§ 93.4.115 - Legge 8 dicembre 1961, n. 1265.
Istituzione del sistema di promozioni a ruolo aperto ed altri benefici a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:08/12/1961
Numero:1265


Sommario
Art. 1.      I posti di ispettore principale, di ispettore di 1ª classe e di ispettore del gruppo direttivo sono resi cumulativi in unico organico
Art. 2.      Le promozioni ad ispettore di 1ª classe e quelle ad ispettore principale si conferiscono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente con [...]
Art. 3.      I posti di segretario capo, di segretario principale e di segretario nonchè delle qualifiche equiparate del gruppo di concetto sono resi cumulativi in unico organico [...]
Art. 4.      Le promozioni a segretario principale e a segretario capo e quelle alle qualifiche equiparate del gruppo di concetto si conferiscono a ruolo aperto, mediante scrutinio [...]
Art. 5.      Nel gruppo esecutivo degli uffici è istituita la qualifica di applicato principale stenodattilografo con coefficiente di stipendio 240
Art. 6.      I posti di applicato principale, di applicato e di aiuto applicato nonchè delle qualifiche equiparate del gruppo esecutivo degli uffici sono resi cumulativi in unico [...]
Art. 7.      Le promozioni ad applicato e ad applicato principale e quelle alle qualifiche equiparate del gruppo esecutivo degli uffici si conferiscono a ruolo aperto, per merito [...]
Art. 8.      I posti di usciere capo, di usciere e di inserviente del gruppo ausiliario sono resi cumulativi in unico organico
Art. 9.      Le promozioni ad usciere e quelle ad usciere capo si conferiscono a ruolo aperto, per merito assoluto, al compimento rispettivamente di cinque e quattro anni di [...]
Art. 10.      I posti di capo stazione principale, di capo stazione di 1ª classe e di capo stazione nonchè quelli delle qualifiche corrispondenti dei gruppi dei dirigenti [...]
Art. 11.      Le promozioni a capo stazione di 1ª classe e a capo stazione principale e quelle alle qualifiche corrispondenti delle carriere indicate nel precedente art. 10, ad [...]
Art. 12.      I posti di assistente principale di stazione e di assistente di stazione, di operaio dell'armamento e di cantoniere, di operaio qualificato di 1ª classe e di operaio [...]
Art. 13.      Le promozioni ad assistente principale di stazione, a capo treno di 1ª classe, a macchinista di 1ª classe, ad operaio dell'armamento, ad operaio qualificato di 1ª [...]
Art. 14.      Ai fini delle promozioni a ruolo aperto le anzianità nelle qualifiche ad personam si cumulano con le anzianità delle singole qualifiche immediatamente precedenti
Art. 15.      Le promozioni di qualifica con decorrenza comprese entro la data di entrata in vigore della presente legge, deliberate o da deliberare in applicazione dalle norme dello [...]
Art. 16.      Nella prima applicazione della presente legge alle promozioni da conferire ai sensi degli articoli precedenti è attribuita la decorrenza giuridica del 30 giugno 1961 a [...]
Art. 17.      Nei casi in cui le promozioni a ruolo aperto previste dagli articoli precedenti siano subordinate al conseguimento di abilitazioni di servizio o al superamento di esami [...]
Art. 18.      Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine del ruolo di anzianità, direttamente dalle competenti autorità senza intervento delle Commissioni di [...]
Art. 19.      Nei casi in cui l'istituzione della promozione a ruolo aperto, di cui ai precedenti articoli, determini un numero di promozioni inferiore a quelle che si sarebbero [...]
Art. 20.      Ai dipendenti, esclusi quelli promossi, a seguito di ampliamento degli organici, in base alle graduatorie di avanzamento predisposte per le promozioni dell'anno 1961, [...]
Art. 21.      Ai dipendenti appartenenti alle qualifiche di manovale, capo squadra manovali, manovratore, capo squadra manovratori, manovratore capo, deviatore, capo squadra [...]
Art. 22.      Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° settembre 1961
Art. 23.      Alla copertura dell'onere di milioni 3.350 derivante dal presente provvedimento per l'esercizio 1961-62, sarà provveduto con una aliquota dei maggiori introiti per [...]


