§ 93.4.17 - R.D. 19 agosto 1927, n. 1711.
Testo unificato contenente provvedimenti a favore degli agenti ex-combattenti delle ferrovie dello Stato


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:19/08/1927
Numero:1711


Sommario
Art. 1.      Per gli agenti di qualunque grado delle ferrovie dello Stato chiamati o richiamati alle armi, od assimilati, durante la guerra 1915-1918, che abbiano fatto parte [...]
Art. 2.      Per l'applicazione del presente decreto è considerata zona di operazione quella definita tale agli effetti bellici, escluse le fortezze in genere, ed in particolare
Art. 3.      Agli agenti di qualunque grado delle ferrovie dello Stato nominati stabili, in prova o nel ruolo aggiunto con decorrenza 4 novembre 1918 o anteriore, i quali si trovino [...]
Art. 4.      Agli effetti del precedente articolo il tempo trascorso lontano dalla zona di operazione per ferite o malattie riportate o contratte in detta zona per causa del servizio [...]
Art. 5.      Per gli agenti che abbiano fatto parte organicamente della regia marina operante è considerato come trascorso in zona di operazione il tempo passato su regie navi in [...]
Art. 6.      Agli agenti che si trovino nelle condizioni di beneficiare del precedente art. 3 è corrisposto in aggiunta, colla stessa decorrenza e colle stesse norme, un compenso [...]
Art. 7.      I benefizi di cui ai precedenti artt. 1 3 e 6 sono concessi in seguito a domanda degli interessati, i quali devono fornire all'amministrazione ferroviaria tutte le [...]
Art. 8.      Qualora sia stato o sia riconosciuto che i compensi, già liquidati in applicazione degli articoli 3, 4 e 5 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2580, debbano essere [...]
Art. 9.      Agli effetti dell'art. 27 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, l'età massima stabilita per l'ammissione in servizio di [...]
Art. 10.      Gli agenti di qualunque grado delle ferrovie dello Stato nominati stabili, in prova o nel ruolo aggiunto con decorrenza 21 ottobre 1923 o anteriore, i quali, durante la [...]
Art. 11.      I passaggi di grado di cui all'art. 10 possono avere luogo per le sole qualifiche corrispondenti, in base ai quadri di equiparazione, a quelle di ingegnere, avvocato, [...]
Art. 12.      Il concorso interno di cui all'articolo precedente per i concorrenti a posti del grado 5° deve essere preceduto da un preventivo giudizio di ammissibilità emesso dalla [...]
Art. 13.      Sono esclusi dai benefizi concessi dai precedenti articoli gli agenti i quali, chiamati o richiamati alle armi per la guerra, abbiano durante il servizio militare [...]
Art. 14.      L'applicazione del presente decreto è devoluta al Ministro per le comunicazioni, il quale ha facoltà di emanare le istruzioni occorrenti e decidere le eventuali [...]
Art. 15.      Il presente decreto sostituisce i regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2580; 25 settembre 1924, n. 1607; 30 ottobre 1924, n. 1818, e 7 maggio 1925, n. 740, i quali restano [...]


§ 93.4.17 - R.D. 19 agosto 1927, n. 1711.

Testo unificato contenente provvedimenti a favore degli agenti ex-combattenti delle ferrovie dello Stato

(G.U. 26 settembre 1927, n. 222)

 

 

     Art. 1.

     Per gli agenti di qualunque grado delle ferrovie dello Stato chiamati o richiamati alle armi, od assimilati, durante la guerra 1915-1918, che abbiano fatto parte organicamente dell'esercito operante e quindi di comandi, reparti e servizi dipendenti dal comando supremo, esclusa la organizzazione militare territoriale, o che si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 6, saranno considerati quali titoli di merito negli avanzamenti l'aver prestato servizio in zona di operazione come militari, od assimilati, serbando buona condotta come richiesto all'art. 7, le ricompense al valor militare conseguite, le promozioni per merito di guerra, nonché in genere tutte le benemerenze acquisite durante il servizio militare in zona di operazione. La qualità e la durata del servizio sono valutate tenendo presenti i documenti compilati dall'autorità militare.

