§ 93.4.244 - L. 27 settembre 2002, n. 228.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:27/09/2002
Numero:228


Sommario
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
Art. 3.      1. Alla realizzazione delle opere della parte comune italo-francese necessaria per il collegamento ferroviario, ai sensi di quanto disposto dall'Accordo di cui all'articolo 1, provvede, per [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 93.4.244 - L. 27 settembre 2002, n. 228.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

(G.U. 22 ottobre 2002, n. 248).

 

     Art 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

 

Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3.

     1. Alla realizzazione delle opere della parte comune italo-francese necessaria per il collegamento ferroviario, ai sensi di quanto disposto dall'Accordo di cui all'articolo 1, provvede, per quanto di competenza di parte italiana, la società Ferrovie dello Stato Spa a carico del proprio bilancio, nell'àmbito delle risorse annualmente trasferite alla società stessa dal bilancio dello Stato.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Accordo

tra

il Governo della Repubblica italiana

e

il Governo della Repubblica francese

per la realizzazione

di una nuova linea ferroviaria

Torino-Lione

 

     Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese,

     considerato l'Accordo firmato il 15 gennaio 1996 a Parigi, relativo alla costituzione della Commissione Intergovernativa per la preparazione della realizzazione di una nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione,

     convinti della necessità di favorire un migliore equilibrio tra le diverse modalità di trasporto, in particolare nella zona sensibile delle Alpi,

     convinti che la modalità ferroviaria disponga di grandi possibilità di sviluppo finora non sufficientemente sfruttate,

     desiderosi di dare un contributo significativo alla applicazione della Convenzione alpina, firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991,

     desiderosi di mettere in pratica, per quanto riguarda l'attraversamento delle Alpi, gli obiettivi e gli orientamenti contenuti negli Schemi multimodali di servizi collettivi di trasporto viaggiatori e merci in Francia e nel Piano Generale dei Trasporti e della Logistica in Italia,

     prendendo atto delle raccomandazioni presentate loro dalla Commissione Intergovernativa nel rapporto del 15 gennaio 2001,

     in applicazione delle decisioni prese nel vertice italo-francese del 29 gennaio 2001 a Torino,

     adottano le seguenti disposizioni:

 

Titolo I

Disposizioni generali.

 

     Articolo 1. Oggetto.

     I Governi italiano e francese si impegnano, in applicazione al presente Accordo, a costruire o a far costruire le opere della parte comune italo-francese necessarie alla realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario misto merci-viaggiatori tra Torino e Lione la cui entrata in servizio dovrebbe avere luogo alla data di saturazione delle opere esistenti.

 

     Articolo 2. Definizioni.

     Ai fini del presente Accordo si intende per:

     A) sezione internazionale, l'insieme delle opere, impianti ed attrezzature ferroviarie costruite e da costruire tra il Sillon alpin ed il Nodo ferroviario di Torino. Essa è costituita da tre parti:

     i) la parte francese tra il Sillon alpin e i dintorni di St. Jean de Maurienne.

     ii) la parte comune italo-francese, tra i raccordi con la linea storica più vicini, da una parte e dall'altra della frontiera, ubicati in prossimità di Bussoleno/Bruzolo in Italia e di Saint Jean de Maurienne in Francia,

     iii) la parte italiana, tra i dintorni di Bussoleno/Bruzolo ed il Nodo di Torino,

     B) "CIG", la Commissione Intergovernativa italo-francese istituita dall'Accordo del 15 gennaio 1996;

     C) promotore, l'organo comune, dotato di personalità giuridica, costituito in parti uguali tra i due gestori delle infrastrutture delle reti ferroviarie nazionali italiana e francese e da essi creato ai fini di realizzare i compiti specificati nel successivo articolo 6.

 

     Articolo 3. Parte comune italo-francese.

     a) La parte comune italo-francese della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è costituita:

     i) da un tunnel ferroviario a due canne di circa 52 km, scavato sotto le Alpi in territorio italiano e francese, comprendente una stazione sotterranea di emergenza e di servizio a Modano,

     ii) in Italia, dalle opere di raccordo di detto tunnel di base alla linea storica ed alla futura nuova linea in prossimità di Bussoleno/Bruzolo,

     iii) da tutte le opere annesse (stazioni, installazioni elettriche, ...) necessarie all'esercizio ferroviario, e da quelle che successivamente i due Governi riterranno debbano far parte di detta comune italo-francese.

     b) Tali opere potranno essere realizzate per fasi funzionali.

 

     Articolo 4. Messa in opera.

