Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.4 ferrovie |
Data: | 20/07/1952 |
Numero: | 1053 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, è sostituito dal seguente |
Art. 2. Per gli agenti sussidiari da sistemare a ruolo a norma del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, non devono effettuarsi ulteriori versamenti di [...] |
Art. 3. Nei confronti dei sussidiari riconosciuti non sistemabili a ruolo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, l'Amministrazione provvederà [...] |
§ 93.4.69 - Legge 20 luglio 1952, n. 1053.
Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, concernente la sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato.
(G.U. 14 agosto 1952, n. 188)
L'art. 8 del
"In seguito alla sistemazione a ruolo degli agenti sussidiari, saranno ricuperati dagli agenti stessi i contributi a carico della Amministrazione ferroviaria, versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, per il periodo decorrente dalla data da cui ha effetto la sistemazione a ruolo.
Tale recupero sarà effettuato:
1) per il periodo anteriore al 1° maggio 1946: in ragione della metà dei contributi normali per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione involontaria, tubercolosi, nuzialità e natalità, versati a carico sia dell'agente che dell'Amministrazione, ed in ragione dell'intero importo dei contributi integrativi per la assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti versati a carico dell'Amministrazione, a norma del
2) per il periodo dal 1° maggio 1946 in poi; in ragione dell'intero importo dei contributi normali, integrativi e supplementari di caro-pane versati dall'Amministrazione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, nonchè di quelli straordinari versati al Fondo di solidarietà sociale per la parte a carico dell'Amministrazione.” [1]
Per gli agenti sussidiari da sistemare a ruolo a norma del
Parimenti saranno sospesi gli analoghi versamenti non ancora effettuati afferenti ad epoca anteriore alla entrata in vigore della presente legge per i sussidiari già sistemati o da sistemare in base al
Nei confronti dei sussidiari riconosciuti non sistemabili a ruolo ai sensi del
Nel caso di mancate prestazioni assicurative da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in conseguenza della sospensione dei versamenti di cui al precedente art. 2, all'Amministrazione ferroviaria farà carico l'onere finanziario relativo alle dette prestazioni.
[1] Comma così modificato dall'art. 31 della