§ 93.4.328 - D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 43.
Attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:24/03/2011
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162
Art. 3.  Sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione di carri merci
Art. 4.  Disposizioni finanziarie


§ 93.4.328 - D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 43. [1]

Attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.

(G.U. 15 aprile 2011, n. 87)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 2009 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

     Vista la direttiva n. 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

     Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;

     Vista la direttiva n. 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

     Vista la direttiva n. 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

     Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

     Visto il decreto in data 29 ottobre 2010, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione dei ritardi nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti regionali interconnesse, ha dato disposizioni per garantire che l'accesso alle reti avvenga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le reti regionali e la rete nazionale e con regole di sicurezza armonizzate;

     Considerata, inoltre, la necessità di apportare delle modifiche per incongruenze relative ad alcuni riferimenti contenuti nel testo del citato decreto legislativo n. 162 del 2007;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Finalità

     1. Il presente decreto, al fine di migliorare e sviluppare la sicurezza delle ferrovie comunitarie, modifica ed integra la disciplina del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in attuazione della direttiva comunitaria 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162

     1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     «c-bis) alle ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su una propria rete, comprese le officine di manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora.»;

     b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

     «f-bis) detentore: il soggetto o l'entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale (RIN) di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191; può esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo;

     f-ter) soggetto responsabile della manutenzione: soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, registrato in quanto tale nel RIN;

     f-quater) veicolo: veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi;»;

     c) all'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;»;

     2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) verificare che l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali;»;

     3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     «f) verificare che i componenti di interoperabilità siano conformi ai requisiti essenziali a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;»;

     4) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

     «l) assicurare che i veicoli siano debitamente immatricolati nel RIN e che nei registri dell'infrastruttura e dei veicoli le informazioni in materia di sicurezza siano complete ed aggiornate;»;

     5) dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:

     «r-bis) disciplinare le modalità di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sulla infrastruttura ricadente nel campo di applicazione del presente decreto, compresi i veicoli storici.»;

     d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, le parole: «L'Agenzia pubblica annualmente trasmette» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia pubblica annualmente e trasmette»;

     2) al comma 2, le parole: «La relazione di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «La relazione di cui al comma 1» e dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente: «d-bis) le deroghe concesse a norma dell'articolo 9-bis, comma 7.»;

     e) all'articolo 8, comma 2, le parole: «fabbricante fornitore di servizi di manutenzione,» sono sostituite dalle seguenti: «fabbricante, fornitore di servizi di manutenzione,» e le parole: «addetto alla manutenzione dei vagoni» sono sostituite dalla seguente: «detentore»;

     f) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

     «Art. 9-bis (Manutenzione dei veicoli). - 1. A ciascun veicolo prima della messa in servizio o dell'utilizzo sulla rete è assegnato un soggetto responsabile della manutenzione registrato nel RIN conformemente all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191.

     2. Il soggetto responsabile della manutenzione può essere, tra gli altri, un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un detentore.

     3. Fatta salva la responsabilità delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura per il funzionamento sicuro della propria parte di sistema come prevista nell'articolo 8, il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza mediante un sistema di manutenzione ed effettua direttamente la manutenzione o la affida ad officine di manutenzione qualificate. A tal fine il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano mantenuti conformi:

     a) al piano di manutenzione di ciascun veicolo;

     b) ai requisiti in vigore, incluse le norme in materia di manutenzione e le disposizioni delle STI.

     4. Per i carri merci ciascun soggetto responsabile della manutenzione deve essere certificato da un organismo riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al comma 5. Il procedimento di riconoscimento è fondato su criteri di indipendenza, competenza e imparzialità. Laddove il soggetto responsabile della manutenzione sia un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, alla richiesta di rilascio di nuovo certificato di sicurezza o di nuova autorizzazione di sicurezza o di aggiornamento degli stessi deve essere allegato il certificato di soggetto responsabile della manutenzione ottenuto nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5.

     5. Il sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci deve essere conforme al regolamento adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell'Agenzia ferroviaria europea (ERA) di cui all'articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2008/110/CE. I certificati rilasciati in base a tale sistema assicurano il rispetto dei requisiti di cui al comma 3.