     Per l'applicazione del comma precedente, è stabilita apposita puntazione di merito, da costituire titolo di preferenza per gli avanzamenti a termine dell'art. 58 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e per la precedenza nell'iscrizione nel ruolo di anzianità, quando, a parità delle altre condizioni di cui all'art. 59 del citato regolamento, l'iscrizione stessa debba essere determinata solamente dalla età. Lo stesso criterio è osservato nello stabilire l'anzianità degli agenti del grado 10° ed inferiori, per i quali non vengono pubblicati i ruoli di anzianità.

     Non sono da considerarsi alla stregua di quelli di cui al primo comma quegli agenti che, pur chiamati o richiamati alle armi, furono con modello 5, o comunque, lasciati a disposizione dell'amministrazione ferroviaria, finché sia perdurata di fatto tale dipendenza, salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

     Per gli agenti chiamati o richiamati alle armi a cura della regia marina valgono gli stessi criteri in quanto detti agenti abbiano fatto organicamente parte della regia marina operante.

 

          Art. 2.

     Per l'applicazione del presente decreto è considerata zona di operazione quella definita tale agli effetti bellici, escluse le fortezze in genere, ed in particolare:

     a) per il fronte italiano, la zona compresa entro i limiti indicati al punto B) del decreto 22 settembre 1923 del Ministro per la guerra per l'applicazione del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

     b) per le truppe operanti sui fronti francese, albanese e macedone, nelle colonie e fuori del territorio nazionale, di regola la zona adottata per l'assegnazione delle pensioni privilegiate di guerra.

     La guerra s'intende cessata alle date di armistizio o di sospensione delle ostilità nei vari teatri di guerra.

 

          Art. 3.

     Agli agenti di qualunque grado delle ferrovie dello Stato nominati stabili, in prova o nel ruolo aggiunto con decorrenza 4 novembre 1918 o anteriore, i quali si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 1° e come tali abbiano prestato servizio in zona di operazione durante la guerra 1915-1918, è concesso, a partire dal 1° luglio 1922, un compenso in ragione di lire 750 [1] annue per ogni trimestre trascorso in detta zona, serbando buona condotta come richiesto all'art. 7.

     Invece agli agenti sopra indicati che siano stati nominati stabili, in prova o nel ruolo aggiunto con decorrenza posteriore al 4 novembre 1918, ma anteriore al 21 ottobre 1923, il compenso suddetto è limitato a lire 500 [2] annue per ogni semestre come specificato sopra a partire dal 1° luglio 1922 o dalla data della loro nomina nel personale stabile, in prova, o nel ruolo aggiunto se posteriore.

     Il precedente comma è applicabile anche agli agenti nominati stabili, in prova o nel ruolo aggiunto con decorrenza posteriore al 21 ottobre 1923, purché però in servizio dell'amministrazione al 1° luglio 1922 e non sia intervenuta interruzione di servizio fra questa ultima data e quella della loro nomina nel personale stabile, in prova o nel ruolo aggiunto: per essi la decorrenza del compenso non può essere anteriore alla data di decorrenza di tale nomina.

     Nel computo del tempo trascorso in zona di operazione la frazione di semestre superiore a tre mesi è considerata come semestre compiuto, altrimenti si trascura.

 

          Art. 4.

     Agli effetti del precedente articolo il tempo trascorso lontano dalla zona di operazione per ferite o malattie riportate o contratte in detta zona per causa del servizio di guerra, comprovate in massima da degenza in ospedale da campo, ovvero per malaria contratta in qualsiasi località dell'Albania o della Macedonia, ovvero per ferite riportate fuori della zona di operazione, ma per offesa di un mezzo bellico diretto dal nemico, potrà essere considerato come trascorso nella zona medesima fino alla data nella quale l'agente abbia ripreso servizio militare di qualsiasi natura ed in qualsiasi località, secondo norme da stabilirsi dal Ministro per le comunicazioni a mente del successivo art. 14.

     Eccezionalmente, avuto riguardo alla natura della ferita o della malattia ed al complesso delle benemerenze acquisite dal combattente, potrà essere considerato alla stessa stregua, con deliberazione del Ministro per le comunicazioni, anche il periodo di inabilità alle fatiche di guerra che il militare abbia trascorso in servizio sedentario in zona territoriale.