§ 93.4.115 - Legge 8 dicembre 1961, n. 1265. [1]

Istituzione del sistema di promozioni a ruolo aperto ed altri benefici a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 12 dicembre 1961, n. 307)

 

 

     Art. 1.

     I posti di ispettore principale, di ispettore di 1ª classe e di ispettore del gruppo direttivo sono resi cumulativi in unico organico.

 

          Art. 2.

     Le promozioni ad ispettore di 1ª classe e quelle ad ispettore principale si conferiscono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente con due e quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza.

 

          Art. 3.

     I posti di segretario capo, di segretario principale e di segretario nonchè delle qualifiche equiparate del gruppo di concetto sono resi cumulativi in unico organico nell'ambito delle singole carriere dei segretari, dei coadiutori, dei segretari tecnici, dei coadiutori tecnici e dei revisori.

 

          Art. 4.

     Le promozioni a segretario principale e a segretario capo e quelle alle qualifiche equiparate del gruppo di concetto si conferiscono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento rispettivamente di cinque e quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza e, comunque, per il personale inquadrato nel gruppo di concetto in applicazione dell'art. 181 della legge 26 marzo 1958, n. 425, con anzianità complessiva non inferiore a nove anni nelle qualifiche del gruppo di concetto ed in quelle di applicato e di applicato principale.

     La stessa anzianità complessiva di nove anni, di cui al comma precedente, è richiesta, altresì, per il passaggio, in applicazione dello stesso art. 181, dalle qualifiche di applicato capo o di applicato tecnico capo a quelle di segretario capo o di segretario tecnico capo.

     Il quinquennio, prescritto per l'applicazione del medesimo art. 181, si intende prorogato, esclusivamente ai fini di cui ai precedenti commi, al compimento del suddetto periodo di nove anni di anzianità complessiva.

 

          Art. 5.

     Nel gruppo esecutivo degli uffici è istituita la qualifica di applicato principale stenodattilografo con coefficiente di stipendio 240.

     Dalla predetta qualifica si accede mediante scrutinio per merito comparativo, dopo almeno 3 anni di anzianità, alla qualifica di applicato capo, in concorrenza con gli applicati principali.

 

          Art. 6.

     I posti di applicato principale, di applicato e di aiuto applicato nonchè delle qualifiche equiparate del gruppo esecutivo degli uffici sono resi cumulativi in unico organico nell'ambito delle singole carriere degli applicati, degli applicati tecnici è degli applicati stenodattilografi.

 

          Art. 7.

     Le promozioni ad applicato e ad applicato principale e quelle alle qualifiche equiparate del gruppo esecutivo degli uffici si conferiscono a ruolo aperto, per merito assoluto, al compimento rispettivamente di cinque e quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza.

 

          Art. 8.

     I posti di usciere capo, di usciere e di inserviente del gruppo ausiliario sono resi cumulativi in unico organico.

 

          Art. 9.

     Le promozioni ad usciere e quelle ad usciere capo si conferiscono a ruolo aperto, per merito assoluto, al compimento rispettivamente di cinque e quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza.

     Le promozioni ad infermiere di 1ª classe si conferiscono a ruolo aperto per merito assoluto, al compimento di tre anni di anzianità nella qualifica di provenienza.

 

          Art. 10.

     I posti di capo stazione principale, di capo stazione di 1ª classe e di capo stazione nonchè quelli delle qualifiche corrispondenti dei gruppi dei dirigenti dell'esercizio sono resi cumulativi in unico organico nell'ambito delle singole carriere dei capi stazione, capi gestione, capi telegrafisti, interpreti, capi personale viaggiante, controllori viaggianti, sorveglianti della linea, capi deposito, capi tecnici, ufficiali navali e ufficiali macchinisti.

 

          Art. 11.

     Le promozioni a capo stazione di 1ª classe e a capo stazione principale e quelle alle qualifiche corrispondenti delle carriere indicate nel precedente art. 10, ad eccezione dei sorveglianti della linea, degli ufficiali navali e degli ufficiali macchinisti, si conferiscono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento rispettivamente di cinque e quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza.

     Le promozioni a capo stazione di 1ª classe, a capo gestione di 1ª classe e a capo telegrafista di 1ª classe sono subordinate al superamento dell'esame di idoneità alla dirigenza impianti.

