§ 93.4.45 - D.Lgs.C.P.S. 18 ottobre 1946, n. 405 .
Trattamento economico degli assuntori ferroviari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:18/10/1946
Numero:405


Sommario
Art. 1.      Le competenze degli assuntori ferroviari che prestano la loro opera personale, con o senza l'ausilio di terzi, nell'interesse del Ministero dei trasporti e delle [...]
Art. 2.      Dette competenze saranno costituite da una retribuzione mensile fissa e da un indennità di carovita variabile, salvo il caso previsto all'ultimo comma dell'art. 4
Art. 3.      La retribuzione mensile fissa sarà determinata prendendo come base la retribuzione corrisposta il 1° gennaio 1939 adeguandola, se occorre, all'attuale entità delle [...]
Art. 4.      L'indennità di carovita sarà determinata e variata in base alle norme del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, salvo [...]
Art. 5.      Le disposizioni degli articoli precedenti saranno applicate anche per la determinazione dei compensi da corrispondersi ai coadiutori e dipendenti degli assuntori
Art. 6.      Il nuovo trattamento economico dovrà, in ogni caso, assicurare un miglioramento minimo del 30% su quello goduto al 30 settembre 1945 dagli assuntori e loro coadiutori e [...]


§ 93.4.45 - D.Lgs.C.P.S. 18 ottobre 1946, n. 405 [1] .

Trattamento economico degli assuntori ferroviari.

(G.U. 17 dicembre 1946, n. 287)

 

 

     Art. 1.

     Le competenze degli assuntori ferroviari che prestano la loro opera personale, con o senza l'ausilio di terzi, nell'interesse del Ministero dei trasporti e delle gestioni speciali da questo controllate, contro corrispettivo fisso mensile, saranno determinate con decorrenza 1° ottobre 1945 in conformità delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Dette competenze saranno costituite da una retribuzione mensile fissa e da un indennità di carovita variabile, salvo il caso previsto all'ultimo comma dell'art. 4.

 

          Art. 3.

     La retribuzione mensile fissa sarà determinata prendendo come base la retribuzione corrisposta il 1° gennaio 1939 adeguandola, se occorre, all'attuale entità delle prestazioni e maggiorandola del 440%.

     Qualora manchi la retribuzione al 1° gennaio 1939, questa sarà determinata mediante ragguaglio con prestazioni aventi caratteristiche affini.

 

          Art. 4.

     L'indennità di carovita sarà determinata e variata in base alle norme del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, salvo quanto disposto nei comma seguenti.

     Per coloro che prestino servizio per meno di otto ore giornaliere, l'indennità di carovita sarà ridotta a tanti ottavi quante sono le ore di servizio prestate, contando per ora intera le frazioni superiori a mezz'ora e trascurando quelle inferiori.

     Per coloro che prestino servizio discontinuo, le prestazioni ai fini della determinazione dell'indennità di carovita, saranno ragguagliate a giornata, dividendo il numero presumibile di ore di servizio da prestarsi in un anno per 300.

     Se il servizio prestato non supera le quattro ore giornaliere, la indennità di carovita non potrà eccedere l'importo della retribuzione e non sarà soggetta a variazione.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni degli articoli precedenti saranno applicate anche per la determinazione dei compensi da corrispondersi ai coadiutori e dipendenti degli assuntori.

     L'indennità di carovita, peraltro, sarà determinata nei loro confronti nella misura di L. 4000 mensili lorde salvo gli aumenti e le diminuzioni di cui all'art. 5 di detto decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, e salvo l'applicazione del precedente art. 4.

 

          Art. 6.

     Il nuovo trattamento economico dovrà, in ogni caso, assicurare un miglioramento minimo del 30% su quello goduto al 30 settembre 1945 dagli assuntori e loro coadiutori e dipendenti e non potrà eccedere il 40% del trattamento stesso.

     Qualora il nuovo trattamento risulti inferiore a quello goduto al 30 settembre 1945 aumentato del 30%, la differenza per raggiungere il miglioramento minimo sarà considerata come assegno personale; se invece il nuovo trattamento economico superi quello goduto al 30 settembre 1945 aumentato del 40%, sarà ridotta la indennità di carovita di quanto occorre per contenere il miglioramento entro l'anzidetto limite massimo.

     Nella determinazione del limite massimo previsto dal 1° comma del presente articolo, non va tenuto conto delle quote complementari dell'indennità di carovita previste per le persone a carico oltre le prime due.


[1]  Ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.