]
Art. 15.      Presso ciascuna provincia, entro l'anno 1924, il Consiglio provinciale approverà un elenco delle strade della 3 classe. Questo elenco sarà pubblicato per la durata di tre mesi, e nel frattempo i [...]
Art. 16. 
Art. 17.      Nulla è innovato alle leggi vigenti per quanto riguarda la competenza delle spese di costruzione delle strade. Dopoché una strada sia ultimata, verrà classificata ai sensi dell'art. 1 per la [...]
Art. 18.      Agli effetti della polizia stradale, ai sensi del Cap. IV della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche, e per quanto riguarda la proprietà del suolo e delle pertinenze [...]
Art. 19.      Per quanto riguarda la manutenzione delle traverse interne, ai sensi degli artt. 41 e 42 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, le strade della 1 classe corrispondono alle nazionali e le [...]
Art. 20.      Nulla è innovato, per quanto riguarda le strade vicinali, alle norme del decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446. Restano ferme le disposizioni di cui agli artt. 32 della legge 25 [...]
Art. 21.      Nessun aumento di stanziamenti potrà essere fatto a carico del bilancio dello Stato per spese stradali in dipendenza delle precedenti disposizioni.
Art. 22.      Il Governo del Re provvederà a coordinare e riunire in testo unico tutte le disposizioni di legge relative alla costruzione e manutenzione delle strade ed alla polizia stradale, e ad emettere, [...]
Art. 23.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno.


§ 93.9.7 - R.D. 15 novembre 1923, n. 2506.

Norme per la classifica e manutenzione delle strade pubbliche

(G.U. 4 dicembre 1923, n. 2506)

 

     Art. 1.

     Le strade pubbliche, fatta eccezione per le vicinali, si dividono in 5 classi.

     a) Appartengono alla 1 classe: le strade che complessivamente costituiscono la rete viabile principale del Regno ed i principali allacciamenti di questa alle reti viabili degli Stati limitrofi;

     b) Appartengono alla 2 classe: le strade, non appartenenti alla 1 classe, che servono in generale alla più diretta comunicazione fra il capoluogo d'una provincia ed i capoluoghi delle province limitrofe, ovvero congiungono il capoluogo d'una provincia coi capoluoghi dei circondari in cui è divisa, od infine congiungono il capoluogo d'una provincia coi vicini porti marittimi, lacuali o fiuviali, ovvero con valichi alpini od appenninici importanti;

     c) Appartengono alla 3 classe: in generale le strade che, formando con quelle della 1 e 2 classe una rete organica, mettono in comunicazione diretta o indiretta i capoluoghi dei comuni d'una provincia coi rispettivi capoluoghi di mandamento e di circondario;

     d) Appartengono alla 4 classe: le strade che congiungono il maggior centro d'un comune coi maggiori centri dei comuni contigui, in quanto non comprese nelle classi precedenti; quelle che congiungono il maggior centro d'un comune con le sue frazioni, con la chiesa parrocchiale, col cimitero, con la prossima stazione ferroviaria, tramviaria, o con un porto marittimo, lacuale o fluviale; quelle che congiungono le principali frazioni d'un comune; quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati e non costituiscono traverse di strade delle prime tre clasai;

     e) Appartengono alla 5 classe: le strade militari aperte al pubblico transito.

 

          Art. 2.

     Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di la classe provvede lo Stato, salvo il disposto dell'art. 7. La spesa relativa alla tratta scorrente in ciascuna provincia è ripartita tra lo Stato e la provincia stessa nella misura d'una metà a carico dello Stato e d'una metà a carico della provincia.

 

          Art. 3.

     Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 2 classe provvedono le province, salvo il disposto dell'art. 8. La spesa relativa è ripartita tra lo Stato e ciascuna provincia interessata nella misura di un quarto a carico dello Stato e tre quarti a carico della provincia

 

          Art. 4.

     Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 3 classe provvedono le province. La spesa relativa è ripartita tra la provincia ed i comuni attraversati, in ragione d'una metà a carico della provincia e d'una metà a carico di ciascun comune sulla base della spesa incontrata per la tratta stradale rispettiva

 

          Art. 5.

     Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 4 classe provvedono i rispettivi comuni a totali proprie spese.

 

          Art. 6. [1]

     [Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 5 classe provvede l'Amministrazione militare con contributo dei comuni attraversati dalle strade medesime, da fissare mediante speciali convenzioni.

     L'obbligo del contributo cesserà ogni qual volta, per esigenze della difesa, venga vietato il transito pubblico sulla strada militare, e risorgerà cessato il divieto.]

 

          Art. 7.

     Può lo Stato cedere la manutenzione ordinaria e straordinaria di talune tratte o di tutte le strade della 1 classe alle rispettive province attraversate, quando e fino a che ritenga questa concessione utile agli effetti della buona viabilità. In tal caso lo Stato rifonderà a ciascuna provincia interessata una metà della rispettiva spesa di manutenzione ai sensi dell'art. 2, secondo modalità da determinarsi per regolamento.

 

          Art. 8.

     Può lo Stato assumere la manutenzione ordinaria e straordinaria di talune o di tutte le strade della 2 classe quando e fino a che ritenga ciò utile agli effetti della buona viabilità. In tal caso ciascuna provincia interessata rifonderà allo Stato i tre quarti della rispettiva spesa di manutenzione ai sensi dell'art. 3, secondo modalità da determinarsi per regolamento.

 

          Art. 9.