     La licenza straordinaria con assegni non costituisce titolo per computare come trascorso in zona d'operazione il periodo di tempo relativo.

     Per i mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie di pensione ai sensi del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, con titolo a pensione privilegiata di guerra, potrà essere computato, con deliberazione del Ministro per le comunicazioni, come servizio in zona di operazione, il tempo decorso dalla data della mutilazione o della invalidità, che determinarono l'allontanamento dalla zona medesima, alla data di armistizio sul rispettivo fronte.

     Il periodo di prigionia, agli esclusivi effetti degli artt. 1, 3 e 10 del presente decreto si considera come trascorso in zona di operazione fino alla data del rimpatrio ed, in ogni caso, non oltre la data di armistizio sui vari fronti, sempre quando la prigionia non sia dipendente da cause imputabili all'agente.

 

          Art. 5.

     Per gli agenti che abbiano fatto parte organicamente della regia marina operante è considerato come trascorso in zona di operazione il tempo passato su regie navi in armamento (escluse le navi di uso locale adibite ad impiego interno dei porti) e su navi da guerra alleate, fuori dalla cinta di sbarramento dei porti.

     Per gli agenti imbarcati su navi mercantili requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento guerresco, il tempo utile, a sensi del precedente art. 3, è quello in cui le navi stesse furono effettivamente impiegate in servizio di trasporti o di guerra in mare largo, e sempre quando detti agenti furono in esse imbarcati in qualità di militari della regia marina o comunque abbiano fatto parte organicamente della regia marina operante.

     Per gli agenti che siano stati adibiti a servizio di aeronavi armate o di squadriglie di aviazione, e soltanto per il personale navigante o di volo, è da considerarsi come trascorso in zona di operazione il tempo in cui le aereonavi o le squadriglie furono destinate normalmente a servizi bellici sui mari Adriatico, Jonio, Egeo e basso Mediterraneo.

     Ai militari della regia marina operante ed a quelli che abbiano agito alla dipendenza o in concorso del regio esercito operante in zona di operazione, vengono estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni contemplate nel presente decreto.

 

          Art. 6.

     Agli agenti che si trovino nelle condizioni di beneficiare del precedente art. 3 è corrisposto in aggiunta, colla stessa decorrenza e colle stesse norme, un compenso annuo di benemerenza per ricompense al valor militare e per mutilazioni od invalidità nella misura seguente:

     a) Di lire 200 [3] per i decorati della croce al merito di guerra o della croce di guerra al valor militare.

     b) Di lire 300 [4] per i decorati di medaglia di bronzo al valore militare e per i mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie a sensi del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e la cui mutilazione od invalidità derivi da ferite o malattie riportate o contratte in detta zona, ovvero da ferite riportate fuori della zona di operazione ma per effetto di un mezzo bellico diretto dal nemico.

     c) Di lire 400 [5] per i decorati di medaglia d'argento al valor militare e per i mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie a sensi del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e la cui mutilazione od invalidità derivi da ferite o malattie riportate o contratte in zona di operazione, ovvero da ferite riportate fuori della zona di operazione ma per effetto di un mezzo bellico diretto dal nemico.Agli effetti del presente comma sono equiparate alla medaglia d'argento al valor militare le promozioni per merito di guerra.

     d) Di lire 500 [6] per i decorati di medaglia d'oro al valore militare.

     Sono escluse dal compenso di cui al presente articolo le invalidità per malattia quando il relativo assegno sia già scaduto al 1° luglio 1922.

     Per le invalidità causate da malattie contratte in prigionia, nonché per quelle riconosciute dopo il 1° luglio 1922, è corrisposto il premio solamente se dipendono da infermità tubercolari e sempre quando sia ben provato che queste sono state contratte in zona di combattimento o in prigionia.

     I compensi di cui al presente articolo sono concessi soltanto agli agenti ai quali siano state applicate le disposizioni di cui al precedente articolo 3, eccezione fatta a favore di tutti gli agenti decorati con medaglia al valor militare o con croce dell'ordine militare di Savoia per fatto di guerra, o dei promossi per merito di guerra, e dei mutilati ed invalidi per ferite in combattimento. Inoltre, i compensi stessi non sono fra loro cumulabili, ma verrà concesso soltanto il premio previsto da quel comma che risulti più favorevole all'agente.

