Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.4 ferrovie |
Data: | 02/03/1954 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Gli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. [...] |
Art. 2. Il nuovo trattamento di indennità di malaria risultante dall'art. 1 decorre dal 1° dicembre 1950 |
Art. 3. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento iscritto ai capitoli nn. 3, 9 e 12 dello stato di previsione della spesa [...] |
§ 93.4.7c - Legge 2 marzo 1954, n. 33.
Modificazioni agli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.
(G.U. 22 marzo 1954, n. 66).
Gli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio
Art. 30. - "L'indennità di malaria è corrisposta per tutto l'anno nella misura di lire 24 giornaliere.
Se l'agente risiede e dimora con la propria famiglia in località di malaria grave, la detta indennità è integrata con un supplemento giornaliero pari a tante quote di lire 5 quanti sono i figli conviventi ed a carico e la moglie se convivente.
Nel caso in cui entrambi i coniugi siano dipendenti dall'Amministrazione ferroviaria, il detto supplemento per i figli spetta ad un solo dei coniugi.
Il supplemento per il coniuge non viene corrisposto quando questi percepisca già l'indennità di malaria".
Art. 31. - "L'indennità di malaria è corrisposta per i giorni di presenza in servizio, nonchè per quelli di assenza che sia dovuta:
a) a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando è corrisposto in tutto o in parte lo stipendio;
b) ad aspettativa per ragioni di salute;
c) a riposo settimanale e a festività infrasettimanali;
d) a congedo ordinario.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) non spetta l'indennità, quando l'agente, essendo affetto da malattia non dipendente dalla malaria, abbandoni la residenza malarica".
Art. 32. - "Agli agenti addetti alla condotta ed alla scorta dei treni, compresi i controllori viaggianti, residenti in località salubre, per i giorni in cui, per l'esplicazione delle proprie mansioni, attraversino località malariche, è corrisposta la sola indennità giornaliera di lire 24 di cui all'art. 30".
Il nuovo trattamento di indennità di malaria risultante dall'art. 1 decorre dal 1° dicembre 1950.
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento iscritto ai capitoli nn. 3, 9 e 12 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54.