§ 93.4.75 - Legge 9 agosto 1954, n. 644.
Disciplina dei benefici da concedere agli agenti della carriera d'ordine delle Ferrovie dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:09/08/1954
Numero:644


Sommario
Art. 1.      Il termine di anzianità per la promozione al grado 9° ferroviario di gruppo C di cui alla nota 5) dell'allegato G al vigente regolamento del personale delle Ferrovie [...]
Art. 2.      Agli ex sottufficiali di carriera provenienti dal Genio ferrovieri ed assunti nei ruoli del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il [...]
Art. 3.      Per gli agenti della carriera d'ordine dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate e nominati in base ai diritti [...]


§ 93.4.75 - Legge 9 agosto 1954, n. 644.

Disciplina dei benefici da concedere agli agenti della carriera d'ordine delle Ferrovie dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate.

(G.U. 17 agosto 1954, n. 187)

 

 

     Art. 1.

     Il termine di anzianità per la promozione al grado 9° ferroviario di gruppo C di cui alla nota 5) dell'allegato G al vigente regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto di due anni a favore degli agenti di grado 10° provenienti dai sottufficiali delle Forze armate e nominati in base ai diritti loro concessi dalle norme vigenti.

 

          Art. 2.

     Agli ex sottufficiali di carriera provenienti dal Genio ferrovieri ed assunti nei ruoli del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il termine di anzianità per la promozione al grado 9° è ridotto di due anni.

 

          Art. 3.

     Per gli agenti della carriera d'ordine dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate e nominati in base ai diritti loro concessi dalle norme vigenti, sono ridotti di un anno tanti periodi di tempo previsti per l'aumento dello stipendio, nei gradi della predetta carriera, quanti sono stati gli anni di servizio militare effettivamente prestato.