Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.4 ferrovie |
Data: | 09/08/1954 |
Numero: | 644 |
Sommario |
Art. 1. Il termine di anzianità per la promozione al grado 9° ferroviario di gruppo C di cui alla nota 5) dell'allegato G al vigente regolamento del personale delle Ferrovie [...] |
Art. 2. Agli ex sottufficiali di carriera provenienti dal Genio ferrovieri ed assunti nei ruoli del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il [...] |
Art. 3. Per gli agenti della carriera d'ordine dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate e nominati in base ai diritti [...] |
§ 93.4.75 - Legge 9 agosto 1954, n. 644.
Disciplina dei benefici da concedere agli agenti della carriera d'ordine delle Ferrovie dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate.
(G.U. 17 agosto 1954, n. 187)
Il termine di anzianità per la promozione al grado 9° ferroviario di gruppo C di cui alla nota 5) dell'allegato G al vigente regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con
Agli ex sottufficiali di carriera provenienti dal Genio ferrovieri ed assunti nei ruoli del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il termine di anzianità per la promozione al grado 9° è ridotto di due anni.
Per gli agenti della carriera d'ordine dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate e nominati in base ai diritti loro concessi dalle norme vigenti, sono ridotti di un anno tanti periodi di tempo previsti per l'aumento dello stipendio, nei gradi della predetta carriera, quanti sono stati gli anni di servizio militare effettivamente prestato.