     Il titolo II del presente Accordo definisce la prima fase della realizzazione della parte comune italo-francese della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Il presente Accordo sarà integrato da protocolli addizionali per definire le modalità di realizzazione delle fasi seguenti.

 

Titolo II

Prima fase.

 

     Articolo 5. Studi, ricognizioni e lavori preliminari della parte comune italo-francese.

     L'oggetto del presente titolo è la definizione delle condizioni secondo le quali saranno condotti nella prima fase, che inizia nel 2001, gli studi, le ricognizioni e i lavori preliminari della parte comune italo-francese della sezione internazionale. Essa si concluderà allorché la CIG avrà proposto ai due Governi un progetto di protocollo addizionale al presente Accordo per la realizzazione delle opere definitive della parte comune italo-francese del collegamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 4.

I suddetti lavori comportano, in particolare, l'esatta definizione del tracciato e delle procedure di valutazione ambientale applicabili nei due Stati, lo scavo delle discenderie e delle gallerie di prospezione, i lavori annessi e l'insieme degli studi necessari alla definizione del progetto della parte comune italo-francese del collegamento.

 

     Articolo 6. Il promotore.

     a) Nel rispetto delle legislazioni europee e nazionali di ciascuno dei due Paesi, nonché delle competenze loro delegate dai due Governi, i gestori delle infrastrutture delle reti ferroviarie nazionali italiana e francese affidano la conduzione di tali studi, ricognizioni e lavori preliminari al promotore indicato al precedente articolo 2-§ c.

     b) A tale titolo, sotto l'autorità della Commissione Intergovernativa e conformemente al programma che essa avrà approvato, il promotore è responsabile degli studi relativi al progetto ed alla conduzione dei lavori di ricognizione della parte comune italo-francese di questo collegamento.

     c) Alla conclusione di detta fase di studi e ricognizioni, egli proporrà alla CIG l'entità definitiva delle opere della nuova linea, la loro ubicazione, la consistenza finanziaria previsionale e le relative modalità di realizzazione.

     d) Inoltre, i due gestori delle infrastrutture delle reti ferroviarie nazionali italiana e francese e il promotore si associano, nel rispetto delle rispettive competenze, per condurre gli studi generali della sezione internazionale del collegamento Torino-Lione. La CIG sarà tenuta al corrente dei risultati di tali studi.

Gli stessi gestori di infrastrutture possono, di comune accordo, affidargli ogni altro studio, ricognizione e lavoro che ritengano utile fargli realizzare su tale sezione internazionale.

     e) Lo statuto del promotore e le eventuali modifiche, sono approvati dalla CIG a nome dei due Governi.

 

     Articolo 7. Disposizioni demaniali e fondiarie.

     a) Per la durata del presente Accordo, e quando un'opera di ricognizione abbia uscite sul territorio di un solo paese, tale opera sarà considerata situata interamente sul territorio del paese in cui sono ubicate tali uscite. Se un'opera di ricognizione presenta più uscite localizzate da una parte e dall'altra del confine, questo sarà fissato, all'interno dell'opera, alla verticale del confine a ciclo aperto.

     b) Le acque e i minerali utili trovati nel corso dei lavori sono attribuiti sulla base della legislazione dello Stato sul cui territorio la scoperta è stata fatta, indipendentemente dal loro scopritore.

     c) Fino alla designazione dell'organismo incaricato dei lavori di scavo del tunnel di base, e salvo disposizioni contrarie di modifica del presente Accordo, le opere realizzate restano di proprietà comune e indivisibili del promotore designato al summenzionato articolo 6, egli è responsabile del loro mantenimento in buono stato e della loro sicurezza.

 

     Articolo 8. Disposizioni legislative e regolamentari.

     a) I Governi si accordano sull'armonizzazione delle procedure legali necessarie alla buona conduzione degli studi, ricognizioni e lavori preliminari. A tale scopo, si impegnano a fissare, per quanto possibile, disposizioni simili da una parte e dall'altra.

     b) Le questioni fiscali, doganali, sociali, sanitarie e di sicurezza pubblica sollevate dalla costruzione delle opere di ricognizione del tunnel di base sono regolate in conformità all'ordinamento giuridico in vigore in ciascuno dei due Paesi.

 

     Articolo 9. Commissione Intergovernativa.