 

          Art. 7.

     I benefizi di cui ai precedenti artt. 1 3 e 6 sono concessi in seguito a domanda degli interessati, i quali devono fornire all'amministrazione ferroviaria tutte le indicazioni occorrenti a determinare il servizio prestato in guerra e le benemerenze militari, corredate da documenti rilasciati dalla autorità militare, dai quali deve risultare che l'agente ha serbato sotto le armi buona condotta, e questa, pei militari di truppa, deve essere comprovata dalla relativa esplicita dichiarazione integrata dalla formula di avere servito con fedeltà ed onore.

     L'autorità militare deve anche, se interpellata, pronunciarsi sul valore probatorio dei documenti anzidetti.

     Il compenso di cui agli artt. 3 e 6 si corrisponde a rate mensili, in quanto sia corrisposto lo stipendio, e si riduce nella stessa proporzione in cui sia ridotto lo stipendio nei casi previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari; esso è inoltre considerato come parte integrante dello stipendio agli effetti della pensione e dell'inscrizione all'opera di previdenza istituita con la legge 19 luglio 1913, n. 641.

 

          Art. 8.

     Qualora sia stato o sia riconosciuto che i compensi, già liquidati in applicazione degli articoli 3, 4 e 5 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2580, debbano essere revocati o diminuiti per effetto delle disposizioni successive, comprese quelle del presente decreto, gli agenti non sono tenuti alla restituzione delle somme percette in più, salvo le eccezioni specificate nelle istituzioni di cui al successivo art. 14.

 

          Art. 9.

     Agli effetti dell'art. 27 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, l'età massima stabilita per l'ammissione in servizio di ruolo, con o senza concorso, è elevata di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra.

 

          Art. 10.

     Gli agenti di qualunque grado delle ferrovie dello Stato nominati stabili, in prova o nel ruolo aggiunto con decorrenza 21 ottobre 1923 o anteriore, i quali, durante la guerra 19151918, abbiano prestato servizio per almeno sei mesi (escluso il computo delle frazioni) come militari con buona condotta in zona di operazione, ovvero abbiano comunque acquistato titolo, oltre all'applicazione dell'art. 3, anche a quello dell'art. 6, e che al 21 ottobre 1923 erano provvisti del titolo di studio prescritto, possono chiedere il passaggio al grado per accedere al quale, in base ai regolamenti vigenti per il personale delle ferrovie dello Stato, occorre il titolo di studio predetto.

     Gli agenti del grado 12° o inferiore, nonché quelli del grado 11° non rivestiti della qualifica di aiutante applicato o di commesso, secondo i quadri di classificazione approvati con decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, i quali conseguirono durante la guerra il grado di ufficiale possono, anche se sprovvisti del titolo di studio, essere nominati a posti di qualifiche corrispondenti, in base ai quadri di equiparazione, a quello di aiutante applicato o di commesso (delle stazioni e dei magazzini).Dopo il collocamento del personale di cui ai due commi precedenti, e non oltre il 21 ottobre 1926, tre anni dopo la data del regio decreto 2580, gli agenti dei gradi indicati al precedente comma, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, i quali rivestirono il grado di sottufficiale durante la guerra 1915-18, ed in ogni modo lo conseguirono non oltre il giorno d'armistizio sui vari fronti, possono, anche se provvisti del titolo di studio, chiedere di far passaggio ai posti di qualifiche corrispondenti ad aiutante applicato od a commesso (delle stazioni o dei magazzini) di cui al comma precedente.

     Nell'applicazione del presente articolo debbono essere fatti salvi i diritti concessi dalle leggi vigenti ai sottufficiali dell'esercito, della marina o degli altri corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, nonché quelli dei mutilati ed invalidi di guerra.

 

          Art. 11.

     I passaggi di grado di cui all'art. 10 possono avere luogo per le sole qualifiche corrispondenti, in base ai quadri di equiparazione, a quelle di ingegnere, avvocato, medico, ispettore, segretario tecnico, segretario, disegnatore, assistente ai lavori, aiutante applicato, commesso, scritturale, assistente sale o frenatore, compresi nei quadri di classificazione approvati con legge 7 aprile 1921, n. 368.