     Le promozioni a sorvegliante principale della linea e quelle ad ufficiale navale di 1ª classe e ad ufficiale macchinista di 1ª classe sono conferite a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di tre anni di anzianità nella qualifica di provenienza.

 

          Art. 12.

     I posti di assistente principale di stazione e di assistente di stazione, di operaio dell'armamento e di cantoniere, di operaio qualificato di 1ª classe e di operaio qualificato, di marinaio scelto e di marinaio, di carpentiere di 1ª classe e di carpentiere, di motorista di 1ª classe e di motorista, di elettricista di 1ª classe e di elettricista sono resi cumulativi in unico organico nell'ambito di ciascun gruppo e carriera.

 

          Art. 13.

     Le promozioni ad assistente principale di stazione, a capo treno di 1ª classe, a macchinista di 1ª classe, ad operaio dell'armamento, ad operaio qualificato di 1ª classe, a marinaio scelto, a carpentiere di 1ª classe, a motorista di 1ª classe e ad elettricista di 1ª classe si conferiscono a ruolo aperto, per merito assoluto, al compimento di tre anni di anzianità nella qualifica di provenienza e, per le qualifiche determinate dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 74, della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono subordinate, anche nella prima applicazione della presente legge, al conseguimento di speciali abilitazioni.

 

          Art. 14.

     Ai fini delle promozioni a ruolo aperto le anzianità nelle qualifiche ad personam si cumulano con le anzianità delle singole qualifiche immediatamente precedenti.

 

          Art. 15.

     Le promozioni di qualifica con decorrenza comprese entro la data di entrata in vigore della presente legge, deliberate o da deliberare in applicazione dalle norme dello stato giuridico del personale ferroviario, di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, nonchè a seguito di aumento delle piante organiche ed in applicazione della presente legge, possono essere conferite anche ai dipendenti cessati dal servizio prima della deliberazione dell'avanzamento, purchè i medesimi alla data della decorrenza della promozione risultino in possesso dei prescritti requisiti per ottenerla.

     Gli scrutinii, da effettuare in base alla presente legge o alle altre disposizioni vigenti per gli avanzamenti del personale, possono aver luogo in data anteriore o posteriore a quelle delle decorrenze attribuibili alle relative promozioni.

 

          Art. 16.

     Nella prima applicazione della presente legge alle promozioni da conferire ai sensi degli articoli precedenti è attribuita la decorrenza giuridica del 30 giugno 1961 a favore dei dipendenti che alla data stessa abbiano maturato le anzianità prescritte e, per quelle da conferire per merito comparativo, utilizzando le graduatorie formulate per le promozioni dell'anno 1961.

     Peraltro, al personale che anteriormente al 30 giugno 1961 rivestiva la qualifica di inserviente, con anzianità superiore ai cinque anni, tale maggiore anzianità è computata ai fini della successiva promozione ad usciere capo, che, in ogni caso, non può essere conferita con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1962.

     Le promozioni a ruolo aperto di cui al precedente primo comma sono conferite dopo che siano stati coperti, mediante le graduatorie di avanzamento predisposte per le promozioni dell'anno 1961, tutti i posti disponibili al 30 giugno 1961, anche a seguito di un eventuale ampliamento degli organici.

 

          Art. 17.

     Nei casi in cui le promozioni a ruolo aperto previste dagli articoli precedenti siano subordinate al conseguimento di abilitazioni di servizio o al superamento di esami di idoneità e le abilitazioni siano conseguite o gli esami superati in data posteriore a quella di compimento dell'anzianità prescritta per le promozioni stesse, la decorrenza di esse è quella della data di conseguimento delle abilitazioni o di superamento degli esami.

     Tuttavia, nella prima applicazione della presente legge le promozioni a qualifiche per le quali vengono istituite abilitazioni ai sensi del precedente art. 13, sono conferite con la decorrenza indicata nell'art. 16 se si conseguono le abilitazioni stesse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 18.

     Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine del ruolo di anzianità, direttamente dalle competenti autorità senza intervento delle Commissioni di avanzamento ai dipendenti che non si trovano nelle condizioni di esclusione dallo scrutinio per merito comparativo.

 

          Art. 19.

