§ 93.4.43 - D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 327.
Termini per la restituzione del materiale rotabile scambiato fra le ferrovie dello Stato e le ferrovie e tramvie concesse all'industria privata


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:12/04/1946
Numero:327


Sommario
Art. 1.      Per la restituzione del materiale rotabile, che, in dipendenza dei servizi cumulativi e di corrispondenza, passa dalle linee delle ferrovie dello Stato a quelle delle [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 93.4.43 - D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 327.

Termini per la restituzione del materiale rotabile scambiato fra le ferrovie dello Stato e le ferrovie e tramvie concesse all'industria privata

(G.U. 24 maggio 1946, n. 120)

 

 

     Art. 1.

     Per la restituzione del materiale rotabile, che, in dipendenza dei servizi cumulativi e di corrispondenza, passa dalle linee delle ferrovie dello Stato a quelle delle ferrovie concesse alla industria privata e viceversa, quando nelle relative convenzioni non risultino particolari condizioni al riguardo, dovranno essere osservati i seguenti termini di tempo:

     24 ore, a partire dalla messa a disposizione del carro sui binari stabiliti, per le operazioni di partenza;

     36 ore per ogni 100 chilometri indivisibili di percorso per ogni viaggio di andata e ritorno;

     72 ore per ogni transito che il materiale deve effettuare nel viaggio di andata ed in quello di ritorno, per il passaggio ad un treno coincidente;

     24 ore per la riconsegna del trasporto al destinatario e per le operazioni di scarico, o per il carico se trattasi di carro consegnato vuoto, o per la consegna ad altra amministrazione a contatto;

     24 ore per le operazioni di messa in partenza per il viaggio di ritorno.

     Detti periodi saranno aumentati del tempo necessario per lo eseguimento di eventuali formalità doganali, daziarie, sanitarie, giudiziarie e per disposizioni o fatto dell'avente diritto sul trasporto per le quali il trasporto stesso dovesse essere tenuto in sospeso.

 

          Art. 2. [1]

     Decorsi i termini suddetti, o quelli brevi fissati dalle relative convenzioni, le ferrovie consegnatarie, in aggiunta ai noli stabiliti, corrisponderanno, a titolo di penalità, a quelle consegnanti le sottoindicate maggiori tasse di ritardata resa del carro:

     L. 3.000 per il primo giorno di ritardo;

     L. 4.000 per il secondo giorno di ritardo;

     L. 5.000 per il terzo giorno di ritardo;

     L. 6.000 per il quarto giorno di ritardo;

     L. 8.000 per il quinto giorno di ritardo;

     L. 10.000 per il sesto giorno di ritardo;

     L. 15.000 per il settimo giorno di ritardo;

     L. 15.000 per ogni giorno successivo al settimo.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 giugno 1978, n. 310.