     Il conseguimento del passaggio al grado superiore, eccezione fatta per gli agenti previsti dal 2° comma dell'art. 10, avviene per concorso interno la cui graduatoria, in relazione al numero dei posti stabiliti, sarà fatta sulla base sia dei rapporti informativi in merito al servizio da ciascuno disimpegnato ed alle attitudini al grado cui aspira, sia dei titoli di studio e militari, sia del risultato di un periodo di esperimento nelle funzioni del grado stesso.

 

          Art. 12.

     Il concorso interno di cui all'articolo precedente per i concorrenti a posti del grado 5° deve essere preceduto da un preventivo giudizio di ammissibilità emesso dalla commissione centrale di avanzamento.

     Per i concorrenti a posti di altro grado deve essere provveduto conformemente a cura delle relative commissioni esaminatrici.

 

          Art. 13.

     Sono esclusi dai benefizi concessi dai precedenti articoli gli agenti i quali, chiamati o richiamati alle armi per la guerra, abbiano durante il servizio militare riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia od indulto o commutazione di pena per delitti commessi nel periodo stesso.

     Sono pure esclusi gli agenti i quali durante il servizio militare sopra specificato siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nella legge sullo stato giuridico degli ufficiali o dei sottufficiali a seguito di deferimento a consiglio od a commissioni di disciplina, o che comunque siano stati sospesi dall'impiego se ufficiali o dispensati dal servizio se sottufficiali.

     L'esclusione di cui ai precedenti commi potrà non aver luogo in misura parziale, secondo specificate disposizioni contenute nelle istruzioni di cui al successivo art. 14, nei seguenti casi:

     a) se trattasi di contravvenzione, oppure di condanne inflitte per duello, o per reati commessi per negligenza o imperizia o per motivi che la legge equipara a negligenza o imperizia;

     b) se trattasi di condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione o reintegrazione nel grado, od anche se trattasi di agenti che, per intervenuta amnistia, abbiano avuta preclusa la via ad ottenere la riabilitazione o la reintegrazione nel grado, pure apparendone meritevoli; o infine in altri simili eccezionalissimi casi;

     c) se trattasi di agenti che durante il servizio militare suddetto siano incorsi in denuncia di delitti per i quali sia stata estinta l'azione penale prima del giudizio in seguito ad amnistia;

     d) se trattasi di agenti che, pur colpiti da uno dei provvedimenti disciplinari di cui al secondo comma, abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col regio decreto 3 novembre 1920, n. 1514.

 

          Art. 14.

     L'applicazione del presente decreto è devoluta al Ministro per le comunicazioni, il quale ha facoltà di emanare le istruzioni occorrenti e decidere le eventuali controversie, in merito all'applicazione stessa, provocate da reclami da prodursi per via gerarchica nel termine di due mesi dalla data di notificazione dei provvedimenti, salvo il ricorso di legittimità concesso dalle vigenti leggi e disposizioni.

     Colle suddette istruzioni deve essere anche stabilito il numero dei posti da conferirsi mediante i passaggi di grado di cui all'art. 10.

 

          Art. 15.

     Il presente decreto sostituisce i regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2580; 25 settembre 1924, n. 1607; 30 ottobre 1924, n. 1818, e 7 maggio 1925, n. 740, i quali restano abrogati ad eccezione degli artt. 7 e 9 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2580, e dell'art. 4 del regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1818.


[1]  Misura così aumentata, con effetto dal 1° luglio 1958, dall'art. 1 della L. 3 aprile 1958, n. 471.

[2]  Misura così aumentata, con effetto dal 1° luglio 1958, dall'art. 1 della L. 3 aprile 1958, n. 471.

[3]  Misura così aumentata, con effetto dal 1° luglio 1958, dall'art. 1 della L. 3 aprile 1958, n. 471.

[4]  Misura così aumentata, con effetto dal 1° luglio 1958, dall'art. 1 della L. 3 aprile 1958, n. 471.

[5]  Misura così aumentata, con effetto dal 1° luglio 1958, dall'art. 1 della L. 3 aprile 1958, n. 471.

[6]  Misura così aumentata, con effetto dal 1° luglio 1958, dall'art. 1 della L. 3 aprile 1958, n. 471.