     Qualora le province ed i comuni non provvedano a mantenere le strade di loro competenza, giusta le disposizioni del presente decreto, in condizioni di regolare manutenzione, il Ministro dei lavori pubblici, previa la constatazione dell'inadempienza da parte degli Enti stessi, potrà con suo decreto disporre che, a cura del Prefetto della provincia, sia delegato presso l'Amministrazione provinciale o comunale uno speciale Commissario con incarico di far eseguire i lavori stradali occorrenti e di ordinarne il pagamento a carico del bilancio degli

     Enti stessi, con facoltà di disporre l'applicazione del contributo di utenza, se questo non sia stato istituito, o di altro tributo che possa ancora applicarsi, in conformità di legge, da parte della provincia e del comune.

     Contro il decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui al precedente comma non è ammesso alcun gravame né in via amministrativa, né in via giudiziaria.

 

          Art. 10.

     Nel caso dell'art. 7 potrà farsi luogo, mediante convenzione a consolidamento del concorso dello Stato, nella spesa di manutenzione di una data tratta di strada della 1 classe, in un'annualità costante a favore della provincia attraversata, per un periodo non superiore agli anni sei.

 

          Art. 11.

     Nel caso dell'art. 8 potrà lo Stato, mediante convenzione, consolidare il concorso dovuto da una provincia, per la manutenzione d'una data strada della 2 classe, in un'annualità costante per un periodo non superiore agli anni sei.

 

          Art. 12.

     Potrà una provincia consolidare, mediante singole convenzioni, i concorsi dovuti ad essa da taluni comuni per la manutenzione d'una strada della 3 classe, per un periodo non superiore agli anni sei. Queste convenzioni dovranno essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Genio civile.

 

          Art. 13.

     A partire dal 1° luglio 1924 le strade di 1 classe saranno quelle incluse nell'elenco allegato al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente. Nessun trapasso di strade da altra classe alla 1 classe potrà effettuarsi se non per legge.

     Il tracciato di dette strade sarà determinato singolarmente con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

          Art. 14.

     L'elenco delle strade della 2 classe per ciascuna provincia sarà determinato per decreto Reale, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio provinciale interessato. L'impegno del concorso dello Stato nelle spese di manutenzione per queste strade decorrerà per ciascuna provincia dal 1° luglio susseguente alla data del decreto Reale di cui sopra.

 

          Art. 15.

     Presso ciascuna provincia, entro l'anno 1924, il Consiglio provinciale approverà un elenco delle strade della 3 classe. Questo elenco sarà pubblicato per la durata di tre mesi, e nel frattempo i comuni interessati potranno far pervenire al Regio prefetto le proprie osservazioni in merito. L'elenco definitivo sarà determinato per decreto del Ministero dei lavori pubblici su parere della

     Prefettura e del locale ufficio del Genio civile.

 

          Art. 16. [2]

     [L'elenco delle strade della 5 classe sarà fatto, entro l'anno 1924, per cura dell'Amministrazione militare e non sarà reso pubblico.]

 

          Art. 17.

     Nulla è innovato alle leggi vigenti per quanto riguarda la competenza delle spese di costruzione delle strade. Dopoché una strada sia ultimata, verrà classificata ai sensi dell'art. 1 per la successiva manutenzione.

     La classifica si farà per legge se trattasi di strade da iscriversi alla 1 classe; per decreto Reale su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e delle finanze e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio provinciale interessato, se trattasi di strade da iscriversi alla 2 classe; per decreto del Ministro dei lavori pubblici, su parere della Prefettura e del locale ufficio del Genio civile, se trattasi di strade da iscriversi alla 3 classe [3].

     L'obbligo per le province di mantenere le strade di 3 classe decorreranno dal 1° gennaio o dal 1° luglio sucessivo alla data del decreto Ministeriale di cui sopra, e in modo che rimanga sempre un margine di tempo di almeno 6 mesi fra la data del decreto e l'inizio della manutenzione [4].

 

          Art. 18.

     Agli effetti della polizia stradale, ai sensi del Cap. IV della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche, e per quanto riguarda la proprietà del suolo e delle pertinenze stradali, ai sensi degli artt. 22, 36, 37 e 39 della legge stessa, le strade della 1 classe corrispondono alle strade nazionali; le strade della 2 e 3 classe alle provinciali, quelle della 4 classe alle comunali.

     Restano ferme le disposizioni degli artt. 32, 33, 34 e 35 della legge medesima.

 

          Art. 19.

     Per quanto riguarda la manutenzione delle traverse interne, ai sensi degli artt. 41 e 42 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, le strade della 1 classe corrispondono alle nazionali e le strade della 2 e 3 classe alle provinciali.

     Però, a partire dalla nuova classifica, non competerà più indennità di traversa ai comuni per quelle tratte di strada che attraversino abitati la cui popolazione concentrata superi i 20 mila abitanti. Non competerà poi indennità per l'attraversamento di capoluoghi di provincia con strade della 2 o 3 classe.

 

          Art. 20.

     Nulla è innovato, per quanto riguarda le strade vicinali, alle norme del decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446. Restano ferme le disposizioni di cui agli artt. 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255; 8 della legge 7 aprile 1917, n. 601; 3 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019.

 

          Art. 21.

     Nessun aumento di stanziamenti potrà essere fatto a carico del bilancio dello Stato per spese stradali in dipendenza delle precedenti disposizioni.

 

          Art. 22.

     Il Governo del Re provvederà a coordinare e riunire in testo unico tutte le disposizioni di legge relative alla costruzione e manutenzione delle strade ed alla polizia stradale, e ad emettere, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

 

          Art. 23.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[3] Comma così modificato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[4] Comma così modificato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.