     Nei casi in cui l'istituzione della promozione a ruolo aperto, di cui ai precedenti articoli, determini un numero di promozioni inferiore a quelle che si sarebbero potuto conferire per merito comparativo a ruolo chiuso, sono conferite al 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge promozioni secondo i criteri del merito comparativo a favore dei dipendenti che non abbiano ancora maturato l'anzianità per la promozione a ruolo aperto, purchè i medesimi abbiano i requisiti per l'avanzamento per merito comparativo.

     Tali promozioni sono conferite limitatamente alla differenza tra i posti che risulterebbero disponibili alla predetta data del 1° gennaio, se non venisse istituito il ruolo aperto, e il numero di promozioni conferibili a ruolo aperto alla medesima data.

 

          Art. 20.

     Ai dipendenti, esclusi quelli promossi, a seguito di ampliamento degli organici, in base alle graduatorie di avanzamento predisposte per le promozioni dell'anno 1961, che alla data di entrata in vigore della presente legge già rivestivano la più elevata qualifica raggiungibile a ruolo aperto o qualifica superiore, è attribuito, se più favorevole, lo stipendio che avrebbero conseguito qualora la promozione alla predetta più elevata qualifica a ruolo aperto fosse stata conferita con l'anzianità prescritta dagli articoli precedenti.

     Tuttavia ai dipendenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge già rivestano le qualifiche di macchinista di 1ª classe e capotreno di 1ª classe, è comunque attribuito un aumento periodico di stipendio ed ai dipendenti che alla stessa data già rivestano le qualifiche di caposquadra della linea, operaio specializzato ed operaio qualificato di 1ª classe, sono attribuiti due aumenti periodici di stipendio se hanno maturato nove anni di servizio di ruolo o uno solo se ne hanno maturati solo cinque, rinviandosi l'attribuzione del secondo aumento periodico al compimento del nono anno di servizio di ruolo.

     Il più elevato stipendio, attribuito in applicazione del presente articolo, fatto eccezione per i macchinisti di 1ª classe ed il capotreno di 1ª classe, assorbe gli assegni personali pensionabili in godimento, compresi quelli attribuiti in applicazione dell'art. 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e del quarto comma dell'art. 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

 

          Art. 21.

     Ai dipendenti appartenenti alle qualifiche di manovale, capo squadra manovali, manovratore, capo squadra manovratori, manovratore capo, deviatore, capo squadra deviatori, deviatore capo, ausiliario di stazione, frenatore, assistente viaggiante, aiuto macchinista T. M., macchinista T. M., carbonaio, fuochista ad personam, conduttore e aiuto macchinista, sono attribuiti due aumenti periodici di stipendio, dei quali uno al compimento di cinque anni e l'altro al compimento di nove anni di servizio di ruolo.

     Tuttavia, nella prima applicazione della presente legge ai dipendenti appartenenti alle qualifiche indicate nel precedente comma che abbiano già maturato nove anni di servizio di ruolo sono attribuiti due aumenti periodici di stipendio contemporaneamente ed a quelli che ne abbiano maturato cinque, è attribuito subito soltanto un aumento periodico di stipendio, rinviandosi l'attribuzione del secondo al compimento del nono anno di servizio di ruolo.

     L'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio di cui ai precedenti commi non incide sull'ordinario sviluppo della carriera economica, ma determina il riassorbimento degli assegni personali pensionabili in godimento, compresi quelli attribuiti in applicazione dell'art. 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e del quarto comma dell'art. 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

     I dipendenti appartenenti alle qualifiche indicate nel precedente primo comma, ai quali sia stato conferito uno o tutti e due gli aumenti periodici di stipendio di cui al medesimo primo comma ed al successivo secondo comma, perdono il beneficio economico degli aumenti medesimi, senza recupero di quanto già corrisposto, quando per essi si verifichi un passaggio di carriera mediante cambio della qualifica rivestita con altra da cui si acceda a quella superiore a ruolo aperto. Nei confronti degli stessi lo stipendio sarà ricostituito come se gli aumenti periodici di cui al presente articolo non fossero stati conferiti e l'aumento periodico o i due aumenti periodici saranno conservati come assegno personale riassorbibile per progressione anche semplicemente economica.

 

          Art. 22.

     Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° settembre 1961.

 

          Art. 23.

     Alla copertura dell'onere di milioni 3.350 derivante dal presente provvedimento per l'esercizio 1961-62, sarà provveduto con una aliquota dei maggiori introiti per l'aumento delle tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1961, n. 515.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.