     6. I certificati rilasciati a norma del comma 5 sono validi in tutta la Comunità europea.

     7. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie può decidere di adempiere all'obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e della sua certificazione mediante misure alternative, nei seguenti casi:

     a) veicoli registrati in un paese non appartenente alla Comunità europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese;

     b) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale della Comunità europea e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 3 è garantito da accordi internazionali con paesi non appartenenti alla Comunità europea e veicoli storici di cui all'articolo 6, comma 2, lettera r-bis);

     c) veicoli di cui all'articolo 2, comma 4, attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di una autorizzazione specifica dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie prima di essere messi in servizio. In tale caso sono concesse deroghe per periodi non superiori ai cinque anni.

     8. Le misure alternative di cui al comma 7 sono attuate mediante deroghe, identificate e motivate nella relazione annuale sulla sicurezza di cui all'articolo 7 del presente decreto, concesse dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie:

     a) all'atto della registrazione dei veicoli a norma dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, per quanto riguarda l'identificazione del soggetto responsabile della manutenzione;

     b) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto, per quanto riguarda l'identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione.»;

     g) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «sia conforme alle norme di sicurezza nazionali» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 12 ed all'allegato II»;

     h) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI, di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza.»;

     2) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) la certificazione che attesta l'accettazione delle misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la prestazione, in condizioni di sicurezza, dei suoi servizi sulla rete in questione. Detti requisiti possono riguardare l'applicazione delle STI e delle norme nazionali di sicurezza, ivi comprese le norme per il funzionamento della rete, l'accettazione dei certificati del personale e l'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli utilizzati dall'impresa ferroviaria. La certificazione è basata sulla documentazione trasmessa dall'impresa ferroviaria ai sensi dell'allegato IV.»;

     i) all'articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dei principi e degli obiettivi degli articoli 20 e 21.»;

     l) il comma 4 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

     «4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è attuata quando risultino completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale per permettere l'unificazione degli standard di sicurezza, dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di sicurezza. Con successivi provvedimenti della direzione generale competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate, sono fissati i termini entro i quali le suddette reti regionali devono completare i sistemi di attrezzaggio compatibili a quelli della rete nazionale. Sulle reti regionali, per le quali non risultano completati gli adeguamenti tecnologici di cui sopra, possono continuare ad operare senza certificato di sicurezza le imprese ferroviarie controllate dal gestore dell'infrastruttura, o facenti parte della società che gestisce l'infrastruttura; in tale caso il direttore di esercizio è responsabile di tutti gli obblighi di legge di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.»;

     m) nell'allegato II il punto 17 è abrogato;

     n) nell'allegato III, al punto 2, lettera c), le parole: «nelle norme nazionali di sicurezza di cui all'articolo 11 e all'allegato II;» sono sostituite dalle seguenti: «nelle norme nazionali di sicurezza di cui all'articolo 12 e all'allegato II;».

 

     Art. 3. Sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione di carri merci

     1. Al fine di dare rapida attuazione al sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono dettate disposizioni che tengano conto dell'accordo internazionale sottoscritto a Bruxelles il 14 maggio 2009. Tale decreto disciplina le modalità di riconoscimento degli Organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e la determinazione delle tariffe a carico dei predetti Organismi per le attività di riconoscimento, rinnovo e vigilanza svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base del costo effettivo delle prestazioni. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

     2. Nelle more di entrata in vigore del regolamento adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell'ERA di cui all'articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2008/110/CE, il decreto di cui al comma 1 disciplina anche:

     a) i requisiti dell'Organismo di Certificazione;

     b) le modalità di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione;

     c) i requisiti del soggetto responsabile della manutenzione;

     d) i compiti del soggetto responsabile della manutenzione;

     e) le modalità del rilascio e del rinnovo del certificato di soggetto responsabile della manutenzione nonchè la relativa validità.

     3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 la verifica della capacità di svolgere le funzioni di responsabile della manutenzione, laddove lo stesso sia una impresa ferroviaria o un gestore della infrastruttura, è effettuata dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, in base alle competenze previste dalla legislazione vigente, secondo le procedure di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e deve essere indicata sui certificati specificati in tali procedure.

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


[1] Abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 14 maggio 2019, n. 50.