     Ai fini del presente Accordo:

     a) La composizione e le competenze della Commissione Intergovernativa, così come previste dell'Accordo del 15 gennaio 1996, restano invariate.

     b) Nel quadro di questa prima fase sono attribuite alla CIG le competenze supplementari seguenti:

     i) approvare il tracciato definitivo del progetto;

     ii) proporre ai due Governi, sotto forma di protocollo aggiuntivo al presente Accordo e conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, le caratteristiche delle opere definitive, le modalità della loro realizzazione e del loro finanziamento nonché le condizioni di esercizio;

     iii) approvare il programma di studi, ricognizioni e lavori preliminari della parte comune italo-francese affidati al promotore, seguirne la realizzazione e controllarne i risultati;

     iv) emettere qualsiasi parere e raccomandazione all'attenzione dei due Governi.

     c) La Commissione intergovernativa informa le collettività locali italiane e francesi interessate sull'avanzamento degli studi e dei lavori. Inoltre le regioni Piemonte e Rhône-Alpes si confermano associate ai lavori della CIG.

Essa presiede al buon coordinamento delle procedure nazionali di concertazione e di consultazione che le autorità responsabili, in conformità del rispettivo ordinamento giuridico di ciascuno dei due Paesi, sono incaricate di condurre a buon fine, fornendo tutte le informazioni necessari per la loro conduzione.

     d) Per l'esecuzione degli incarichi che le sono attribuiti dal presente Accordo, la Commissione Intergovernativa:

     i) stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione dei due Governi;

     ii) si dota di due segretariati nazionali o di un segretariato comune le cui spese sono a carico del promotore;

     iii) crea un Comitato di sicurezza incaricato di assisterla nelle decisioni che essa propone ai due Governi e che interessino le questioni legate alla sicurezza pubblica della costruzione, della gestione e dell'esercizio delle opere realizzate o progettate;

     iv) si avvale della collaborazione delle amministrazioni di ciascun Governo. Essa può ricorrere, per quanto necessario, a qualsiasi organismo o esperto di sua scelta;

     v) viene informata regolarmente dai gestori delle infrastrutture sull'avanzamento dei lavori di ammodernamento della linea storica;

     vi) consulta gli operatori delle reti ferroviarie nazionali di ciascuno dei due Paesi sui risultati dei propri studi, sulle conclusioni a cui giunge e sulle sue proposte, nell'ambito di un Comitato di operatori ferroviari nazionali istituito a tale scopo.

 

     Articolo 10. Finanziamento della prima fase.

     a) Gli studi generali della sezione internazionale del progetto Torino-Lione, nonché il progetto ed i lavori della parte italo-francese di tale collegamento inscritti nel programma della prima fase, sono finanziati in parti uguali dai due Paesi. Tale ripartizione non pregiudica quella che sarà adottata per la realizzazione delle opere definitive.

     b) I due Governi sollecitano il sostegno dei fondi europei destinati a finanziare le reti transeuropee (RTE).

 

Titolo III

Disposizioni finali.

 

     Articolo 11. Revisione.

     Il presente Accordo può essere modificato per via diplomatica tra i due Governi in particolare per:

     a) rivedere le disposizioni di cui all'art. 3 relative alla consistenza del progetto, all'articolo 6 relative al promotore, all'articolo 7-§ c relative alla proprietà, al mantenimento in buono stato ed alla sicurezza delle opere realizzate dal promotore, e all'articolo 9 relative alla CIG,

     ii) prevedere la realizzazione di studi complementari e la definizione di opere o installazioni supplementari se quelle la cui realizzazione era inizialmente prevista si rivelino insufficienti o inadeguate.

 

     Articolo 12. Regolamento delle controversie.

     a) I due Governi devono tentare di risolvere ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, o delle decisioni e regolamenti della Commissione Intergovernativa, tramite via diplomatica.

     b) Nel caso in cui non si sia pervenuti, entro il termine ragionevole, alla soluzione tramite negoziazione, la controversia è sottoposta ad un tribunale arbitrale la cui decisione sarà obbligatoria.

     c) Il tribunale arbitrale sarà composto da due membri d un arbitro super partes. Ciascuno di due Governi nominerà un membro. L'arbitro super partes, che non dovrà essere cittadino di uno dei due Paesi, sarà designato di comune accordo dai due Governi.

     d) Se la designazione comune dell'arbitro super partes non ha luogo entro 6 mesi a partire dal momento in cui uno dei due Governi ha proposto il regolamento arbitrale della lite, procederà a tale designazione il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta della Parte più tempestiva.

 

     Articolo 13. Ratifica ed entrata in vigore.

     Ciascuno dei Governi notifica all'altra parte il completamento delle procedure costituzionali previste per l'entrata in vigore del presente Accordo, che avrà validità il primo giorno del secondo mese successivo al giorno della ricezione della seconda notifica.

 

Fatto a Torino il 29 gennaio 2001 in due esemplari, in lingua francese e italiana, ciascun testo facente ugualmente fede.