Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.5 funivie sciovie e teleferiche |
Data: | 10/06/2004 |
Numero: | 152 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 93.5.14 - D.Lgs. 10 giugno 2004, n. 152.
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone.
(G.U. 22 giugno 2004, n. 144)
Art. 1. Modifica all'articolo 23 del
1. Il comma 2 dell'articolo 23 del
«2. La costruzione e la messa in servizio degli impianti, i cui progetti definitivi siano stati presentati per l'approvazione o il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004, ferma restando l'applicazione delle altre norme del presente decreto, è consentita in deroga a quanto previsto dagli articoli 9 e 11 a condizione che:
a) siano comunque rispettate le procedure, le norme e le specifiche tecniche nazionali vigenti necessarie e rilevanti per garantire la rispondenza dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi utilizzati nell'impianto ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1;
b) la costruzione dell'impianto sia completata entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data del 2 maggio 2004;
c) la messa in servizio avvenga entro gli ulteriori sei mesi dalla scadenza della data di cui alla lettera b).».
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.